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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07970/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10056/2023 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-ControD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,n. 3322/04/2022, depositata il 31 ottobre 2022, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/20261.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza,D’[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di liquidazione n.15/09990/002210/001 notificatogli dall’Agenzia delle Entrate in relazionealla successione della signora [OSCURATO:PERSONA].

Esponeva il ricorrente chel’avviso di liquidazione dell’imposta era nullo perché non sottoscritto dalDirettore dell’Ufficio e per mancata allegazione della delega alla qualenell’atto era stato fatto riferimento.

Deduceva inoltre la violazione delcontraddittorio e del diritto di difesa, non essendo stato attivato ilcontraddittorio preventivo, il difetto di motivazione e l’infondatezzadell’avviso in ragione della titolarità dei beni, acquisita in forza di distintasuccessione.3.

Con sentenza n. 15473, depositata il 20 novembre 2019, laCommissione tributaria provinciale di Cosenza disattendeva il ricorso,reputando valida la sottoscrizione apposta sull’avviso di liquidazione einfondate tutte le ulteriori censure formulate dal contribuente.4.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva ilgravame del contribuente rilevando:- che l’Ufficio aveva prodotto la delega di firma, oltre che l’attosottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA], che assegnava l’incaricodi Capo team gestione e controllo al dr. [OSCURATO:PERSONA] (prot. n.2011/98275 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto dalDirettore [OSCURATO:PERSONA], di “Rinnovo incarico capo Teamgestione e controllo atti” in favore del Dr. [OSCURATO:PERSONA];- che la disposizione di servizio n. 3048/2015, esibita in primogrado, alla pagina 5 conteneva la delega di firma al coordinatore del“team”; la stessa prevedeva, per i provvedimenti di liquidazione inmateria di successione con valore compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro,un visto preventivo dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cefaly, Fasano;Numero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/2026- che nella fattispecie, per l’emanazione dell’avviso di liquidazionedel valore di euro 23.074, era necessario assumere il visto preventivoindicato nella disposizione di delega;- che l’Ufficio non aveva prodotto tale preventiva autorizzazione,necessaria al fine della legittima sottoscrizione ed emanazione dell’atto;- che l’avviso di accertamento, di conseguenza, era nullo per difettodi attribuzione ai sensi dell’art.21 L. n. 241/90.[OSCURATO:PERSONA] regionale rilevava quindi la nullità dell’avviso diliquidazione per difetto di attribuzione, non avendo l’Ufficio prodotto ingiudizio il visto preventivo, indicato nella delega come necessario affinchél’atto potesse essere legittimamente sottoscritto ed emanato dalfunzionario, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.5.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – che ha ancheimpugnato per revocazione la medesima sentenza ai sensi dell’art. 395,primo comma n. 4, c.p.c. - propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi.

Resiste il contribuente con controricorso, nel qualeeccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, e depositamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 c.p.c. e 18, 24 e 57 D. Lgs. 546/1992, per averela Commissione tributaria regionale deciso la controversia sulla scorta diuna questione (l’asserita mancanza del “visto preventivo dei signorimotivo del ricorso originario, né con motivi aggiunti né quale motivod’appello e sulla quale, pertanto, non avrebbe potuto esprimersi.2.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’art. 115 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale ritenutoil provvedimento impositivo viziato per difetto di sottoscrizione, sullascorta della ritenuta carenza, nel provvedimento, del “visto preventivo deisignori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cefaly, Fasano”, nonostante tale visto fosseeffettivamente presente e ben visibile nel provvedimento impugnato.3.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, in subordine aimotivi n. 1 e n. 2, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5. c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussionetra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale omesso dirilevare che il provvedimento impositivo oggetto di giudizio, recavaespressamente il visto del dott. [OSCURATO:PERSONA], ossia proprio l’elemento la cuicarenza era posta dalla sentenza a fondamento della decisione.4.

Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia deduce in ulterioresubordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies L. n.241/1990 e dell’art. 42, primo comma, D.P.R. n. 600/1973, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza nellaparte in cui ha ritenuto necessaria, ai fini della validità dell’attoimpositivo, la produzione di un atto di “preventiva autorizzazione”, inveceche ritenere sufficiente il visto apposto direttamente nel corpo delprovvedimento impositivo.5.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delprimo motivo, in quanto finalizzato – secondo il controricorrente – asollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice dimerito e un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto.

Oggetto dellacensura e del giudizio demandato a questa Corte è, infatti, il profilo dinullità derivante dalla violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle altre normeindividuate dall’Agenzia ricorrente, questione all’evidenza del tutto distintadal riesame del merito della controversia.5.1.

Il motivo è fondato, con assorbimento delle restanti ragioni dicensura.Numero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/20265.2.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «Nelprocesso tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nellaforma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapportosostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto edi diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente devespecificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con laconseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invaliditàdedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con lapresentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciutiad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass., n.23856/2024 – RV 672153 – 01).

L'oggetto del giudizio, come circoscrittodai motivi di ricorso, può quindi essere modificato solo nei limiti consentitidalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motiviaggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altreparti o per ordine della commissione"» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19337del 22/09/2011, Rv. 619083 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 23326 del15/10/2013, Rv. 628832 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 15051 del02/07/2014, Rv. 631568 - 01).5.3.

Nel caso in esame, la lettura del ricorso introduttivo esclude lapossibilità di ritenere tempestivamente formulato il vizio di nullitàdell’avviso impugnato per difetto del ‘visto preventivo’ in ragione del“quantum” della pretesa, avendo il ricorrente dedotto soltanto la nullitàdell’atto per mancata allegazione della delega di firma dell’atto impositivoe per l’inesistenza di una valida delega di firma.

Non risultano, inoltre,proposti rituali motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n.546/1992, pur a fronte dell’esibizione nel giudizio di primo grado - di cuidà espressamente atto la sentenza dei giudici d’appello - delladisposizione di servizio n. 3048/2015, che alla pagina 5 conteneva ladelega di firma al coordinatore del “team” e prevedeva che, per iNumero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/2026provvedimenti di liquidazione in materia di successione con valorecompreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, l’apposizione del visto preventivodei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cefaly, Fasano.

Neppure l’appello risulta fondatosul menzionato vizio di nullità per assenza del “visto”; inoltre, lacontestazione nel giudizio di secondo grado, con memoria del 22/9/2022– a fronte della nuova produzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, didue disposizioni di servizio con le quali il Direttore provinciale avevaassegnato l’incarico di [OSCURATO:PERSONA] e controllo al dr.

LupinacciMaurizio, sottoscrittore dell’atto – dell’assenza del visto dei signorivalore pari a euro 23.073 – è del tutto inidonea a contenere una ritualeformulazione del predetto motivo di nullità, risolvendosi in una meracontestazione.

Ne deriva che il vizio di nullità dell’avviso impugnato nonrisulta essere stato ritualmente formulato dal contribuente né qualemotivo del ricorso introduttivo del giudizio, né quale motivo d’appello allaCommissione tributaria regionale avverso la sentenza di primo grado, némediante rituale proposizione di motivi aggiunti nei giudizi di primo e disecondo grado.Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza va cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Calabria, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11.3.2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaNumero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10056/2023 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-ControD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,n. 3322/04/2022, depositata il 31 ottobre 2022, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/20261. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza,D’[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di liquidazione n.15/09990/002210/001 notificatogli dall’Agenzia delle Entrate in relazionealla successione della signora [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva il ricorrente chel’avviso di liquidazione dell’imposta era nullo perché non sottoscritto dalDirettore dell’Ufficio e per mancata allegazione della delega alla qualenell’atto era stato fatto riferimento. Deduceva inoltre la violazione delcontraddittorio e del diritto di difesa, non essendo stato attivato ilcontraddittorio preventivo, il difetto di motivazione e l’infondatezzadell’avviso in ragione della titolarità dei beni, acquisita in forza di distintasuccessione.3. Con sentenza n. 15473, depositata il 20 novembre 2019, laCommissione tributaria provinciale di Cosenza disattendeva il ricorso,reputando valida la sottoscrizione apposta sull’avviso di liquidazione einfondate tutte le ulteriori censure formulate dal contribuente.4. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva ilgravame del contribuente rilevando:- che l’Ufficio aveva prodotto la delega di firma, oltre che l’attosottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA], che assegnava l’incaricodi Capo team gestione e controllo al dr. [OSCURATO:PERSONA] (prot. n.2011/98275 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto dalDirettore [OSCURATO:PERSONA], di “Rinnovo incarico capo Teamgestione e controllo atti” in favore del Dr. [OSCURATO:PERSONA];- che la disposizione di servizio n. 3048/2015, esibita in primogrado, alla pagina 5 conteneva la delega di firma al coordinatore del“team”; la stessa prevedeva, per i provvedimenti di liquidazione inmateria di successione con valore compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro,un visto preventivo dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cefaly, Fasano;Numero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/2026- che nella fattispecie, per l’emanazione dell’avviso di liquidazionedel valore di euro 23.074, era necessario assumere il visto preventivoindicato nella disposizione di delega;- che l’Ufficio non aveva prodotto tale preventiva autorizzazione,necessaria al fine della legittima sottoscrizione ed emanazione dell’atto;- che l’avviso di accertamento, di conseguenza, era nullo per difettodi attribuzione ai sensi dell’art.21 L. n. 241/90.[OSCURATO:PERSONA] regionale rilevava quindi la nullità dell’avviso diliquidazione per difetto di attribuzione, non avendo l’Ufficio prodotto ingiudizio il visto preventivo, indicato nella delega come necessario affinchél’atto potesse essere legittimamente sottoscritto ed emanato dalfunzionario, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – che ha ancheimpugnato per revocazione la medesima sentenza ai sensi dell’art. 395,primo comma n. 4, c.p.c. - propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi. Resiste il contribuente con controricorso, nel qualeeccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, e depositamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 c.p.c. e 18, 24 e 57 D. Lgs. 546/1992, per averela Commissione tributaria regionale deciso la controversia sulla scorta diuna questione (l’asserita mancanza del “visto preventivo dei signorimotivo del ricorso originario, né con motivi aggiunti né quale motivod’appello e sulla quale, pertanto, non avrebbe potuto esprimersi.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’art. 115 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale ritenutoil provvedimento impositivo viziato per difetto di sottoscrizione, sullascorta della ritenuta carenza, nel provvedimento, del “visto preventivo deisignori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cefaly, Fasano”, nonostante tale visto fosseeffettivamente presente e ben visibile nel provvedimento impugnato.3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, in subordine aimotivi n. 1 e n. 2, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5. c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussionetra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale omesso dirilevare che il provvedimento impositivo oggetto di giudizio, recavaespressamente il visto del dott. [OSCURATO:PERSONA], ossia proprio l’elemento la cuicarenza era posta dalla sentenza a fondamento della decisione.4. Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia deduce in ulterioresubordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies L. n.241/1990 e dell’art. 42, primo comma, D.P.R. n. 600/1973, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza nellaparte in cui ha ritenuto necessaria, ai fini della validità dell’attoimpositivo, la produzione di un atto di “preventiva autorizzazione”, inveceche ritenere sufficiente il visto apposto direttamente nel corpo delprovvedimento impositivo.5. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delprimo motivo, in quanto finalizzato – secondo il controricorrente – asollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice dimerito e un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto. Oggetto dellacensura e del giudizio demandato a questa Corte è, infatti, il profilo dinullità derivante dalla violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle altre normeindividuate dall’Agenzia ricorrente, questione all’evidenza del tutto distintadal riesame del merito della controversia.5.1. Il motivo è fondato, con assorbimento delle restanti ragioni dicensura.Numero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/20265.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «Nelprocesso tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nellaforma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapportosostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto edi diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente devespecificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con laconseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invaliditàdedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con lapresentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciutiad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass., n.23856/2024 – RV 672153 – 01). L'oggetto del giudizio, come circoscrittodai motivi di ricorso, può quindi essere modificato solo nei limiti consentitidalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motiviaggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altreparti o per ordine della commissione"» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19337del 22/09/2011, Rv. 619083 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 23326 del15/10/2013, Rv. 628832 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 15051 del02/07/2014, Rv. 631568 - 01).5.3. Nel caso in esame, la lettura del ricorso introduttivo esclude lapossibilità di ritenere tempestivamente formulato il vizio di nullitàdell’avviso impugnato per difetto del ‘visto preventivo’ in ragione del“quantum” della pretesa, avendo il ricorrente dedotto soltanto la nullitàdell’atto per mancata allegazione della delega di firma dell’atto impositivoe per l’inesistenza di una valida delega di firma. Non risultano, inoltre,proposti rituali motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n.546/1992, pur a fronte dell’esibizione nel giudizio di primo grado - di cuidà espressamente atto la sentenza dei giudici d’appello - delladisposizione di servizio n. 3048/2015, che alla pagina 5 conteneva ladelega di firma al coordinatore del “team” e prevedeva che, per iNumero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/2026provvedimenti di liquidazione in materia di successione con valorecompreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, l’apposizione del visto preventivodei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cefaly, Fasano. Neppure l’appello risulta fondatosul menzionato vizio di nullità per assenza del “visto”; inoltre, lacontestazione nel giudizio di secondo grado, con memoria del 22/9/2022– a fronte della nuova produzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, didue disposizioni di servizio con le quali il Direttore provinciale avevaassegnato l’incarico di [OSCURATO:PERSONA] e controllo al dr. LupinacciMaurizio, sottoscrittore dell’atto – dell’assenza del visto dei signorivalore pari a euro 23.073 – è del tutto inidonea a contenere una ritualeformulazione del predetto motivo di nullità, risolvendosi in una meracontestazione. Ne deriva che il vizio di nullità dell’avviso impugnato nonrisulta essere stato ritualmente formulato dal contribuente né qualemotivo del ricorso introduttivo del giudizio, né quale motivo d’appello allaCommissione tributaria regionale avverso la sentenza di primo grado, némediante rituale proposizione di motivi aggiunti nei giudizi di primo e disecondo grado.Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza va cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Calabria, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11.3.2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaNumero registro generale 10056/2023Numero sezionale 2253/2026Numero di raccolta generale 7970/2026Data pubblicazione 31/03/2026
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