CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18576/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2004 - controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA]. CULTURALE "[OSCURATO:PERSONA]";- intimata -avverso la sentenza n. 542/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 26/05/2023 R.G.N. 159/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24263/2023Numero s ezionale 2004/2026Numero di raccolta generale 18576/2026Data pubblicazione 08/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Crotone per sentireaccertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavorocon l’associazione Lavoro Welfare, in collaborazione conl’associazione [OSCURATO:PERSONA], dissimulata dal contratto dico.co.pro. sottoscritto con la prima, e per l’effetto ottenere lacondanna delle convenute in solido al pagamento delle relativedifferenze retributive; in via subordinata, chiese condannarsi leassociazioni convenute al pagamento delle retribuzioni per i tremesi di effettiva esecuzione del predetto co.co.pro..2. Il Tribunale di Crotone, ritenendo non raggiunta la provadella subordinazione, accolse la domanda proposta in viasubordinata dalla lavoratrice e condannò le due associazioni, insolido, al pagamento in favore della stessa di € 1.416,00, oltreinteressi e rivalutazione.3. Interposto gravame, con distinti atti, dalla lavoratrice edalla Lavoro Welfare, la Corte d’Appello di Catanzaro, respintol’appello della associazione, in parziale accoglimento di quellodella lavoratrice, accertò la natura subordinata del rapportolavorativo, condannando le associazioni convenute, in solido, alpagamento di differenze retributive per € 4.629,55, oltreinteressi e rivalutazione.4. In particolare, per quanto in questa sede rileva, la Corted’Appello riteneva provato che il rapporto si fosse svolto convincolo di subordinazione, da un lato, per non esservi statacontestazione circa il fatto che lo stesso avesse avuto inizioprima della stipula del co.co. pro. e, dunque, in assenza di formascritta ad substantiam, oltre che per la mancanza di un progettoconforme al modello di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003Numero registro generale 24263/2023Numero sezionale 2004/2026e, dall’altro, per essere emersa, alla luce della Numperro dvi ara ccolta generale 18576/2026Data pubblicazione 08/06/2026testimoniale espletata, la conferma che lo stesso si fosse anchein concreto svolto secondo il crisma della subordinazione.5. Avverso la sentenza di appello la Lavoro Welfare haproposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, acui ha resistito la lavoratrice con controricorso, laddove èrimasta intimata la associazione [OSCURATO:PERSONA].6. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c..Ragioni della decisione1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati nei terminiche seguono.1.2. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la associazione eccepisce la violazione dell’art. 115c.p.c., censurando la sentenza di appello per avere malinterpretato, nei termini di un’eccezione di tardività, il motivo dicensura rivolto alla sentenza di primo grado, consistentenell’avere la stessa deciso sulla base di documentazione nonacquisita al giudizio, in quanto ritenuta tardiva dallo stessogiudice, in tal modo violando il principio dispositivo.1.3. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 e 5 c.p.c., si è eccepita, da un lato, la violazione dell’art.414 c.p.c. e, dall’altro, l’omessa valutazione di un fatto decisivoconsistente nella tardività dei documenti prodotti dallalavoratrice in primo grado, all’udienza del 7 ottobre 2015, eposti a base di entrambe le decisioni di merito.1.4. Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., l’odierna ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 101,comma 2, c.p.c., per essersi la Corte d’Appello pronunciata sullaNumero registro generale 24263/2023Numero sezionale 2004/2026regolarità formale del contratto a progetto in asseNnumzearo ddi rai ccolta generale 18576/2026Data pubblicazione 08/06/2026specifica domanda e senza provocare l’instaurazione delcontraddittorio sulla questione, né assegnare termini a difesa.1.5. Infine, col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., è stata eccepita la violazione dell’art. 115 c.p.c.per errata percezione delle risultanze istruttorie in ordine allaricognizione del contenuto oggettivo della prova oggetto didiscussione.2. I primi due motivi investono entrambi la questione dellalegittimazione passiva dell’associazione ricorrente incassazione, questione che viene prospetta sotto distinteangolazioni.2.1. E invero, l’associazione Lavoro e Welfare, nel costituirsinel primo grado di giudizio, eccepiva il proprio difetto dilegittimazione passiva in ragione della affermata insussistenzadi poteri rappresentativi in capo al soggetto co-firmatario delco.co.pro., questione superata dal giudice di prime cure sullabase del principio della cd. apparenza colpevole, alla luce delladocumentazione prodotta dalla lavoratrice all’udienza del 7ottobre 2015, consistente in un verbale ispettivo della DTL diCrotone, nella copia stralcio di registri di presenza dei mesi dimarzo e aprile del 2014 e, infine, in un estratto del sito webdell’associazione, che in particolare confermava le plurimecariche con cui il predetto soggetto la rappresentava e lanotorietà di tale circostanza.3. Con il primo motivo, l’odierna ricorrente evidenzia che ladocumentazione depositata dalla lavoratrice era stata acquisitalimitatamente al verbale ispettivo della DTL di Crotone del qualesi era rimarcata la natura di documento di formazionesuccessiva rispetto alla costituzione in giudizio, macionondimeno la decisione era stata poi fondata anche sulleNumero registro generale 24263/2023Numero sezionale 2004/2026risultanze del sito web della associazione, con eNvuimdeeron dti era ccolta generale 18576/2026Data pubblicazione 08/06/2026violazione del principio dispositivo.3.1. Lamenta la parte che la Corte territoriale non avrebbecorrettamente interpretato il motivo di appello, che nonsoprattutto alla violazione del principio dispositivo di cui all’art.115 c.p.c., per essere stata fondata la decisione sudocumentazione non acquisita al processo.3.2. Osserva, tuttavia, il Collegio come la censura non siconfronta con la motivazione della sentenza impugnata che inapposito paragrafo (n. 13) dava atto di condividerel’acquisizione della documentazione ex officio da parte delgiudice di prime cure, così mostrando, sia pur implicitamente,di ritenere tale documentazione acquisita al giudizio.3.3. Di là da tale preliminare considerazione, va altresìevidenziato che la lettura dell’ordinanza istruttoria del giudice diprime cure restituisce una ricostruzione dell’attività processualesvoltasi in primo grado ben diversa da quella qui prospettatadall’associazione, non risultando in alcun modo limitatal’acquisizione al solo verbale della DTL, come essa mostra diritenere, e apparendo piuttosto che il giudicante, nell’eserciziodei poteri di cui all’art. 421 c.p.c., acquisisse l’intera produzionedocumentale offerta dalla lavoratrice, conclusione non scalfitadal riferimento, nel corpo dell’ordinanza, alla data di redazionedi un imprecisato documento, in quanto neppure con certezzaidentificabile nel verbale ispettivo.4. Il motivo è in definitiva infondato e dev’essere respinto.5. Quanto al secondo motivo, lo stesso presenta plurimiprofili di inammissibilità, per essere invocati promiscuamentevizi eterogenei di natura sostanziale e processuale, come sievince dalla stessa intitolazione, per la non conformità alNumero registro generale 24263/2023paradigma dell’attuale testo dell’articolo 360, comma 1, n. 5N umero sezionale 2004/2026Numero di raccolta generale 18576/2026c.p.c., atteso che sulla specifica questione le due pronunce diData pubblicazione 08/06/2026merito appaiono conformi, infine, per la non sussumibilità nellanozione di fatto storico decisivo della presunta tardività deldeposito documentale, che con lo stesso si intende far valere.5.1. In ogni modo, osserva il Collegio come trattasi di motivoanche infondato sotto il profilo della violazione di legge, nonevidenziandosi un uso dei poteri istruttori officiosi di cuiall'art. 421 c.p.c. volto a sopperire alle carenze probatorie delleparti, come l’associazione sembra adombrare, atteso che, aquanto risulta, la produzione documentale in questione sirendeva necessaria a seguito delle difese spiegatedall’associazione in comparsa di costituzione e che la partedepositava nella prima occasione utile, rappresentata propriodalla successiva udienza del 7 ottobre 2015, per cui neppure siporrebbe questione di tardività.5.2. Il motivo, in parte inammissibile e in parte infondato,dev’essere respinto.6. Venendo al terzo motivo, con cui si censura la sentenzaper essersi pronunciata in merito alla regolarità formale delcontratto in assenza di specifica eccezione, lo stesso non siconfronta con la complessiva motivazione della sentenza disecondo grado, che a ben vedere si fonda su due distinterationes decidendi, una di natura formale, consistente neldifetto di forma scritta ad substantiam e di un progettoconforme al modello di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003,e l’altra di natura sostanziale, consistente nello svolgimento delrapporto secondo il crisma della subordinazione, per cuiquand’anche dovesse ritenersi irrituale il rilievo dei primi duevizi, permarrebbe l’accertamento di fatto circa il concretoNumero registro generale 24263/20236.1. Il motivo va in conclusione respinto. Numero sezionale 2004/2026Numero di raccolta generale 18576/20267. Quanto al quarto motivo, volto a censurare la sentenzaData pubblicazione 08/06/2026per una errata percezione delle risultanze istruttorie, si osservacome questa Corte ha già chiarito, con orientamento quicondiviso, che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di«travisamento della prova», in quanto l'errata valutazione dellaprova, se deriva da un errore di percezione è deducibile soloquale motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre se oggetto di un errore di giudizio è suscettibile didenuncia con ricorso per cassazione nei limiti di cui all'art. 360,n. 5, c.p.c.. Nel citato arresto si è altresì precisato che l'erroredi percezione dal quale si assuma viziata una delle conformidecisioni di primo e di secondo grado, se dedotto con il ricorsoper cassazione, non vale ad escludere la loro conformità comecausa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.(Cass. n. 24395/2020).7.1. Il motivo, per come formulato, è, pertanto,inammissibile.8. Per le ragioni qui esposte, il ricorso deve essere respinto.9. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce presuppostoprocessuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.Cass., S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettarioNumero registro generale 24263/2023delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perN umero sezionale 2004/2026Numero di raccolta generale 18576/2026legge.Data pubblicazione 08/06/2026Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 22 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]