CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE di APPELLO di BARI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di ricettazione, condannandolo, ritenuta la recidiva specifica, alla pena ritenuta di giustizia). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta, oltre che manifestamente infondati. 1. Il ricorrente, premesso di ricorrere "per mancata assunzione di una prova decisiva" ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., si lamenta della "assoluta indeterminatezza e genericità della pena", poi della insufficienza degli elementi raccolti a legittimare l'affermazione di responsabilità, dolendosi in conclusione nuovamente delle statuizioni inerenti al trattamento sanzionatorio. 2. Questa Corte (Sez. 3, n. 17678 del 14/12/2018, dep. 2019, P., Rv. 275447 - 01) è ferma nel ritenere che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. 2.1. Al contrario, il ricorrente non indica quale sia la prova decisiva in ipotesi illegittimamente non assunta, evocando il vizio a sproposito, per formulare in realtà censure inerenti all'apparato motivazionale dell'impugnata decisione. 3. Ciò premesso, i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto all'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 ss. della sentenza impugnata). 3.1. I gravi precedenti specifici e le modalità gravi della condotta legittimano .... • senza dubbio le ulteriori statuizioni contestate. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazi