CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2026 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino, con rito abbreviato, lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen.; rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto direttamente dall'imputato, in violazione del disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. rr P.Q.M