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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35365/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazione dell'estinzione per prescrizione della pena di euro 8.000,00 di multa irrogata con la sentenza n. 4947/2003 del 17 gennaio 2003, irrevocabile il 5 gennaio 2006.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il ricorrente intende far valere una interpretazione delle norme processuali manifestamente infondata; rilevato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima. (Fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell'ammenda ... si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge" - Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Rv. 279453 -; rilevato che la notifica della cartella esattoriale ha dato avvio al procedimento di esecuzione in data 14 luglio 2014 ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il cor) igli re estensore Il pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazione dell'estinzione per prescrizione della pena di euro 8.000,00 di multa irrogata con la sentenza n. 4947/2003 del 17 gennaio 2003, irrevocabile il 5 gennaio 2006. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente intende far valere una interpretazione delle norme processuali manifestamente infondata; rilevato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima. (Fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell'ammenda ... si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge" - Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Rv. 279453 -; rilevato che la notifica della cartella esattoriale ha dato avvio al procedimento di esecuzione in data 14 luglio 2014 ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il cor) igli re estensore Il pres
Sentenza Cassazione n. 35365/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris