CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 32960/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8347/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . Visti gli atti e la sentenza impugnata ( condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.