CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 12768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rancesca [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata;letta la memoria difensiva, con allegati, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], datata[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 novembre 2025, la Corte di appello di Torino ha rigettato larichiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione allasentenza della Corte di appello di Torino del 29 novembre 2019, passata in giudicato il 6maggio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, per reati in materia di sostanzestupefacenti, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] deduceva di non avere mai avuto conoscenza del procedimento penale asuo carico, trovandosi stabilmente negli [OSCURATO:PERSONA] e non abitando più in Italia dal luglio 2011,quando veniva scarcerato nell’ambito di altro procedimento; quanto alla nomina qualedifensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino con elezione di domiciliopresso lo stesso, egli negava di averla sottoscritta; deduceva altresì la nullità radicale delgiudizio abbreviato celebrato in assenza di procura speciale; chiedeva di essere autorizzatoalla nomina di un consulente tecnico di parte al fine di accertare l’autenticità della firmaapposta sull’atto di nomina del difensore di fiducia.La Corte di appello interpellava il difensore di fiducia e domiciliatario dell'istante nelprocesso di cognizione, il quale, con una nota scritta datata 13 novembre 2025, confermava«di avere assistito il sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta del mandato difensivo» conferitogli.La Corte di appello rigettava, dunque, l’istanza di rescissione del giudicato rilevandoche l'istante aveva nominato un difensore di fiducia e presso lo stesso aveva eletto domicilio;che tale difensore, con la dichiarazione scritta del 13 novembre 2025, confermava di averassistito il [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta del mandato difensivo che gli era stato rilasciato; che tral'avvocato e l'assistito si era instaurato un rapporto professionale, non avendo il difensorenegato di aver avuto contatti con l'istante, avendo il predetto avvocato partecipato alleudienze, discusso il giudizio abbreviato, interposto appello avverso la sentenza di primogrado e ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, senza che risultasseche il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato mai ammesso al patrocinio a spese dello Stato.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 438 cod. proc. pen., 178 comma 1, lett.c), cod. proc. pen., 179, comma 1, cod. proc. pen., 162, comma 1, cod. proc. pen. e 629-biscod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione.Si sostiene che la decisione impugnata sia viziata da violazione di legge e da plurimiprofili di carenza motivazionale, nella parte in cui ha ritenuto che l’imputato fosse aconoscenza del procedimento a suo carico e che avesse conferito procura speciale per larichiesta di giudizio abbreviato formulata all’udienza del 17 ottobre 2016, fondando entrambele conclusioni su mere presunzioni, sorrette da passaggi argomentativi manifestamenteillogici e contraddittori.In particolare, si assume l’erroneità della presunzione secondo cui la partecipazionedel difensore ai diversi gradi del giudizio sarebbe di per sé idonea a comprovare l’esistenzadi un effettivo rapporto professionale con l’imputato e, per tale via, la consapevolezza diquest’ultimo circa la pendenza del procedimento. Né può trascurarsi che l’imputato haformalmente disconosciuto la firma apposta sull’atto di nomina difensiva, firma che, peraltro,non risulterebbe autenticata dal difensore, pur contenendo un’elezione di domicilio, conconseguente incertezza e non verificabilità dell’effettiva instaurazione del rapportoprofessionale.L’ordinanza impugnata risulterebbe altresì carente sotto il profilo motivazionale inrelazione alla mancata attivazione dell’accertamento tecnicografologico richiesto al fine diverificare l’autenticità della firma apposta sull’atto di nomina del difensore di fiduciadell’odierno ricorrente.Parimenti, il provvedimento censurato fonderebbe il ritenuto conferimento dellaprocura speciale al difensore su una mera presunzione, assumendo che, verosimilmente,all’udienza del 7 ottobre 2016 - nella quale venne richiesto il giudizio abbreviato - il giudiceavesse proceduto alla verifica della presenza nel fascicolo processuale della relativa procuraspeciale, attualmente non rinvenibile, poiché ritenuta dalla Corte di appello verosimilmentesmarrita in ragione della copiosità degli atti processuali, raccolti in diversi faldoni.2.2. In data 10 marzo 2026 è stata depositata memoria difensiva, a firma dell’avv.di parte in data 27 febbraio 2026. Tale parere, reso a seguito dell’autorizzazione concessadalla Corte di appello il 1 dicembre 2025, dunque successivamente all’emissionedell’ordinanza impugnata del 20 novembre 2025, conclude nel senso che la firma appostasull’atto di nomina del difensore di fiducia, datato 26 luglio 2014, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Genovese, non sarebbe riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per motivi qui illustrati.2. La fattispecie in esame ricade nel regime del processo in assenza comedisegnato dalla legge n. 67 del 2014, in quanto i fatti si riferiscono ad un processo celebratoprima della entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.In base alla disciplina all’epoca vigente, si può celebrare un processo a carico di unimputato assente soltanto quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza delprocedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti delmedesimo (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.).2.1. L’effettiva conoscenza del procedimento va intesa quale “conoscenza delprocesso” - e non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale - e deve essere riferitaall'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” contenente ladescrizione del fatto oggetto della imputazione e della data e del luogo di svolgimento delgiudizio; la conoscenza deve essere effettiva, non meramente legale né presunta, e ilprocesso è legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto quando quest’ultimosia consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell'accusa penale a lui rivolta, eabbia rinunciato a comparire ovvero si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza delprocesso (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, in motivazione).In tale contesto si pongono le situazioni tipizzate nell'art. 420-bis, comma 2, cod.proc. pen., nel testo vigente prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e, inparticolare, la valenza, ai fini della dichiarazione di assenza, degli indici sintomatici costituitidalla dichiarazione o elezione di domicilio, dall'applicazione di misure precautelari cheabbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare, dallanomina di un difensore di fiducia.Secondo la sentenza a Sezioni Unite “Innaro” all'«inottemperanza all'onere diinformazione che deriva dalle situazioni tipizzate 420-bis, cod. proc. pen.», consegue unapresunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, comedesumibile agevolmente dal disposto simmetrico degli artt. 420-bis, comma 4, e 629-bis,comma 1, cod. proc. pen., che onerano l'interessato (rispettivamente, imputato ocondannato) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza delprocesso», con ciò ponendo una chiara distinzione tra conoscenza del procedimento econoscenza del processo.2.2. Tali princìpi sono stati ulteriormente ribaditi e sviluppati dalle Sezioni Unite conla sentenza “Lovric”, secondo cui l’art. 629-bis cod. proc. pen., in stretta correlazione conl’art. 420-bis cod. proc. pen., configura uno strumento di tutela dell’imputato non comparso inudienza, consentendogli la proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione volto aripristinare il corretto svolgimento del processo nei casi di mancata partecipazione dovuta aignoranza incolpevole della sua celebrazione, non previamente rilevata né rimediata nellafase di cognizione. Tale ignoranza, hanno precisato le Sezioni Unite, deve essere nonimputabile all’interessato, né quale frutto di una volontaria diserzione delle udienze, né qualeespressione di colposa trascuratezza o negligenza nel seguire l’iter processuale (Sez. U, n.15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, in motivazione).Secondo la sentenza a Sezioni Unite “Lovric”, «l'art. 629-bis cod. proc. pen.comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nelcaso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcunautomatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen.,autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza».In altri termini, l'art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degliaccertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenzache, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delleprescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l'ignoranza delprocesso a lui non imputabile. In tal senso, chiariscono le Sezioni Unite, il giudice dellarescissione ha ampi e sostanziali poteri accertativi sui dati fattuali da cui desumere laconoscenza del processo ovvero la ignoranza colpevole.2.3. Il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente precisato dalla sentenzaa Sezioni Unite “Ismail”, secondo cui: a) il processo in assenza non costituisce unasanzione; b) i c.d. indici di conoscenza del processo fanno riferimento a situazioni chenecessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate; c) rilevano,a tal fine, la efficacia della scelta del domicilio e le modalità di realizzazione del rapporto conil difensore di fiducia che accetti la nomina; d) l’elezione domicilio deve essere "seria" ereale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il qualedovrebbero essere indirizzati gli atti; e) anche la nomina del difensore di fiducia deve essereeffettiva essendo, quindi, necessario « verificare se gli imputati siano effettivamente, venuti aconoscenza della vocatio in iudicium» oppure, se nonostante «le formalmente regolarinotifiche» presso il domiciliatario, gli imputati non abbiano alcuna consapevolezza dell'iniziodel processo a loro carico; f) della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo videve essere una traccia "positiva" all'esito di un necessario accertamento in fatto (Sez. U, n.23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, in motivazione).2.4. In applicazione di tali princìpi, è stato condivisibilmente affermato che l'indice diconoscenza derivante dalla nomina di un difensore di fiducia domiciliatario, la cui validità nonè revocata in dubbio, va adattato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, comeappunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa ilsuo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevolepresunzione (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637-01, in motivazione).Se, dunque, la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lostesso, costituisce di regola un elemento idoneo a fondare il convincimento circa l’effettivaconoscenza del processo da parte dell’imputato, nondimeno le peculiarità del caso concretopossono rendere necessario, come nella fattispecie in esame, un più penetranteapprofondimento. Il principio della fondata presunzione di conoscenza a fronte della nominadi un difensore di fiducia domiciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, deve, infatti,essere calibrato sulle specificità della singola vicenda, venendo in rilievo una valutazione infatto di aspetti concreti – quali la reale conoscenza del processo e l’eventuale colpevoleignoranza del suo svolgimento – che non possono essere integralmente surrogati da unapresunzione, pur ragionevole.2.5. Nella fattispecie, la Corte di appello si è attenuta a tali princìpi di diritto e, senzalimitarsi a prendere atto di una pur ragionevole presunzione di conoscenza del processosulla base dell’atto di nomina del difensore di fiducia domiciliatario, disconosciuto dall’istante,ha compiuto ulteriori approfondimenti finalizzati a verificare l’effettiva instaurazione di unrapporto professionale tra il difensore nominato e l’interessato, nonché l’effettivaconoscenza, da parte di quest’ultimo, del processo celebrato nei suoi confronti.All’esito di tali approfondimenti, la Corte di appello ha acquisito conferma dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuto conferimento del mandato professionale da parte delGrimci, in base al quale il difensore lo aveva assistito nel processo, e ha desunto laconoscenza effettiva del processo da una pluralità di elementi fattuali, tra loro convergenti,quali la partecipazione del difensore all’udienza preliminare, la discussione personale delgiudizio abbreviato, la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado e delricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, in assenza di qualsiasi riscontrocirca l’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato.La Corte di appello, inoltre, rilevava che la firma apposta dal [OSCURATO:PERSONA] in calce allanomina quale difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domiciliopresso lo stesso, datata 26 luglio 2014 e depositata il 2 settembre 2014, fosse molto simile aquella apposta in calce alla procura speciale per l'istanza di rescissione del giudicato,autenticata dal difensore in data 8 settembre 2025.2.6. Quanto al mancato rinvenimento, nel fascicolo processuale, della procuraspeciale rilasciata per la celebrazione del rito abbreviato, la Corte territoriale, conmotivazione congrua ed esente da vizi logici, ha escluso che tale evenienza fosse idonea adescludere l’effettivo conferimento della stessa da parte dell’imputato, formulando unapprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede. Né il mancato reperimento delrelativo atto poteva, di per sé, infirmare l’effettività del rapporto professionale intercorrentecon il difensore di fiducia, avuto riguardo alla circostanza che la sentenza di primo grado erastata impugnata e che avverso la decisione di secondo grado era stato proposto ricorso percassazione, nell’ambito di un rapporto difensivo stabile, continuativo ed effettivo con ildifensore di fiducia domiciliatario.2.7. Quanto, infine, al parere tecnico-grafologico a firma del consulente tecnico diparte, datato 27 febbraio 2026, prodotto in allegato alla memoria difensiva del 10 marzo2026, sulla base del quale la firma apposta sull'atto di nomina del difensore di fiducia datato26 luglio 2014 non risulta attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], trattasi di documento nuovo, la cuiproduzione non è consentita nel giudizio di legittimità e che, pertanto, non può esserevalutato da questa Corte.2.8. Sulla possibilità di produrre documenti nuovi nel giudizio di legittimità, la Corte siè espressa, con un orientamento consolidato, affermando che possono essere prodottiesclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedentigradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attivitàdi apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove giàraccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609– 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 – 01).2.9. Tenuto conto che per “prova nuova” deve intendersi quella caratterizzata daun’effettiva novità, in quanto sopravvenuta autonomamente, senza lo svolgimento di attivitàd’indagine, ovvero reperita all’esito di un’attività di ricerca i cui risultati emerganosuccessivamente alla decisione, non può qualificarsi come tale il parere tecnico relativoall’autenticità della firma apposta in calce all’atto di nomina del difensore di fiducia, datato 27febbraio 2026 e allegato alla memoria difensiva del 10 marzo 2026, trattandosi di una merarivalutazione tecnicoscientifica di elementi già acquisiti e oggetto di esame nel procedimento.Né può dubitarsi che il parere tecnico redatto dal consulente di parte sia diretto aintrodurre nel giudizio di legittimità un autonomo accertamento in ordine all’autenticità dellafirma apposta sull’atto di nomina del difensore di fiducia, il quale implicherebbe un’attivitàvalutativa circa la sua efficacia dimostrativa nel contesto di elementi probatori già acquisiti edesaminati dai giudici di merito, non consentita in questa sede.2.10. Ne consegue che il parere tecnicografologico di parte integra un documentonuovo, la cui produzione è inammissibile nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte dicassazione essere chiamata a compiere per la prima volta valutazioni riservate al giudice dimerito, trattandosi di accertamenti estranei alle sue funzioni istituzionali.3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]