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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33676/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2428-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5 - INT 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1125/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 02428 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- Premesso che:

1. la questione che, mediante il primo dei due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa del rigetto dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento, ai fini Irpef ed Irap del 2012, di redditi non dichiarati derivanti da vendita di un determinato quantitativo di materiale ferroso, è portata all'attenzione del Collegio è se sia corretta l'affermazione della CTR per cui la parte -nella specie l'odierno ricorrente- che esibisce documenti -nella specie, buoni di consegna attestanti l'entità del suddetto quantitativo di materiale ferroso, richiamati nell'avviso di accertamento-, in apparenza a sua firma, invoca "incongruamente la disposizione di cui all'art. 214 c.p.c., il cui ambito è riferito alla scrittura privata prodotta ex adverso e non anche a quello esibita dalla stessa parte che in sede di produzione e contestualmente ad essa ne disconosce l'autenticità";

2. la questione veicolata con il secondo motivo di ricorso riguarda l'inciso della sentenza in epigrafe, espressivo di un rilievo ufficioso, per cui l'invocazione dell'art.214 c.p.c. era stata "peraltro" anche "tardiva".

Il ricorrente deduce che la tardività del disconoscimento non poteva essere rilevata d'ufficio;

3. l'Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria.

Solo nella intestazione di tale memoria viene chiesta la riunione della causa "al procedimento n.2764//2021".

Nel corpo della memoria non vi è alcun cenno a tale procedimento, non ne sono indicati i termini soggettivi e oggettivi, né l'istanza è rinnovata e argomentata.

Siffatta richiesta va considerata tamquam non esset non potendosi onerare la Corte di una ricerca alla cieca del procedimento e delle eventuali ragioni di trattazione congiunta; considerato che:

1. sulla questione veicolata con il primo motivo di ricorso (rubricato "nullità del procedimento per violazione dell'art. 214 c.p.c.") -premesso che l'art. 214 c.p.c. stabilisce che "Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione" e che, dunque, la facoltà di disconoscimento è attribuita alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata e non alla parte che produce la scrittura- non vi è che da richiamare la precisazione già più volte fatta da questa Corte: "La che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della di chiederne la verificazione.

Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra e non dall'apparente sottoscrittore" (Cass. Sez.1-, sentenza n. 24539 del 01/12/2016; Sez. 6-1, ordinanza n.20882 del 21/07/2021);

2. il primo motivo di ricorso è dunque infondato: la CTR con la affermazione riportata al punto

1. della superiore premessa non ha violato ma ha correttamente ritenuto inapplicabile l'art.214 c.p.c.;

3. il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per difetto di interesse (art.100 c.p.c.), in quanto riferito ad una affermazione (il disconoscimento da parte del Coscioni di sottoscrizioni di documenti da lui prodotti era stato "peraltro tardivo"), fatta solo per inciso ed in contrasto logico con quella assorbente e corretta per cui nel caso di specie l'art. 214 c.p.c. era inapplicabile;

4. al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese; PQM la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio liquidate in C 5600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo

13. Così deciso, in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2428-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5 - INT 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1125/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02428 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Premesso che: 1. la questione che, mediante il primo dei due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa del rigetto dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento, ai fini Irpef ed Irap del 2012, di redditi non dichiarati derivanti da vendita di un determinato quantitativo di materiale ferroso, è portata all'attenzione del Collegio è se sia corretta l'affermazione della CTR per cui la parte -nella specie l'odierno ricorrente- che esibisce documenti -nella specie, buoni di consegna attestanti l'entità del suddetto quantitativo di materiale ferroso, richiamati nell'avviso di accertamento-, in apparenza a sua firma, invoca "incongruamente la disposizione di cui all'art. 214 c.p.c., il cui ambito è riferito alla scrittura privata prodotta ex adverso e non anche a quello esibita dalla stessa parte che in sede di produzione e contestualmente ad essa ne disconosce l'autenticità"; 2. la questione veicolata con il secondo motivo di ricorso riguarda l'inciso della sentenza in epigrafe, espressivo di un rilievo ufficioso, per cui l'invocazione dell'art.214 c.p.c. era stata "peraltro" anche "tardiva". Il ricorrente deduce che la tardività del disconoscimento non poteva essere rilevata d'ufficio; 3. l'Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria. Solo nella intestazione di tale memoria viene chiesta la riunione della causa "al procedimento n.2764//2021". Nel corpo della memoria non vi è alcun cenno a tale procedimento, non ne sono indicati i termini soggettivi e oggettivi, né l'istanza è rinnovata e argomentata. Siffatta richiesta va considerata tamquam non esset non potendosi onerare la Corte di una ricerca alla cieca del procedimento e delle eventuali ragioni di trattazione congiunta; considerato che: 1. sulla questione veicolata con il primo motivo di ricorso (rubricato "nullità del procedimento per violazione dell'art. 214 c.p.c.") -premesso che l'art. 214 c.p.c. stabilisce che "Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione" e che, dunque, la facoltà di disconoscimento è attribuita alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata e non alla parte che produce la scrittura- non vi è che da richiamare la precisazione già più volte fatta da questa Corte: "La che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra e non dall'apparente sottoscrittore" (Cass. Sez.1-, sentenza n. 24539 del 01/12/2016; Sez. 6-1, ordinanza n.20882 del 21/07/2021); 2. il primo motivo di ricorso è dunque infondato: la CTR con la affermazione riportata al punto 1. della superiore premessa non ha violato ma ha correttamente ritenuto inapplicabile l'art.214 c.p.c.; 3. il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per difetto di interesse (art.100 c.p.c.), in quanto riferito ad una affermazione (il disconoscimento da parte del Coscioni di sottoscrizioni di documenti da lui prodotti era stato "peraltro tardivo"), fatta solo per inciso ed in contrasto logico con quella assorbente e corretta per cui nel caso di specie l'art. 214 c.p.c. era inapplicabile; 4. al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese; PQM la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio liquidate in C 5600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso, in Roma, ne
Sentenza Cassazione n. 33676/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris