CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANIZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 settembre 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi proposti, con motivi comuni, dai ricorrenti in relazione alla condanna per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale non sono ammissibili perché manifestamente infondati, In particolare, i primi due motivi contestano il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. Tuttavia, la prospettazione difensiva non si confronta con l'adeguata e completa motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti (cfr. p. 5 della sentenza). Il terzo motivo dei ricorsi, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del pari destituito di fondamento. Il provvedimento impugnato correttamente valorizza, tra gli altri elementi, la gravità del fatto e l'assenza di elementi su cui fondare una prognosi favorevole, risultando sul punto immune da censure. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] "stensore [OSCURATO:PERSONA]