Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38416/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16388/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando l'eccessività della pena inflittagli.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.

Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della

I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16388/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando l'eccessività della pena inflittagli. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 38416/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris