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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 12733/2026

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nutillo [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SimonettaCiccarelli, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 08/07/2025, ha confermatol a s e n t e n z a d e l T r i b u n a l e d i L o c r i d e l 2 1 / 0 7 / 2 0 2 3 , c o n l a q u a l eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ad esito di rito abbreviato, sono staticondannati alla pena di giustizia per i reati agli stessi rispettivamente ascritti in rubrica(numerosi episodi di circonvenzione di incapace e ricettazione in continuazione).2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo delproprio difensore con distinti atti, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.[OSCURATO:PERSONA].3.1.Violazione di legge e vizio della motivazione perché sostanzialmente omessa inrelazione agli art. 1 e 6 cod. pen.; il ricorrente ha ampiamente richiamato le censureproposte con l’atto di appello, stigmatizzando la valutazione critica effettuata dalla Corte diappello, ha ritenuto la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione quantoall’eccepito difetto di giurisdizione, richiamando le caratteristiche della condotta imputata atitolo di ricettazione nei diversi capi di imputazione che doveva ritenersi commessa del tuttoall’estero; le eccezioni non avevano ottenuto alcuna risposta e le conclusioni della Corte diappello, che richiamava la giurisprudenza si dovevano ritenere generiche ed assertive,mentre non era stato in alcun modo identificato il frammento di condotta posta in esserenello Stato italiano (pag. 10) del ricorso, nel senso che il richiamo al comportamentoprodromico posto in essere, ovvero la comunicazione dei dati per effettuare la disposizionepatrimoniale, non appariva sufficiente a tal fine.3.2.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 648 cod. pen.perché è stata omessa la valutazione di una prova decisiva, ovvero la consulenza del Dott.Giampaolo, con conseguente travisamento per omissione; la difesa ha contestato leconsiderazione espresse dalla Corte di appello quanto ai motivi devoluti ed ha rilevato comesia assente nel fascicolo processuale la documentazione comprovante l’avvenuta ricezionedelle somme, come riscontrato dal consulente del Pubblico ministero in risposta a domandadella difesa in data 10/05/2023, come da verbale allegato anche in sede di appello; sullacensura come proposta veniva omessa la motivazione, con conseguente travisamento dellaprova per invenzione, travisamento che non poteva essere superato dalla circostanzariportata in sentenza secondo la quale l’esibizione del documento del ricorrente al momentodel prelievo delle somme si desumerebbe dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA],elemento questo valutato erroneamente dalla Corte di appello, perché non posto incorrelazione con gli ulteriori elementi di prova acquisiti, come l’esito della perizia fonica el’acquisizione delle dichiarazioni del teste Giampaolo.3.3.Vizio della motivazione e travisamento della prova tecnica quanto alla sussistenzadel dolo del delitto di ricettazione, essendo mancato qualsiasi riscontro circa la provenienzaillecita delle somme di denaro asseritamente ricevute mediante money transfer; né poteva intal senso ritenersi risolutivo il contenuto delle conversazioni del 16/05/2018 RIT 149/18 sullabase del quale si riteneva captata la voce del ricorrente in sottofondo e se ne desumeva lacontiguità con XXXXXXXXXXXXXX; la Corte di appello aveva sul punto del tutto omesso ilconfronto con l’esito della rinnovazione dibattimentale proposta, omettendo il confronto conl’esito della perizia Miriello e della trascrizione della perizia disposta nel corso del giudizioabbreviato, ove si escludeva di aver percepito il nome XXXXXXX; non poteva sul puntoessere ritenuta risolutivo l’ascolto in camera di consiglio, basato su una percezionesensoriale e personalistica; il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto dell’esame delperito Congiusta e delle sue conclusioni, di fatto pretermesse per come emergenti dallepagine 6 e 7 del verbale di udienza del 14/06/2023.3.4.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 133, 81, 62-biscod. pen.; è stata del tutto omessa la motivazione in ordine ai criteri di determinazione dellapena e non si è in alcun modo tenuto conto del comportamento processuale collaborativodel ricorrente, che aveva reso dichiarazioni in alcun modo valutate dai giudici di merito.4.Ricorso XXXXXXXXXXXXXXX4.1.Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione inrelazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546 cod. proc. pen., nonché 624, 625, 629 cod. pen.;la ricorrente ha contestato le conclusioni della Corte di appello ed ha richiamato la specificitàdelle censure introdotte in quella sede (pag. 3 e seg. del ricorso) richiamando leconsiderazioni proposte in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con particolare riferimento al mancatoriconoscimento della ricorrente da parte del primo e alla affermata insussistenza dellacondotta minatoria da parte del secondo.

Dopo aver richiamato le argomentazioni già spesein sede di appello per criticare la valutazione da parte del giudice di primo grado delledichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la difesa della ricorrente harichiamato le diverse versioni fornite dallo stesso ed ha evidenziato come la Corte di appellonon avesse tenuto in considerazione le allegazioni, anche tecniche, della difesa quanto allanullità dell’accertamento tecnico svolto sulle persone indicate quali vittime dei reati posti inessere perché realizzate in violazione del disposto dell’art. 360 cod. proc. pen., conconseguente inutilizzabilità dei risultati a fronte di una motivazione sostanzialmenteapparente, che aveva affermato apoditticamente di non aver compreso la portata dei motivi.Nell’ambito dello stesso motivo la difesa ha richiamato: - il capo 223 ed ha rilevato l’omessamotivazione della Corte di appello in ordine a prova decisiva a discarico, rappresentata dalladichiarazioni del XXXXXXXche escludeva di essere stato minacciato, avendo affermatoesclusivamente che era lui a spaventarsi, perché temeva che la ricorrente rivelasse al suoambito familiaredel loro rapporto telefonico, senza che mai tale possibile rivelazione fossestata in alcun modo collegata dalla ricorrente alla richiesta di una somma di denaro; - il capo252, rilevando l’omessa valutazione di un dato decisivo integrante elemento a discarico,rappresentato dal mancato riconoscimento in aula della ricorrente, criticando le conclusionidella Corte di appello sul punto, quanto alla affermata ricorrenza di scompensi cognitivi edemotivi come elemento risolutivo; secondo la difesa la motivazione conseguentementeadottata si caratterizzava anche per manifesta illogicità avendo ritenuto le dichiarazioni dellapersona offesa per un verso credibili e per altro verso no, pur provenienti dallo stessosoggetto (le qualità personali si dovevano invece ritenere incidenti su tutta la dichiarazioneresa); - le dichiarazioni rese dal XXXXXXXXXXin ordine al furto subito, con considerazioniomologhe quanto all’erronea valutazione della prova dichiarativa, sulla base del criteriosoggettivo riferibile alle condizioni della persona offesa, applicato in modo difforme rispettoalle diverse circostanze dichiarate (attendibile come prova a carico, inattendibile come provaa discarico), senza considerare le censure sollevate in ordine alla oggettiva contraddittorietàdella stessa, quanto alle quattro diverse versioni fornite, atteso che le caratteristichepersonali della persona offesa incidono in modo costante sul narrato globalmenteconsiderato; - il contrasto tra la decisione istruttoria e la motivazione come sintomo diillogicità manifesta della motivazione nell’aver affermatoche la narrativa del XXXXXXXXXfosse caratterizzata da confusione mentale e al tempo stesso avere escluso la necessità diuna perizia quanto alla capacità di rendere testimonianza, soprattutto considerato che taletestimonianza costituisce l’unica prova a carico e si è caratterizzata per oggettivacontraddittorietà e inattendibilità (pag. 30 del ricorso), con omessa valutazione di provadecisiva a discarico, rappresentata dalla dichiarazione secondo la quale la ricorrente si eraallontanata con altra persona e la sottrazione era avvenuta in altra zona e in diverso orario.4.2.Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agliartt. 178, 191, 360 cod. proc. pen., nonché art. 643 cod. pen.; la difesa ha sostenutol’invalidità di tutti gli accertamenti tecnici espletati dal consulente della Pubblica accusa sullepersone offese perché realizzati in violazione dell’art. 360 cod. proc. pen.; la motivazione sulpunto risulta del tutto omessa, nonostante le specifiche censure difensive, non apparendosufficiente a tal fine il richiamo generico alla portata dei dialoghi captati come base perl’indistinta dimostrazione della condizione di assoluta incapacità di tutti i soggetti coinvolti; ilgiudice di merito aveva acriticamente recepito le conclusioni del tecnico nominato,omettendo qualsiasi vaglio critico.4.3.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 133, 81, 62-biscod. pen.; è stata del tutto omessa la motivazione in ordine ai criteri di determinazione dellapena e non si è in alcun modo tenuto conto del comportamento processuale collaborativodella ricorrente; la motivazione sulle generiche è riferita esclusivamente al XXXXXX e non èstata spesa alcuna considerazione quanto agli aumenti in continuazione; la Corte di appelloha omesso del tutto di motivare quanto al trattamento sanzionatorio in ordine alla posizionedella ricorrente.5.I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti, oltreche manifestamente infondati.6.Il primo motivo di ricorso del XXXXXXXXnon è consentito ed è, al tempo stesso, privodella specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,perché reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, conargomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

La Corte di appello, insenso conforme al giudice di primo grado, ha correttamente escluso il difetto di giurisdizionee ha chiarito in modo incensurabile in questa sede come la condotta di ricettazione imputatanon potesse essere considerata nei termini, riduttivi, proposti dalla difesa (mera ricezione deldenaro all’estero pag. 6 e seg.), facendo corretta applicazione del principio affermato dallagiurisprudenza di questa Corte e che qui si intende ribadire secondo il quale ai finidell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero,è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento dellacondotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità einequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte dellacondotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero, indicando specificamente ilframmento della condotta rilevante con argomentazione logica e priva di manifesta illogicitào contraddittorietà con la quale il ricorrente non si confronta (Sez. 4, n. 31665 del25/06/2024, Ghirelli, Rv. 286871-03; Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Xhindali, Rv. 282061-01; Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini.

Rv. 271120-01).7.Il secondo e il terzo motivo di ricorso del XXXXXXX possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, avendo il ricorrente lamentato conil secondo motivo di ricorso l’omessa considerazione di prova decisiva, con conseguentetravisamento per omissione, quanto all’elemento oggettivo della ricettazione e con il terzomotivo la ricorrenza di un vizio della motivazione con riferimento ad un travisamento dellaprova tecnica quanto alla ricorrenza del dolo della ricettazione, dunque complessivamentecontestando la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione allo stessoascritto.

I motivi non sono consentiti.

Il ricorrente con tali motivi non si è effettivamenteconfrontato con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativadel merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con lalogica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci inordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 7 dove è stato ampiamente valorizzato ilcompendio documentale acquisito, anche in relazione al rito prescelto, con particolareidentità, con specifica considerazione di tutte le doglianze difensive anche quanto allevalutazioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, tenuto conto dell’insieme delledichiarazioni rese dallo stesso superando la lettura parcellizzata resa dalla difesa, allaportata inequivoca delle captazioni quanto ai ruoli svolti dai diversi soggetti coinvolti nelleazioni illecite contestate, per giungere sulla base di una corretta e logicamente articolataanalisi alla ricostruzione del ruolo del ricorrente in assenza di aporie o contraddizioni, basatatra l’altro sul diretto riconoscimento a seguito di ascolto in camera di consiglio della vocedello stesso, con motivazione specifica quanto al dubbio introdotto dalla difesa quanto allaperizia fonica, con chiaro richiamo al contenuto di tale attività tecnica consistita in unconfronto automatico tra due tracce audio sulla base di raffronto di frequenze, senza alcunaulteriore considerazione individualizzante sul punto ed infine in relazione alla rilevanteportata delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]).

Le censure così proposte non assolvono al ruolodi critica effettiva ed argomentata alla decisione di appello, limitandosi ad una parcellizzataconsiderazione delle conclusioni della Corte di appello, proponendone una letturaalternativa, omettendo il confronto con la pluralità di elementi posti a sostegno delladecisione (flussi finanziari, captazioni, esame delle persone offese, attività di indagineespletata, attività integrativa dibattimentale).

Non ricorre dunque alcun travisamento (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv.272018-01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 4,n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01), né per omissione, che tecnico (percome evocato dalla difesa), tra l’altro neanche dedotto come decisivo, attesa la mancataconsiderazione da parte della difesa del complesso di elementi probatori posti a base dellaaffermazione di responsabilità.8.Il terzo motivo di ricorso del XXXXXXXXnon è consentito in quanto totalmentereiterativo, oltre che aspecifico in mancanza di confronto con la motivazione.

La Corte diappello ha difatti esplicitamente condiviso la determinazione della pena nelle sue diversecomponenti ed ha richiamato la mancanza di elementi positivamente valorizzabili a al finedella concessione delle circostanze attenuanti generiche ed ha considerato esplicitamente leallegazioni difensive sul punto, ritenendole non incidenti e risolutive (pag. 6 per entrambi iricorrenti), con motivazione congrua e priva di qualsiasi irragionevolezza (Sez. 4, n.32872del08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia,non mass.).9.Il primo motivo di ricorso della XXXXXX non è consentito in quanto totalmentereiterativo del motivo di appello, oltre che aspecifico in assenza di confronto con lamotivazione del giudice di secondo grado, che ha ampiamente ricostruito le condotte ascrittealla ricorrente, i plurimi elementi di prova a carico della stessa, la decisività delledichiarazioni rese dalle persone offese, specificamente valutate anche tenendo conto dellaloro condizione psicofisica, dell’esito degli accertamenti espletati a carico delle stesse,escludendo qualsiasi violazione in ordine alle garanzie difensive, sia per la natura ripetibiledell’accertamento che per il rito prescelto (pag. 3 e seg.).

Anche in questo caso emerge lavolontà di introdurre una lettura alternativa e parcellizzata del merito, non consentita inquesta sede, a fronte di una motivazione che oltre ad essere logicamente articolata epienamente riscontrabile quanto alla valutazione probatoria espressa, si caratterizza ancheper una diretta ed esplicita considerazione delle censure difensive, che sono stateampiamente disattese, con specifico riferimento alla credibilità ed attendibilità delle personeoffese, nonostante la loro situazione psicofisica, alla quale la parte ricorrente si riferisce soloin modo parcellizzato, senza tenere conto del complesso ragionamento articolato quanto allapiena credibilità delle stesse (pag. 4 e seg.).

In altri termini, si deve osservare che la Corte diappello ha correttamente applicato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, cheha chiarito che quando si verte in un caso in cui è necessario esaminare l’attendibilità dellapersona offesa, non è obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: questaCorte infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilitàestrinseca della testimonianza della parte offesa attraverso l’individuazione di confermeesterne al dichiarato, siè sempre espressa in termini di opportunità e non di necessità,lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità dicontrollo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv.279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01).

A ciò si deveaggiungere che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazionedell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n.41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239342-01).

La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti edecisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte dilegittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazionedegli elementi che compongono il quadro probatorio a carico della Ciurar, in assenza dellamanifesta illogicità dedotta.

Infine, si deve ritenere ampiamente superata anche la deduzionerelativa alla manifesta illogicità della motivazione nel considerare in maniera, asseritamente,altalenante e manifestamente illogico (e dunque forse più correttamente in modocontraddittorio) la portata delle dichiarazioni delle diverse persone offese.

In tal senso, sideve osservare che la Corte di appello ha preso in esplicita considerazione le allegazioni e imotivi proposti dalla difesa su questo tema, disattendendo tali censure sulla base di unaapprofondita e logica considerazione del contesto nel quale maturava la azione imputata edelle caratteristiche psicofisiche, per come specificamente accertate, delle persone offese.

Èstata, dunque, realizzata, con motivazione del tutto immune da aporie, una valutazionefrazionata delle dichiarazioni delle stesse persone offese, in applicazione del principio didiritto che qui si intende ribadire, secondo il quale è legittima una valutazione frazionata delledichiarazioni della persona offesa, purché il giudizio di parziale inattendibilità o genericità,rispetto a profili marginali e non risolutivi rispetto al complesso di elementi di prova acquisiti,non comprometta per intero la credibilità del dichiarante, ovvero non infici la plausibilità dellealtre parti del racconto (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160-01).10.Il secondo motivo di ricorso non è consentito, oltre che aspecifico.

La ricorrentesostiene che la motivazione in ordine alla invalidità di tutti gli accertamenti tecnici espletatied atti conseguenti sia stata omessa, e, pur tuttavia, si deve rilevare come la Corte diappello abbia esplicitamente motivato sul punto (pag. 5 con ampio richiamo alleconsiderazioni espresse in senso conforme sul punto anche dal giudice di primo grado), conargomentazioni logicamente articolate, non censurabili in questa sede, con le quali laricorrente non si confronta affatto.11.Il terzo motivo di ricorso della XXXXXX non è consentito in quanto totalmentereiterativo, oltre che aspecifico in mancanza di confronto con la motivazione.

Devono essererichiamate perché applicabili anche alla ricorrente le considerazioni già espresse al §8 inordine alla valutazione espressa anche quanto alla ricorrente dalla Corte di appello in temadi dosimetria della pena e assenza di elementi positivamente valorizzabili al fine dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche.12.In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nutillo [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SimonettaCiccarelli, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 08/07/2025, ha confermatol a s e n t e n z a d e l T r i b u n a l e d i L o c r i d e l 2 1 / 0 7 / 2 0 2 3 , c o n l a q u a l eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ad esito di rito abbreviato, sono staticondannati alla pena di giustizia per i reati agli stessi rispettivamente ascritti in rubrica(numerosi episodi di circonvenzione di incapace e ricettazione in continuazione).2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo delproprio difensore con distinti atti, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.[OSCURATO:PERSONA].3.1.Violazione di legge e vizio della motivazione perché sostanzialmente omessa inrelazione agli art. 1 e 6 cod. pen.; il ricorrente ha ampiamente richiamato le censureproposte con l’atto di appello, stigmatizzando la valutazione critica effettuata dalla Corte diappello, ha ritenuto la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione quantoall’eccepito difetto di giurisdizione, richiamando le caratteristiche della condotta imputata atitolo di ricettazione nei diversi capi di imputazione che doveva ritenersi commessa del tuttoall’estero; le eccezioni non avevano ottenuto alcuna risposta e le conclusioni della Corte diappello, che richiamava la giurisprudenza si dovevano ritenere generiche ed assertive,mentre non era stato in alcun modo identificato il frammento di condotta posta in esserenello Stato italiano (pag. 10) del ricorso, nel senso che il richiamo al comportamentoprodromico posto in essere, ovvero la comunicazione dei dati per effettuare la disposizionepatrimoniale, non appariva sufficiente a tal fine.3.2.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 648 cod. pen.perché è stata omessa la valutazione di una prova decisiva, ovvero la consulenza del Dott.Giampaolo, con conseguente travisamento per omissione; la difesa ha contestato leconsiderazione espresse dalla Corte di appello quanto ai motivi devoluti ed ha rilevato comesia assente nel fascicolo processuale la documentazione comprovante l’avvenuta ricezionedelle somme, come riscontrato dal consulente del Pubblico ministero in risposta a domandadella difesa in data 10/05/2023, come da verbale allegato anche in sede di appello; sullacensura come proposta veniva omessa la motivazione, con conseguente travisamento dellaprova per invenzione, travisamento che non poteva essere superato dalla circostanzariportata in sentenza secondo la quale l’esibizione del documento del ricorrente al momentodel prelievo delle somme si desumerebbe dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA],elemento questo valutato erroneamente dalla Corte di appello, perché non posto incorrelazione con gli ulteriori elementi di prova acquisiti, come l’esito della perizia fonica el’acquisizione delle dichiarazioni del teste Giampaolo.3.3.Vizio della motivazione e travisamento della prova tecnica quanto alla sussistenzadel dolo del delitto di ricettazione, essendo mancato qualsiasi riscontro circa la provenienzaillecita delle somme di denaro asseritamente ricevute mediante money transfer; né poteva intal senso ritenersi risolutivo il contenuto delle conversazioni del 16/05/2018 RIT 149/18 sullabase del quale si riteneva captata la voce del ricorrente in sottofondo e se ne desumeva lacontiguità con XXXXXXXXXXXXXX; la Corte di appello aveva sul punto del tutto omesso ilconfronto con l’esito della rinnovazione dibattimentale proposta, omettendo il confronto conl’esito della perizia Miriello e della trascrizione della perizia disposta nel corso del giudizioabbreviato, ove si escludeva di aver percepito il nome XXXXXXX; non poteva sul puntoessere ritenuta risolutivo l’ascolto in camera di consiglio, basato su una percezionesensoriale e personalistica; il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto dell’esame delperito Congiusta e delle sue conclusioni, di fatto pretermesse per come emergenti dallepagine 6 e 7 del verbale di udienza del 14/06/2023.3.4.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 133, 81, 62-biscod. pen.; è stata del tutto omessa la motivazione in ordine ai criteri di determinazione dellapena e non si è in alcun modo tenuto conto del comportamento processuale collaborativodel ricorrente, che aveva reso dichiarazioni in alcun modo valutate dai giudici di merito.4.Ricorso XXXXXXXXXXXXXXX4.1.Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione inrelazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546 cod. proc. pen., nonché 624, 625, 629 cod. pen.;la ricorrente ha contestato le conclusioni della Corte di appello ed ha richiamato la specificitàdelle censure introdotte in quella sede (pag. 3 e seg. del ricorso) richiamando leconsiderazioni proposte in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con particolare riferimento al mancatoriconoscimento della ricorrente da parte del primo e alla affermata insussistenza dellacondotta minatoria da parte del secondo. Dopo aver richiamato le argomentazioni già spesein sede di appello per criticare la valutazione da parte del giudice di primo grado delledichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la difesa della ricorrente harichiamato le diverse versioni fornite dallo stesso ed ha evidenziato come la Corte di appellonon avesse tenuto in considerazione le allegazioni, anche tecniche, della difesa quanto allanullità dell’accertamento tecnico svolto sulle persone indicate quali vittime dei reati posti inessere perché realizzate in violazione del disposto dell’art. 360 cod. proc. pen., conconseguente inutilizzabilità dei risultati a fronte di una motivazione sostanzialmenteapparente, che aveva affermato apoditticamente di non aver compreso la portata dei motivi.Nell’ambito dello stesso motivo la difesa ha richiamato: - il capo 223 ed ha rilevato l’omessamotivazione della Corte di appello in ordine a prova decisiva a discarico, rappresentata dalladichiarazioni del XXXXXXXche escludeva di essere stato minacciato, avendo affermatoesclusivamente che era lui a spaventarsi, perché temeva che la ricorrente rivelasse al suoambito familiaredel loro rapporto telefonico, senza che mai tale possibile rivelazione fossestata in alcun modo collegata dalla ricorrente alla richiesta di una somma di denaro; - il capo252, rilevando l’omessa valutazione di un dato decisivo integrante elemento a discarico,rappresentato dal mancato riconoscimento in aula della ricorrente, criticando le conclusionidella Corte di appello sul punto, quanto alla affermata ricorrenza di scompensi cognitivi edemotivi come elemento risolutivo; secondo la difesa la motivazione conseguentementeadottata si caratterizzava anche per manifesta illogicità avendo ritenuto le dichiarazioni dellapersona offesa per un verso credibili e per altro verso no, pur provenienti dallo stessosoggetto (le qualità personali si dovevano invece ritenere incidenti su tutta la dichiarazioneresa); - le dichiarazioni rese dal XXXXXXXXXXin ordine al furto subito, con considerazioniomologhe quanto all’erronea valutazione della prova dichiarativa, sulla base del criteriosoggettivo riferibile alle condizioni della persona offesa, applicato in modo difforme rispettoalle diverse circostanze dichiarate (attendibile come prova a carico, inattendibile come provaa discarico), senza considerare le censure sollevate in ordine alla oggettiva contraddittorietàdella stessa, quanto alle quattro diverse versioni fornite, atteso che le caratteristichepersonali della persona offesa incidono in modo costante sul narrato globalmenteconsiderato; - il contrasto tra la decisione istruttoria e la motivazione come sintomo diillogicità manifesta della motivazione nell’aver affermatoche la narrativa del XXXXXXXXXfosse caratterizzata da confusione mentale e al tempo stesso avere escluso la necessità diuna perizia quanto alla capacità di rendere testimonianza, soprattutto considerato che taletestimonianza costituisce l’unica prova a carico e si è caratterizzata per oggettivacontraddittorietà e inattendibilità (pag. 30 del ricorso), con omessa valutazione di provadecisiva a discarico, rappresentata dalla dichiarazione secondo la quale la ricorrente si eraallontanata con altra persona e la sottrazione era avvenuta in altra zona e in diverso orario.4.2.Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agliartt. 178, 191, 360 cod. proc. pen., nonché art. 643 cod. pen.; la difesa ha sostenutol’invalidità di tutti gli accertamenti tecnici espletati dal consulente della Pubblica accusa sullepersone offese perché realizzati in violazione dell’art. 360 cod. proc. pen.; la motivazione sulpunto risulta del tutto omessa, nonostante le specifiche censure difensive, non apparendosufficiente a tal fine il richiamo generico alla portata dei dialoghi captati come base perl’indistinta dimostrazione della condizione di assoluta incapacità di tutti i soggetti coinvolti; ilgiudice di merito aveva acriticamente recepito le conclusioni del tecnico nominato,omettendo qualsiasi vaglio critico.4.3.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 133, 81, 62-biscod. pen.; è stata del tutto omessa la motivazione in ordine ai criteri di determinazione dellapena e non si è in alcun modo tenuto conto del comportamento processuale collaborativodella ricorrente; la motivazione sulle generiche è riferita esclusivamente al XXXXXX e non èstata spesa alcuna considerazione quanto agli aumenti in continuazione; la Corte di appelloha omesso del tutto di motivare quanto al trattamento sanzionatorio in ordine alla posizionedella ricorrente.5.I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti, oltreche manifestamente infondati.6.Il primo motivo di ricorso del XXXXXXXXnon è consentito ed è, al tempo stesso, privodella specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,perché reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, conargomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. La Corte di appello, insenso conforme al giudice di primo grado, ha correttamente escluso il difetto di giurisdizionee ha chiarito in modo incensurabile in questa sede come la condotta di ricettazione imputatanon potesse essere considerata nei termini, riduttivi, proposti dalla difesa (mera ricezione deldenaro all’estero pag. 6 e seg.), facendo corretta applicazione del principio affermato dallagiurisprudenza di questa Corte e che qui si intende ribadire secondo il quale ai finidell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero,è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento dellacondotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità einequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte dellacondotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero, indicando specificamente ilframmento della condotta rilevante con argomentazione logica e priva di manifesta illogicitào contraddittorietà con la quale il ricorrente non si confronta (Sez. 4, n. 31665 del25/06/2024, Ghirelli, Rv. 286871-03; Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Xhindali, Rv. 282061-01; Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini. Rv. 271120-01).7.Il secondo e il terzo motivo di ricorso del XXXXXXX possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, avendo il ricorrente lamentato conil secondo motivo di ricorso l’omessa considerazione di prova decisiva, con conseguentetravisamento per omissione, quanto all’elemento oggettivo della ricettazione e con il terzomotivo la ricorrenza di un vizio della motivazione con riferimento ad un travisamento dellaprova tecnica quanto alla ricorrenza del dolo della ricettazione, dunque complessivamentecontestando la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione allo stessoascritto. I motivi non sono consentiti. Il ricorrente con tali motivi non si è effettivamenteconfrontato con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativadel merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con lalogica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci inordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 7 dove è stato ampiamente valorizzato ilcompendio documentale acquisito, anche in relazione al rito prescelto, con particolareidentità, con specifica considerazione di tutte le doglianze difensive anche quanto allevalutazioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, tenuto conto dell’insieme delledichiarazioni rese dallo stesso superando la lettura parcellizzata resa dalla difesa, allaportata inequivoca delle captazioni quanto ai ruoli svolti dai diversi soggetti coinvolti nelleazioni illecite contestate, per giungere sulla base di una corretta e logicamente articolataanalisi alla ricostruzione del ruolo del ricorrente in assenza di aporie o contraddizioni, basatatra l’altro sul diretto riconoscimento a seguito di ascolto in camera di consiglio della vocedello stesso, con motivazione specifica quanto al dubbio introdotto dalla difesa quanto allaperizia fonica, con chiaro richiamo al contenuto di tale attività tecnica consistita in unconfronto automatico tra due tracce audio sulla base di raffronto di frequenze, senza alcunaulteriore considerazione individualizzante sul punto ed infine in relazione alla rilevanteportata delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]). Le censure così proposte non assolvono al ruolodi critica effettiva ed argomentata alla decisione di appello, limitandosi ad una parcellizzataconsiderazione delle conclusioni della Corte di appello, proponendone una letturaalternativa, omettendo il confronto con la pluralità di elementi posti a sostegno delladecisione (flussi finanziari, captazioni, esame delle persone offese, attività di indagineespletata, attività integrativa dibattimentale). Non ricorre dunque alcun travisamento (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv.272018-01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 4,n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01), né per omissione, che tecnico (percome evocato dalla difesa), tra l’altro neanche dedotto come decisivo, attesa la mancataconsiderazione da parte della difesa del complesso di elementi probatori posti a base dellaaffermazione di responsabilità.8.Il terzo motivo di ricorso del XXXXXXXXnon è consentito in quanto totalmentereiterativo, oltre che aspecifico in mancanza di confronto con la motivazione. La Corte diappello ha difatti esplicitamente condiviso la determinazione della pena nelle sue diversecomponenti ed ha richiamato la mancanza di elementi positivamente valorizzabili a al finedella concessione delle circostanze attenuanti generiche ed ha considerato esplicitamente leallegazioni difensive sul punto, ritenendole non incidenti e risolutive (pag. 6 per entrambi iricorrenti), con motivazione congrua e priva di qualsiasi irragionevolezza (Sez. 4, n.32872del08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia,non mass.).9.Il primo motivo di ricorso della XXXXXX non è consentito in quanto totalmentereiterativo del motivo di appello, oltre che aspecifico in assenza di confronto con lamotivazione del giudice di secondo grado, che ha ampiamente ricostruito le condotte ascrittealla ricorrente, i plurimi elementi di prova a carico della stessa, la decisività delledichiarazioni rese dalle persone offese, specificamente valutate anche tenendo conto dellaloro condizione psicofisica, dell’esito degli accertamenti espletati a carico delle stesse,escludendo qualsiasi violazione in ordine alle garanzie difensive, sia per la natura ripetibiledell’accertamento che per il rito prescelto (pag. 3 e seg.). Anche in questo caso emerge lavolontà di introdurre una lettura alternativa e parcellizzata del merito, non consentita inquesta sede, a fronte di una motivazione che oltre ad essere logicamente articolata epienamente riscontrabile quanto alla valutazione probatoria espressa, si caratterizza ancheper una diretta ed esplicita considerazione delle censure difensive, che sono stateampiamente disattese, con specifico riferimento alla credibilità ed attendibilità delle personeoffese, nonostante la loro situazione psicofisica, alla quale la parte ricorrente si riferisce soloin modo parcellizzato, senza tenere conto del complesso ragionamento articolato quanto allapiena credibilità delle stesse (pag. 4 e seg.). In altri termini, si deve osservare che la Corte diappello ha correttamente applicato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, cheha chiarito che quando si verte in un caso in cui è necessario esaminare l’attendibilità dellapersona offesa, non è obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: questaCorte infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilitàestrinseca della testimonianza della parte offesa attraverso l’individuazione di confermeesterne al dichiarato, siè sempre espressa in termini di opportunità e non di necessità,lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità dicontrollo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv.279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016-01). A ciò si deveaggiungere che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazionedell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n.41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239342-01). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti edecisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte dilegittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazionedegli elementi che compongono il quadro probatorio a carico della Ciurar, in assenza dellamanifesta illogicità dedotta. Infine, si deve ritenere ampiamente superata anche la deduzionerelativa alla manifesta illogicità della motivazione nel considerare in maniera, asseritamente,altalenante e manifestamente illogico (e dunque forse più correttamente in modocontraddittorio) la portata delle dichiarazioni delle diverse persone offese. In tal senso, sideve osservare che la Corte di appello ha preso in esplicita considerazione le allegazioni e imotivi proposti dalla difesa su questo tema, disattendendo tali censure sulla base di unaapprofondita e logica considerazione del contesto nel quale maturava la azione imputata edelle caratteristiche psicofisiche, per come specificamente accertate, delle persone offese. Èstata, dunque, realizzata, con motivazione del tutto immune da aporie, una valutazionefrazionata delle dichiarazioni delle stesse persone offese, in applicazione del principio didiritto che qui si intende ribadire, secondo il quale è legittima una valutazione frazionata delledichiarazioni della persona offesa, purché il giudizio di parziale inattendibilità o genericità,rispetto a profili marginali e non risolutivi rispetto al complesso di elementi di prova acquisiti,non comprometta per intero la credibilità del dichiarante, ovvero non infici la plausibilità dellealtre parti del racconto (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160-01).10.Il secondo motivo di ricorso non è consentito, oltre che aspecifico. La ricorrentesostiene che la motivazione in ordine alla invalidità di tutti gli accertamenti tecnici espletatied atti conseguenti sia stata omessa, e, pur tuttavia, si deve rilevare come la Corte diappello abbia esplicitamente motivato sul punto (pag. 5 con ampio richiamo alleconsiderazioni espresse in senso conforme sul punto anche dal giudice di primo grado), conargomentazioni logicamente articolate, non censurabili in questa sede, con le quali laricorrente non si confronta affatto.11.Il terzo motivo di ricorso della XXXXXX non è consentito in quanto totalmentereiterativo, oltre che aspecifico in mancanza di confronto con la motivazione. Devono essererichiamate perché applicabili anche alla ricorrente le considerazioni già espresse al §8 inordine alla valutazione espressa anche quanto alla ricorrente dalla Corte di appello in temadi dosimetria della pena e assenza di elementi positivamente valorizzabili al fine dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche.12.In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 12733/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris