CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07336/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 05 / 03/2025 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consiglier e R.G. n. 2704 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2704del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CPLRSL 49A70 G479E ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(P.I.: 00902170018), in per- sona del delegato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67S52 F999 Y ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46H06 H501F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1196/2021, pubblicatain data 5 novembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.ha agito in giudizio nei confronti d ella [OSCURATO:PERSONA]- sicurazioni S.p.A. perottenere l’indennizzo previsto in una po- lizza di assicurazione per i danni stipulata con la compagnia Ric. n. 2704/2022 –Sez. 3 – A d. 5 marzo 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 convenuta in relazione al fabbricato industriale dove essa svol- geva la sua attività di impresa, con riguardo alle cose mobili ivi esistenti e danneggiate da un incendio. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Pesaro. La Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si « censura il deciso di appello ex art. 360 n. 3 per violazione falsa applicazione di norme di dirittoin relazione all’art. 1892 c.c. anche con riferimento all’er- ronea determinazione del dies a quo di decorrenza del termine trimestrale di decadenza ex art. 1892 comma 2 c.c.. Motiva- zione apparente e perplessa». La società ricorrente sostieneche «la Corte ha anzitutto errato nel computo del dies a quo di decorrenza del suddetto termine, ex art. 1892 comma 2 c.c.» e, comunque, che, nella specie, sarebbe stato necessario l’«esperimento di azione di nullità e/o annullamento del contratto per vizi del consenso, nei tre mesi successivi alla sottoscrizione del contratto ovvero dalla scoperta del motivo di nullità». Il motivo è infondato. La decisione impugnata risulta, infatti, conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, in tema di assicurazione danni, secondo il quale «l’onere, imposto dall’art. 1892 c.c. Ric. n. 2704/2022 –Sez. 3 – A d. 5 marzo 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la deca- denza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assi- curato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso deltermine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l’assicuratore sia venuto a sapere dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo suffi- ciente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell’inden- nizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante ecce- zione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo, esistente a carico dell’assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veri- tiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1166 del 21/01/2020, Rv. 656584 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16406 del 13/07/2010, Rv. 614109 -01). Nella specie, sulla base di un accertamento di fatto adeguata- mente motivato e, come tale, non sindacabile nella presente sede, la corte d’appello ha ritenuto non applicabile il suddetto termine trimestrale e ammissibile la mera eccezione volta a pa- ralizzare la domanda di pagamento dell’indennizzo, in quanto il sinistro (avvenuto nel 2012) si era verificato prima della sco- perta, da parte della compagnia convenuta, dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese della società assicurata in sede di stipula del contratto (che, in effetti, la stessa ricorrente afferma doversi ritenere avvenuta nel 2014). 2.Con il secondo motivo si « censura il deciso in grado di appello ex Art. 360 n. 3 e n. 5in relazione all’art. 1892 comma 1 c.c. e 116 c.p.c.- Omessa prova dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave. Omessa valutazione di elementi di prova contraria ex art. 2697 c.c. Motivazione inesistente, apparente e per- plessa». Ric. n. 2704/2022 –Sez. 3 – A d. 5 marzo 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 La società ricorrente contesta l’affermazione della corte d’ap- pello secondo la quale le dichiarazioni inesatte e/o reticenti da essa fornite alla compagnia al momento della stipulazione del contratto di assicurazione sarebbero state rese con dolo o colpa grave e avrebbero avuto rilievo determinante nella formazione del consenso della stessa compagnia in ordine alla stipulazione del contratto alle condizioni stabilite. Il motivo è inammissibile. Si premette che, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, «in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicu- rato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia ine- satta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore; i l giudizio sulla rile- vanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del con- traente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice dimerito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e com- pleta» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25582 del 30/11/2011, Rv. 620624 –01 ; Sez. 3, Sentenza n. 16406 del 13/07/2010 , Rv. 614110 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16769 del 21/07/2006 , Rv. 591763 –01). Nella specie, la corte d’appello, dopo avere rilevato che erano state rese dall’assicurata dichiarazioni inesatte e/o reticenti sia sulle condizioni dell’immobile assicurato, sia sulla mancata ve- rificazione, nei precedenti cinque anni,di sinistri per i rischi pre- visti nella polizza, ha affermato quanto segue: «Dalle dichiara- zioni di [OSCURATO:PERSONA] rilasciate a s.i.t. alla P.G. emerge altresì che entrambe le dichiarazioni false e reticenti sono state rila- sciate con colpa grave, essendo ella consapevole che la loro non corrispondenza al vero non fosse di trascurabile entità (le Ric. n. 2704/2022 –Sez. 3 – A d. 5 marzo 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 infiltrazioni nell’immobile erano gravi) e soprattutto determi- nante per vedersi riconoscere quantomeno condizioni contrat- tuali più favorevoli. Addirittura, il caso del sinistro risalente a mesi prima denunciato pochi giorni dopo il perfezionamento della polizza si pone ai confini con il dolo, essendo lecito dubi- tare che l’attesa non fosse finalizzata ad escludere che si fos- sero verificati sinistri della specie di quelli assicurati nel quin- quennio precedente, in modo da indurre in errore l’assicura- zione». Si tratta di accertamenti di fatto relativi a tutte le tre condizioni necessarie per l’operatività della causa di annullamento del contratto prevista dall’art. 1892 c.c., fondati sulla prudente va- lutazione del materiale probatorio disponibile, sostenuti dauna adeguata motivazione, non meramente apparente, né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sin- dacabile nella presente sede. Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risol- vono, in definitiva, nella inammissibile contestazione di tali ac- certamenti di fatto, nonché nella richiesta di una nuova e di- versa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudi- ziodi legittimità. Nonostante il carattere evidentemente dirimente di tale conclu- sione, è appena il caso di aggiungere, per completezza, sul punto, che la dichiarazione inesatta e reticente della società ri- corrente, relativamente ai precedenti sinistri, è stata corretta- mente ritenuta rilevante dalla corte d’appello, benché il sinistro sottaciuto (incendio) fosse avvenuto presso lo stabilimento di una diversa società, in quanto il predetto sinistro aveva dan- neggiato merci della stessa ricorrente, ivi ubicate , che erano assicurate anche se presso terzi, tanto che quest’ultima aveva avanzato richiesta di indennizzo alla compagnia assicuratrice, proprio a seguito di tale sinistro. 3.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 2704/2022 –Sez. 3 – A d. 5 marzo 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, dovendosi rite- nere irritualela costituzione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è, infatti,indispensabile per la verifica del corretto con- ferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 –01; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 –01; Sez. 3, Sentenza n. 162 74 del 31/07/2015, Rv. 636620 –01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 –01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 –01). Ric. n. 2704/2022 –Sez. 3 – A d. 5 marzo 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Nella specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.risulta costi- tuita nel presente giudizio in persona del «delegato pro tem- pore» [OSCURATO:PERSONA] ( che , in tale qualità , ha sottoscritto il mandato difensivo aldifensore costituito nella presente fase di legittimità del giudizio): non vi è alcuna espressa indicazione del Rainò quale legale rappresentante della società, onde egli deve necessariamente ritenersi un rappresentante volontario della stessa. La procura o, comunque, l’atto dal quale deriverebbe il potere rappresentativodi tale soggetto non è stat o , però , prodott o in giudizio(e, in verità, neanche richiamato in alcun modo). Il controricorso è,pertanto, inammissibile. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della societàricorr