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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46538/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 28/9/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi, udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del P.g., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 9/7/2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 1) e riqualificava ai sensi dell'art. 648 bis cod.pen. i fatti di cui al capo 10) addebitati alla Leuci, confermando per il resto il giudizio di penale responsabilità nei confronti dei prevenuti, con rideterminazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque, mesi due, giorni venti di reclusione e convalida del trattamento sanzionatorio inflitto alla Leuci.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per i fatti di autoriciclaggio di cui ai capi 3 e 5 della rubrica.

La difesa contesta che il trasferimento sul proprio conto corrente da parte del ricorrente delle somme sottratte per effetto delle condotte di peculato e il successivo bonifico a persona giuridica diversa integri la contestata fattispecie di autoriciclaggio.

Sostiene, al contrario, che l'evidente tracciabilità dei movimenti economici elide la concreta capacità dissinnulatoria della condotta in quanto nella specie tutte le operazioni effettuate dal prevenuto erano immediatamente ricostruibili senza frapporre alcun ostacolo alla individuazione delle somme e risultavano compiute mediante l'utilizzo del conto corrente dello stesso.

La difesa, dopo aver richiamato alcuni arresti giurisprudenziali, sottolinea la necessità, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che al trasferimento delle somme si accompagni un quid pluris idoneo a denotarne la concreta attitudine dissimulatoria; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena.

La difesa lamenta che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla doglianza difensiva circa la contraddittorietà motivazionale in cui era incorso il primo giudice che, pur riconoscendo l'imputato meritevole delle attenuanti generiche per il positivo contegno processuale, aveva applicato una pena base e aumenti a titolo di continuazione sproporzionati, facendo malgoverno dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità dell'imputata per il delitto di peculato ascritto al capo 9).

La difesa assume che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato i rilievi difensivi a sostegno della buona fede della ricorrente, la quale aveva percepito le somme provenienti dall'amministrazione della MG Costruzioni avendo prestato attività lavorativa ed essendo all'oscuro delle irregolarità ascrivibili esclusivamente al coniuge.

Tanto emerge non solo dalla documentazione attestante il lavoro svolto ma anche dalla conversazione captata il 15/10/2019, all'atto dell'arresto del coniuge, dalla quale consta che l'imputata non sospettava che i suoi incarichi e le relative retribuzioni dovessero essere autorizzate dal Tribunale, emergenze che la sentenza impugnata ha del tutto trascurato nonostante la specifica devoluzione.

In particolare, i giudici d'appello non hanno esaminato per intero la conversazione captata tra i coniugi, omettendo di contestualizzare espressioni cui hanno annesso valenza indiziante della consapevole partecipazione della ricorrente agli illeciti del marito e hanno ignorato le dichiarazioni del Lipani circa la mancata condivisione con la prevenuta delle condotte illecite.

Aggiunge il difensore che la Leuci coadiuvava a titolo privato il marito amministratore giudiziario, incarico diverso da quello di coadiutore delegato di nomina giudiziaria, sicché la Corte avrebbe dovuto riconoscere la legittimità degli incarichi conferiti alla prevenuta dal coniuge e trarne le conseguenze in punto di dolo concursuale.

Secondo la ricorrente i giudici d'appello si sono limitati a richiamare testualmente la sentenza di primo grado, eludendo le censure difensive e rendendo una motivazione solo apparente; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di autoriciclaggio ascritto al capo 10).

La difesa sostiene che la Corte ha omesso di esaminare le doglianze difensive in punto di dolo con specifico riguardo al contenuto dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], citata in modo parziale ed incompleto.

Con riguardo alla condotta tipica del delitto ex art. 648ter.1 cod.pen. la difesa deduce che l'inserimento dell'avverbio "concretamente" nel testo normativo impone di ritenere punibile esclusivamente le condotte a contenuto decettivo, connotate da efficacia dissimulatoria.

L'operazione d'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], a detta della ricorrente, è priva di simili connotazioni, trattandosi di acquisto effettuato in un contesto familiare con proventi dell'attività lavorativa e piena tracciabilità del pagamenti eseguiti sicché la valutazione della Corte di merito si pone in contrasto con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata eliminazione ovvero alla diminuzione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di dottore commercialista per mesi 9, avendo la sentenza impugnata confermato la durata della sanzione accessoria in violazione del principio di proporzionalità ed individualizzazione della stessa, disattendendo i principi enunziati dalle Sez.U. n.28910/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso Lipani che revoca in dubbio la sussistenza del reato di autoriciclaggio in relazione ai fatti ascritti ai capi 3) e 5) della rubrica è manifestamente infondato.

Al prevenuto si addebita l'impiego in due distinte occasioni delle somme di euro 35mila e 13mila -provenienti dai delitti di peculato ascrittigli- in attività economico-professionale, avendo il medesimo bonificato detti importi al commercialista [OSCURATO:PERSONA] al fine di rilevarne lo studio professionale.

La difesa non contesta la materialità dei fatti ma sostiene che nella specie difetti l'attitudine della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, attesa la piena tracciabilità delle operazioni incriminate.

La questione è stata posta in termini nella sostanza sovrapponibili dal difensore della Leuci nel secondo motivo di ricorso in relazione al capo 10), nonostante l'intervenuta riqualificazione del reato alla stregua dell'art. 648 bis cod.pen. 2.La tesi difensiva è destituita di pregio.

La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, con orientamento costante che è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2 , n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407- 02).

Si è, pertanto, ritenuto integrato il delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi di immissione nel mercato di beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l'origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 36180 del 14/09/2021, Rv. 281967) come pure nel caso di versamento di denaro, provento del delitto di appropriazione indebita, presso un istituto bancario per estinguere debiti ed ipoteche immobiliari, atteso che tale condotta realizza la sostituzione del profitto del reato presupposto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico, consentendo, inoltre, all'imputato di godere dei beni liberi da vincoli reali (Sez. 2, n. 35260 del 08/09/2021, Rv. 281942) o, ancora, in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974).

La dissimulazione della provenienza illecita di beni e danaro deve, infatti, ritenersi alla stregua di un connotato intrinseco laddove le condotte di trasferimento o sostituzione involgano operazioni finanziarie o investimenti che coinvolgono terzi e allontanano la provvista illecita dall'originario percettore, a prescindere dalla possibilità di ricostruire ex post, in sede investigativa, la filiera.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelarnento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2 , n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407).

Nella specie, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, si è in presenza di operazioni di trasferimento e sostituzione delle somme di provenienza illecita dotate di idoneità dissimulatoria alla luce del tempestivo convogliamento delle somme a terzi allo scopo di rilevare uno studio professionale operante nel nord Italia, attività coerente con le qualifiche professionali dei prevenuti e insuscettibile di fondare dubbi sulla liceità delle provviste investite.

3. Destituito di fondamento è il secondo motivo che denunzia il malgoverno dei parametri ex art. 133 cod.pen.in relazione alla quantificazione della pena, avendo i giudici d'appello dato ampio conto delle ragioni alla base del rigetto delle doglianze difensive, evocando la gravità delle condotte, la loro protrazione temporale, l'intensità del dolo, la spiccata capacità a delinquere dell'imputato, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente motivata in assenza di aporie e manifeste illogicità.

Infatti, deve escludersi qualsivoglia contraddittorietà motivazionale tra il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del primo giudice, in ragione dell'atteggiamento processuale "collaborativo" del ricorrente, e la complessiva dosimetria della pena in quanto il comportamento postfattuale valorizzato ex art. 62 bis cod.pen. non elide gli ulteriori parametri che concorrono alla determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 133 cod.pen. 4.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto reitera rilievi che la Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso, dando conto delle ragioni a sostegno della conferma della responsabilità della prevenuta.

Il difensore deduce la buona fede della ricorrente all'uopo sollecitando una rilettura dell'intercettazione ambientale del 15/10/2019, riportando stralci della stessa a confutazione della difforme interpretazione, coerente e logica, concordemente operata dai giudici di merito, svolgendo rilievi di puro merito che non possono trovare ingresso in questa sede.

Contrariamente agli assunti difensivi, che lamentano la mancata considerazione delle censure difensive, consta che la sentenza impugnata ha esaustivamente confutato i rilievi concernenti la sussistenza del delitto di peculato, consistito nell'appropriazione della complessiva somma di euro 36.079,20, bonificata a favore della ricorrente dal marito in veste di amministratore giudiziario per attività contabili e adempimenti fiscali asseritamente svolti in favore della MG Costruzioni s.r.I., in assenza di autorizzazione del giudice a svolgere le funzioni di coadiutore.

I giudici d'appello hanno, in particolare, richiamato le dichiarazioni del coamministratore [OSCURATO:PERSONA]; hanno evidenziato che la contabilizzazione della società negli anni 2014-2016 aveva avuto ad oggetto pressoché esclusivamente le fatture a nome della prevenuta e sottolineato che l'imputata, commercialista esperta, non poteva ignorare l'assenza di autorizzazione del Tribunale al riguardo.

Hanno ripercorso i contenuti della conversazione ambientale del 15/10/2019, sottolineando i passaggi dai quali emerge con chiarezza la consapevolezza della Leuci dell'illecita condotta del coniuge e i suggerimenti di quest'ultimo su quanto la stessa avrebbe dovuto riferire agli inquirenti ed hanno chiarito che dalle frasi pronunziate dall'imputata, sulle quali la difesa fonda la tesi dell'inconsapevolezza, emerge esclusivamente che ella non aveva contezza della esatta entità delle appropriazioni del Lipani ma sicura coscienza che non le erano dovute le somme che lo stesso le aveva accreditato per attività di collaborazione non autorizzate, mai prestate o del tutto inconsistenti rispetto ai cospicui importi liquidati dal coniuge.

La Corte territoriale ha, altresì, rimarcato che la consapevolezza della ricorrente delle condotte appropriative del coniuge emerge anche dalla destinazione di parte della somma mutuata dalla Leuci, pari ad euro centomila, a ripianare pregresse illecite appropriazioni del congiunto.

A fronte di un apparato giustificativo connotato da effettività, completezza e coerenza argomentativa le censure difensive sono prive di concreta efficacia devolutiva, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione relativa al capo 9). 5.Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di riciclaggio ascritto alla ricorrente al capo 10 sulla base di argomentazioni nella sostanza sovrapponibili a quelle svolte dal coimputato nel primo motivo di ricorso.

La difesa sostiene, infatti, che l'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], pacificamente effettuato con somme distratte dai conti bancari delle amministrazioni giudiziarie affidate al Lipani, e il successivo conferimento del bene nella società familiare [OSCURATO:PERSONA], non costituirebbero condotte idonee ad occultare la provenienza illecita degli importi reinvestiti.

Dopo aver richiamato le considerazioni già svolte in relazione alla posizione del coimputato e chiarito che la riqualificazione dell'originario addebito di autoriciclaggio è conseguita all'esclusione del concorso della prevenuta nella totalità delle condotte di peculato del coniuge in difetto di contestazione sul punto, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha dato ampio conto (pag. 44) del fatto che gli esiti degli accertamenti bancari comprovano che le provviste utilizzate per l'acquisto dell'appartamento provenivano nella quasi totalità dalle somme distratte dal Lipani e sottolineato che il successivo conferimento del medesimo bene nella società immobiliare costituita dai prevenuti e dai due figli, sulla base di una stima nettamente inferiore al prezzo d'acquisto di euro 645mila euro e di mercato, fa parte di un'unitaria operazione intesa al trasferimento e alla sostituzione del danaro di provenienza illecita procurato dal Lipani attraverso plurime condotte di peculato.

La difesa non si confronta con la motivazione della Corte di merito e con la diversità strutturale del delitto ex art. 648 bis cod.pen. rispetto all'autoriciclaggio, insistendo in un'esegesi che valorizza al fine dell'attitudine decettiva l'avverbio "concretamente", senza considerare che si tratta di termine che non compare nella disposizione ex art. 648 bis cod.pen.

In punto di stretto diritto è opportuno rammentare che questa Corte, in relazione a fattispecie analoga di intestazione di immobili acquisitati con denaro di provenienza illecita, ha affermato che commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Rv. 276114-02).

Nella specie, la Leuci non s'è limitata all'intestazione del bene acquistato con proventi illeciti ma ha fronteggiato anche gli oneri d'acquisto e il saldo dei ratei di mutuo con provviste illecite ed infine, ha provveduto a conferire il bene ad una società immobiliare, perfezionando iI reato a conclusione di una progressione criminosa del tutto idonea ad ostacolare l'accertamento della originaria provenienza del denaro.

Quanto al dolo, contrariamente agli assunti difensivi, la sentenza impugnata ha dato esaustivo conto degli elementi da cui ha tratto il convincimento in ordine alla piena consapevolezza della prevenuta di disporre per l'acquisto dell'immobile in contestazione delle provviste illecite procacciate dal coniuge nella sua attività di amministratore giudiziario.

6. Anche le conclusive censure in ordine alla conferma della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di dottore commercialista e alla durata della stessa sono prive di giuridico fondamento.

Deve in proposito osservarsi che, a norma dell'art. 31 cod.pen., la condanna per delitti commessi con abuso di una professione o violazione dei doveri ad essa inerenti (come nella specie) importa l'interdizione temporanea dalla professione stessa senza alcun margine discrezionale da parte del giudice, il quale è tenuto esclusivamente a determinare la durata della pena accessoria.

La Corte territoriale ha ritenuto congrua e proporzionata la durata dell'interdizione fissata in mesi nove, all'uopo richiamando la gravità delle condotte addebitate, la loro protrazione nel tempo, l'assenza di segni di effettivo ravvedimento, elementi che esprimono un ponderato apprezzamento dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e sfuggono a censura in questa sede. 7.Sulla scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 28/9/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi, udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del P.g., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 9/7/2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 1) e riqualificava ai sensi dell'art. 648 bis cod.pen. i fatti di cui al capo 10) addebitati alla Leuci, confermando per il resto il giudizio di penale responsabilità nei confronti dei prevenuti, con rideterminazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque, mesi due, giorni venti di reclusione e convalida del trattamento sanzionatorio inflitto alla Leuci. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per i fatti di autoriciclaggio di cui ai capi 3 e 5 della rubrica. La difesa contesta che il trasferimento sul proprio conto corrente da parte del ricorrente delle somme sottratte per effetto delle condotte di peculato e il successivo bonifico a persona giuridica diversa integri la contestata fattispecie di autoriciclaggio. Sostiene, al contrario, che l'evidente tracciabilità dei movimenti economici elide la concreta capacità dissinnulatoria della condotta in quanto nella specie tutte le operazioni effettuate dal prevenuto erano immediatamente ricostruibili senza frapporre alcun ostacolo alla individuazione delle somme e risultavano compiute mediante l'utilizzo del conto corrente dello stesso. La difesa, dopo aver richiamato alcuni arresti giurisprudenziali, sottolinea la necessità, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che al trasferimento delle somme si accompagni un quid pluris idoneo a denotarne la concreta attitudine dissimulatoria; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena. La difesa lamenta che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla doglianza difensiva circa la contraddittorietà motivazionale in cui era incorso il primo giudice che, pur riconoscendo l'imputato meritevole delle attenuanti generiche per il positivo contegno processuale, aveva applicato una pena base e aumenti a titolo di continuazione sproporzionati, facendo malgoverno dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità dell'imputata per il delitto di peculato ascritto al capo 9). La difesa assume che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato i rilievi difensivi a sostegno della buona fede della ricorrente, la quale aveva percepito le somme provenienti dall'amministrazione della MG Costruzioni avendo prestato attività lavorativa ed essendo all'oscuro delle irregolarità ascrivibili esclusivamente al coniuge. Tanto emerge non solo dalla documentazione attestante il lavoro svolto ma anche dalla conversazione captata il 15/10/2019, all'atto dell'arresto del coniuge, dalla quale consta che l'imputata non sospettava che i suoi incarichi e le relative retribuzioni dovessero essere autorizzate dal Tribunale, emergenze che la sentenza impugnata ha del tutto trascurato nonostante la specifica devoluzione. In particolare, i giudici d'appello non hanno esaminato per intero la conversazione captata tra i coniugi, omettendo di contestualizzare espressioni cui hanno annesso valenza indiziante della consapevole partecipazione della ricorrente agli illeciti del marito e hanno ignorato le dichiarazioni del Lipani circa la mancata condivisione con la prevenuta delle condotte illecite. Aggiunge il difensore che la Leuci coadiuvava a titolo privato il marito amministratore giudiziario, incarico diverso da quello di coadiutore delegato di nomina giudiziaria, sicché la Corte avrebbe dovuto riconoscere la legittimità degli incarichi conferiti alla prevenuta dal coniuge e trarne le conseguenze in punto di dolo concursuale. Secondo la ricorrente i giudici d'appello si sono limitati a richiamare testualmente la sentenza di primo grado, eludendo le censure difensive e rendendo una motivazione solo apparente; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di autoriciclaggio ascritto al capo 10). La difesa sostiene che la Corte ha omesso di esaminare le doglianze difensive in punto di dolo con specifico riguardo al contenuto dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], citata in modo parziale ed incompleto. Con riguardo alla condotta tipica del delitto ex art. 648ter.1 cod.pen. la difesa deduce che l'inserimento dell'avverbio "concretamente" nel testo normativo impone di ritenere punibile esclusivamente le condotte a contenuto decettivo, connotate da efficacia dissimulatoria. L'operazione d'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], a detta della ricorrente, è priva di simili connotazioni, trattandosi di acquisto effettuato in un contesto familiare con proventi dell'attività lavorativa e piena tracciabilità del pagamenti eseguiti sicché la valutazione della Corte di merito si pone in contrasto con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata eliminazione ovvero alla diminuzione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di dottore commercialista per mesi 9, avendo la sentenza impugnata confermato la durata della sanzione accessoria in violazione del principio di proporzionalità ed individualizzazione della stessa, disattendendo i principi enunziati dalle Sez.U. n.28910/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso Lipani che revoca in dubbio la sussistenza del reato di autoriciclaggio in relazione ai fatti ascritti ai capi 3) e 5) della rubrica è manifestamente infondato. Al prevenuto si addebita l'impiego in due distinte occasioni delle somme di euro 35mila e 13mila -provenienti dai delitti di peculato ascrittigli- in attività economico-professionale, avendo il medesimo bonificato detti importi al commercialista [OSCURATO:PERSONA] al fine di rilevarne lo studio professionale. La difesa non contesta la materialità dei fatti ma sostiene che nella specie difetti l'attitudine della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, attesa la piena tracciabilità delle operazioni incriminate. La questione è stata posta in termini nella sostanza sovrapponibili dal difensore della Leuci nel secondo motivo di ricorso in relazione al capo 10), nonostante l'intervenuta riqualificazione del reato alla stregua dell'art. 648 bis cod.pen. 2.La tesi difensiva è destituita di pregio. La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, con orientamento costante che è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2 , n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407- 02). Si è, pertanto, ritenuto integrato il delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi di immissione nel mercato di beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l'origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 36180 del 14/09/2021, Rv. 281967) come pure nel caso di versamento di denaro, provento del delitto di appropriazione indebita, presso un istituto bancario per estinguere debiti ed ipoteche immobiliari, atteso che tale condotta realizza la sostituzione del profitto del reato presupposto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico, consentendo, inoltre, all'imputato di godere dei beni liberi da vincoli reali (Sez. 2, n. 35260 del 08/09/2021, Rv. 281942) o, ancora, in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974). La dissimulazione della provenienza illecita di beni e danaro deve, infatti, ritenersi alla stregua di un connotato intrinseco laddove le condotte di trasferimento o sostituzione involgano operazioni finanziarie o investimenti che coinvolgono terzi e allontanano la provvista illecita dall'originario percettore, a prescindere dalla possibilità di ricostruire ex post, in sede investigativa, la filiera. Questa Corte ha, infatti, chiarito che il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelarnento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2 , n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407). Nella specie, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, si è in presenza di operazioni di trasferimento e sostituzione delle somme di provenienza illecita dotate di idoneità dissimulatoria alla luce del tempestivo convogliamento delle somme a terzi allo scopo di rilevare uno studio professionale operante nel nord Italia, attività coerente con le qualifiche professionali dei prevenuti e insuscettibile di fondare dubbi sulla liceità delle provviste investite. 3. Destituito di fondamento è il secondo motivo che denunzia il malgoverno dei parametri ex art. 133 cod.pen.in relazione alla quantificazione della pena, avendo i giudici d'appello dato ampio conto delle ragioni alla base del rigetto delle doglianze difensive, evocando la gravità delle condotte, la loro protrazione temporale, l'intensità del dolo, la spiccata capacità a delinquere dell'imputato, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente motivata in assenza di aporie e manifeste illogicità. Infatti, deve escludersi qualsivoglia contraddittorietà motivazionale tra il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del primo giudice, in ragione dell'atteggiamento processuale "collaborativo" del ricorrente, e la complessiva dosimetria della pena in quanto il comportamento postfattuale valorizzato ex art. 62 bis cod.pen. non elide gli ulteriori parametri che concorrono alla determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 133 cod.pen. 4.11 primo motivo del ricorso proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto reitera rilievi che la Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso, dando conto delle ragioni a sostegno della conferma della responsabilità della prevenuta. Il difensore deduce la buona fede della ricorrente all'uopo sollecitando una rilettura dell'intercettazione ambientale del 15/10/2019, riportando stralci della stessa a confutazione della difforme interpretazione, coerente e logica, concordemente operata dai giudici di merito, svolgendo rilievi di puro merito che non possono trovare ingresso in questa sede. Contrariamente agli assunti difensivi, che lamentano la mancata considerazione delle censure difensive, consta che la sentenza impugnata ha esaustivamente confutato i rilievi concernenti la sussistenza del delitto di peculato, consistito nell'appropriazione della complessiva somma di euro 36.079,20, bonificata a favore della ricorrente dal marito in veste di amministratore giudiziario per attività contabili e adempimenti fiscali asseritamente svolti in favore della MG Costruzioni s.r.I., in assenza di autorizzazione del giudice a svolgere le funzioni di coadiutore. I giudici d'appello hanno, in particolare, richiamato le dichiarazioni del coamministratore [OSCURATO:PERSONA]; hanno evidenziato che la contabilizzazione della società negli anni 2014-2016 aveva avuto ad oggetto pressoché esclusivamente le fatture a nome della prevenuta e sottolineato che l'imputata, commercialista esperta, non poteva ignorare l'assenza di autorizzazione del Tribunale al riguardo. Hanno ripercorso i contenuti della conversazione ambientale del 15/10/2019, sottolineando i passaggi dai quali emerge con chiarezza la consapevolezza della Leuci dell'illecita condotta del coniuge e i suggerimenti di quest'ultimo su quanto la stessa avrebbe dovuto riferire agli inquirenti ed hanno chiarito che dalle frasi pronunziate dall'imputata, sulle quali la difesa fonda la tesi dell'inconsapevolezza, emerge esclusivamente che ella non aveva contezza della esatta entità delle appropriazioni del Lipani ma sicura coscienza che non le erano dovute le somme che lo stesso le aveva accreditato per attività di collaborazione non autorizzate, mai prestate o del tutto inconsistenti rispetto ai cospicui importi liquidati dal coniuge. La Corte territoriale ha, altresì, rimarcato che la consapevolezza della ricorrente delle condotte appropriative del coniuge emerge anche dalla destinazione di parte della somma mutuata dalla Leuci, pari ad euro centomila, a ripianare pregresse illecite appropriazioni del congiunto. A fronte di un apparato giustificativo connotato da effettività, completezza e coerenza argomentativa le censure difensive sono prive di concreta efficacia devolutiva, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione relativa al capo 9). 5.Ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di riciclaggio ascritto alla ricorrente al capo 10 sulla base di argomentazioni nella sostanza sovrapponibili a quelle svolte dal coimputato nel primo motivo di ricorso. La difesa sostiene, infatti, che l'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], pacificamente effettuato con somme distratte dai conti bancari delle amministrazioni giudiziarie affidate al Lipani, e il successivo conferimento del bene nella società familiare [OSCURATO:PERSONA], non costituirebbero condotte idonee ad occultare la provenienza illecita degli importi reinvestiti. Dopo aver richiamato le considerazioni già svolte in relazione alla posizione del coimputato e chiarito che la riqualificazione dell'originario addebito di autoriciclaggio è conseguita all'esclusione del concorso della prevenuta nella totalità delle condotte di peculato del coniuge in difetto di contestazione sul punto, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha dato ampio conto (pag. 44) del fatto che gli esiti degli accertamenti bancari comprovano che le provviste utilizzate per l'acquisto dell'appartamento provenivano nella quasi totalità dalle somme distratte dal Lipani e sottolineato che il successivo conferimento del medesimo bene nella società immobiliare costituita dai prevenuti e dai due figli, sulla base di una stima nettamente inferiore al prezzo d'acquisto di euro 645mila euro e di mercato, fa parte di un'unitaria operazione intesa al trasferimento e alla sostituzione del danaro di provenienza illecita procurato dal Lipani attraverso plurime condotte di peculato. La difesa non si confronta con la motivazione della Corte di merito e con la diversità strutturale del delitto ex art. 648 bis cod.pen. rispetto all'autoriciclaggio, insistendo in un'esegesi che valorizza al fine dell'attitudine decettiva l'avverbio "concretamente", senza considerare che si tratta di termine che non compare nella disposizione ex art. 648 bis cod.pen. In punto di stretto diritto è opportuno rammentare che questa Corte, in relazione a fattispecie analoga di intestazione di immobili acquisitati con denaro di provenienza illecita, ha affermato che commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Rv. 276114-02). Nella specie, la Leuci non s'è limitata all'intestazione del bene acquistato con proventi illeciti ma ha fronteggiato anche gli oneri d'acquisto e il saldo dei ratei di mutuo con provviste illecite ed infine, ha provveduto a conferire il bene ad una società immobiliare, perfezionando iI reato a conclusione di una progressione criminosa del tutto idonea ad ostacolare l'accertamento della originaria provenienza del denaro. Quanto al dolo, contrariamente agli assunti difensivi, la sentenza impugnata ha dato esaustivo conto degli elementi da cui ha tratto il convincimento in ordine alla piena consapevolezza della prevenuta di disporre per l'acquisto dell'immobile in contestazione delle provviste illecite procacciate dal coniuge nella sua attività di amministratore giudiziario. 6. Anche le conclusive censure in ordine alla conferma della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di dottore commercialista e alla durata della stessa sono prive di giuridico fondamento. Deve in proposito osservarsi che, a norma dell'art. 31 cod.pen., la condanna per delitti commessi con abuso di una professione o violazione dei doveri ad essa inerenti (come nella specie) importa l'interdizione temporanea dalla professione stessa senza alcun margine discrezionale da parte del giudice, il quale è tenuto esclusivamente a determinare la durata della pena accessoria. La Corte territoriale ha ritenuto congrua e proporzionata la durata dell'interdizione fissata in mesi nove, all'uopo richiamando la gravità delle condotte addebitate, la loro protrazione nel tempo, l'assenza di segni di effettivo ravvedimento, elementi che esprimono un ponderato apprezzamento dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e sfuggono a censura in questa sede. 7.Sulla scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i rico
Sentenza Cassazione n. 46538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris