CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 13796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 18 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, il 26 novembre 2019 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 400 di multa avendola ritenuta colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva la violazione di legge con riferimento al difetto della prova circa la contraffazione della merce sequestrata; che con il secondo motivo deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, ha ampiamente argomentato circa l'origine illecita della merce sequestrata all'imputata sulla scorta di plurimi riscontri oggettivi; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità essendosi la ricorrente limitata a lamentare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena omettendo di indicare i motivi per cui queste avrebbero dovuto essere concesse; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R