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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04369/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15465-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 349/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2024 R.G.N. 1188/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15465/2024 Cron.

Rep.

Ud.16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, in relazione al licenziamento disciplinare intimato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato “estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento” e ha condannato la società “al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR pari ad € 2.314,40 lordi mensili e quindi al pagamento di complessivi € 18.515,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.

2. La Corte, in sintesi e per quanto qui ancora rilevi,ha accolto il secondo motivo di appello del lavoratore, osservando che “appare chiara nella fattispecie la violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva”, precisamente dall’art. 8 del CCNL [OSCURATO:PERSONA].

Ha argomentato come emergesse “dalla documentazione in atti la seguente sequenza temporale: - contestazione disciplinare ricevuta il 27.8.21, - termine per la presentazione delle giustificazioni con scadenza al 1.9.21, - licenziamento intimato con lettera 8.9.21, quindi il 7° giorno dalla scadenza del termine per le giustificazioni, oltre il termine stabilito dal CCNL di 6 giorni dalla scadenza del termine per le giustificazioni”.

Sotto altro profilo, il Collegio ha considerato che “nella fattispecie si configura altresì la violazione dell’art. 7 della L 300/70 e del cit. art 8 del CCNL di settore per non avere il datore di lavoro convocato il dipendente per l’audizione orale, come dallo stesso richiesto”.

La Corte milanese ha, invece, respinto la censura con cui il lavoratore si doleva della illegittimità del licenziamento anche “sotto l’aspetto sostanziale”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso – che, come gli altri, può essere esposto secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente - denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; si sostiene che “la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto provata la circostanza dell’effettiva conoscenza del contenuto di una missiva postulando, ai fini probatori, l’equivalenza tra le risultanze del tracciamento delle raccomandate del servizio internet [OSCURATO:PERSONA] e l’effettiva consegna della raccomandata omettendo ogni esame sul punto che pur era stato oggetto di discussione tra le parti ed erigendo tale circostanza non provata a fatto decisivo per il giudizio”.

Il motivo è inammissibile in quanto deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti dall’interpretazione offerta alla disposizione dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. nn. 8053 e 8054/2014); in particolare non enuclea un fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame da parte della Corte territorialeche abbia la caratteristica di essere realmente decisivo, nel senso patrocinato da questa Corte, ossia che, se fosse stato valutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite, con prognosi di certezza e non di mera possibilità (v., tra molte, Cass., Sez.

Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015).

Nella sostanza si propone piuttosto una diversa ricostruzione della quaestio facticoncernente la ricezione delle giustificazioni del lavoratore, sollecitando un sindacato estraneo al giudizio di legittimità.

2. Il secondo motivo deduce, ex art. 360, co 1, n. 3, c.p.c.: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. codice civile in relazione all’art 8 CCNL [OSCURATO:PERSONA]”; si lamenta che “la Corte d’Appello ha erroneamente interpretato l’art. 8 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché ha disatteso al proprio obbligo di attenersi ai canoni legali di ermeneutica contrattuale”.

Il terzo motivo denuncia, ancora ex art. 360, co 1, n. 3, c.p.c.: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del CCNL [OSCURATO:PERSONA]”; viene dedotto che “La Corte d’Appello non ha sufficientemente e coerentemente motivato la decisione assunta poiché, peraltro, ha omesso di giustificare, con riferimento alla fattispecie dedotta in causa, il proprio dissenso dagli indirizzi nomofilattici della Giurisprudenza di Legittimità e, segnatamente, dai principi di diritto enunciati nella sent.

SS.UU. n. 30985 del 27.12.2017”.

3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati.

La pronuncia impugnata è dichiaratamente conforme al principio, applicato per la medesima disciplina collettiva, secondo cui: “La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 8, comma 4, del c.c.n.l.

Metalmeccanici), è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav., tale da rendere operativa la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012” (Cass.n.17113/2016; conf.

Cass. n. 10802/ 2023).

Analogamente, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 St. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012, la violazione – pure riscontrata nella specie dalla Corte territoriale - dell’obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto dell’eventuale provvedimento di recesso (v.

Cass. n. 25189/ 2016; Cass. n. 7392/2022).

Nonostante in un punto della motivazione la Corte territoriale faccia erroneamente riferimento all’art. 3 del d. lgs. n. 23 del 2015 (pag. 11), la tutela concretamente applicata è quella indennitaria nei limiti stabiliti dall’art. 4 del cd.

“[OSCURATO:PERSONA]”per le violazioni della “procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970”, in coerenza con i principi già stabiliti per la legge n. 92/2012. 4.Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese regolate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarata antistataria, mentre nulla occorre disporre per l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di cui non risulta l’iscrizione nell’Albo delle giurisdizioni superiori.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15465-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 349/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2024 R.G.N. 1188/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15465/2024 Cron. Rep. Ud.16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, in relazione al licenziamento disciplinare intimato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato “estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento” e ha condannato la società “al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR pari ad € 2.314,40 lordi mensili e quindi al pagamento di complessivi € 18.515,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”. 2. La Corte, in sintesi e per quanto qui ancora rilevi,ha accolto il secondo motivo di appello del lavoratore, osservando che “appare chiara nella fattispecie la violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva”, precisamente dall’art. 8 del CCNL [OSCURATO:PERSONA]. Ha argomentato come emergesse “dalla documentazione in atti la seguente sequenza temporale: - contestazione disciplinare ricevuta il 27.8.21, - termine per la presentazione delle giustificazioni con scadenza al 1.9.21, - licenziamento intimato con lettera 8.9.21, quindi il 7° giorno dalla scadenza del termine per le giustificazioni, oltre il termine stabilito dal CCNL di 6 giorni dalla scadenza del termine per le giustificazioni”. Sotto altro profilo, il Collegio ha considerato che “nella fattispecie si configura altresì la violazione dell’art. 7 della L 300/70 e del cit. art 8 del CCNL di settore per non avere il datore di lavoro convocato il dipendente per l’audizione orale, come dallo stesso richiesto”. La Corte milanese ha, invece, respinto la censura con cui il lavoratore si doleva della illegittimità del licenziamento anche “sotto l’aspetto sostanziale”. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato. Entrambe le parti hanno comunicato memorie. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso – che, come gli altri, può essere esposto secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente - denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; si sostiene che “la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto provata la circostanza dell’effettiva conoscenza del contenuto di una missiva postulando, ai fini probatori, l’equivalenza tra le risultanze del tracciamento delle raccomandate del servizio internet [OSCURATO:PERSONA] e l’effettiva consegna della raccomandata omettendo ogni esame sul punto che pur era stato oggetto di discussione tra le parti ed erigendo tale circostanza non provata a fatto decisivo per il giudizio”. Il motivo è inammissibile in quanto deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti dall’interpretazione offerta alla disposizione dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. nn. 8053 e 8054/2014); in particolare non enuclea un fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame da parte della Corte territorialeche abbia la caratteristica di essere realmente decisivo, nel senso patrocinato da questa Corte, ossia che, se fosse stato valutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite, con prognosi di certezza e non di mera possibilità (v., tra molte, Cass., Sez. Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015). Nella sostanza si propone piuttosto una diversa ricostruzione della quaestio facticoncernente la ricezione delle giustificazioni del lavoratore, sollecitando un sindacato estraneo al giudizio di legittimità. 2. Il secondo motivo deduce, ex art. 360, co 1, n. 3, c.p.c.: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. codice civile in relazione all’art 8 CCNL [OSCURATO:PERSONA]”; si lamenta che “la Corte d’Appello ha erroneamente interpretato l’art. 8 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] poiché ha disatteso al proprio obbligo di attenersi ai canoni legali di ermeneutica contrattuale”. Il terzo motivo denuncia, ancora ex art. 360, co 1, n. 3, c.p.c.: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del CCNL [OSCURATO:PERSONA]”; viene dedotto che “La Corte d’Appello non ha sufficientemente e coerentemente motivato la decisione assunta poiché, peraltro, ha omesso di giustificare, con riferimento alla fattispecie dedotta in causa, il proprio dissenso dagli indirizzi nomofilattici della Giurisprudenza di Legittimità e, segnatamente, dai principi di diritto enunciati nella sent. SS.UU. n. 30985 del 27.12.2017”. 3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati. La pronuncia impugnata è dichiaratamente conforme al principio, applicato per la medesima disciplina collettiva, secondo cui: “La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 8, comma 4, del c.c.n.l. Metalmeccanici), è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav., tale da rendere operativa la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012” (Cass.n.17113/2016; conf. Cass. n. 10802/ 2023). Analogamente, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 St. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012, la violazione – pure riscontrata nella specie dalla Corte territoriale - dell’obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto dell’eventuale provvedimento di recesso (v. Cass. n. 25189/ 2016; Cass. n. 7392/2022). Nonostante in un punto della motivazione la Corte territoriale faccia erroneamente riferimento all’art. 3 del d. lgs. n. 23 del 2015 (pag. 11), la tutela concretamente applicata è quella indennitaria nei limiti stabiliti dall’art. 4 del cd. “[OSCURATO:PERSONA]”per le violazioni della “procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970”, in coerenza con i principi già stabiliti per la legge n. 92/2012. 4.Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese regolate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarata antistataria, mentre nulla occorre disporre per l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di cui non risulta l’iscrizione nell’Albo delle giurisdizioni superiori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato