Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44909/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 131-bis e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto; che, inoltre, quanto all'attenuante comune ex art. 62, n. 4, cod. pen., il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, e tale accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorretto, come nel caso in esame, da motivazione esente da criticità giustificative; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 131-bis e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto; che, inoltre, quanto all'attenuante comune ex art. 62, n. 4, cod. pen., il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, e tale accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorretto, come nel caso in esame, da motivazione esente da criticità giustificative; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12
Sentenza Cassazione n. 44909/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris