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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 31328/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9043/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE, conl'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, in CAMPOBASSO n.100/2022 depositata il 28/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società ERG [OSCURATO:PERSONA] srl, proprietaria di un parco eolico a Montelongo (CB) composto da dieci aerogeneratori da 2 Mw ciascuno, di cui cinque oggetto del presente giudizio, aveva inizialmente accatastato nel 2009 ciascun impianto con una rendita proposta di circa € 3.790,00.

2. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate di Campobasso ha rettificato tale valore portandolo a € 11.240,60, importo non contestato e divenuto definitivo.

3. Con l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 21, della legge 208/2015, la società nel maggio 2016 ha presentato nuove dichiarazioni DOCFA eliminando dal calcolo della rendita l’intero aerogeneratore e, in generale, tutti i macchinari e impianti, mantenendo la stima limitata al suolo, alle fondazioni e alle eventuali cabine elettriche, con conseguente riduzione della rendita.

4. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento del 2016, ha rettificato nuovamente tali valori, attribuendo autonoma rilevanza catastale alla sola torre dell’aerogeneratore, considerata elemento distinto rispetto a navicella e rotore.

5. La CTP di Campobasso, con sentenza n. 127/2018, ha accolto il ricorso.

6. La Agenzia delle Entrate ha interposto appello, che la CTR del Molise, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto.

In particolare, la CTR del Molise ha condiviso le tesi dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che le torri eoliche non vadano considerate come macchinari esclusi dalla rendita catastale, bensì come strutture rilevanti ai fini estimativi in virtù della loro stabilità, solidità e fissità al suolo.

Ha censurato la sentenza di primo grado per non aver adeguatamente esaminato la giurisprudenza di legittimità richiamata dall’appellante ed ha negato l’applicabilità dell’art. 1, comma 21, della legge 208/2015, giudicando la motivazione sul punto adottata dal primo giudice “estremamente succinta”.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

8. Successivamente la difesa erariale ha depositato memoria illustrativacon la quale ha aderito alla tesi del ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione art. 1, comma 21, ultimo periodo, legge 208/2015, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La società ricorrente contesta, in particolare, la decisione della CTR per errata applicazione della legge, sostenendo che l’articolo 1, comma 21, della legge 208/2015 esclude dal calcolo della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli impianti e i macchinari funzionali a uno specifico processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano stabilmente ancorati al suolo.

L’ancoraggio, infatti, sarebbe un elemento estraneo alla nuova disciplina, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 2016, che ha riconosciuto l’esclusione dalla stima catastale di macchinari e impianti produttivi come gru, altoforni, torri di raffinazione o torri eoliche, sebbene stabilmente infissi.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, inoltre, sarebbe consolidata nel ritenere che la torre dell’aerogeneratore costituisca parte integrante del macchinario eolico e, pertanto, non debba concorrere alla determinazione della rendita catastale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la omessa pronuncia su questione fondamentale ai fini della controversia -violazione art. 360, c.

I, n. 4 c.p.c.

In particolare, la società ricorrente contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Molise abbia completamente omesso di pronunciarsi sulla questione preliminare e centrale se la "torre" dell'aerogeneratore debba essere considerata un elemento autonomo o una parte integrante del macchinario stesso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa motivazione su questione fondamentale ai fini della controversia – violazione art. 360, c.

I,n. 4 c.p.c.

Il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al primo, riguarda un vizio di omessa motivazione della sentenza della CTR.

La società lamenta in particolare che il giudice del gravame, senza a suo avviso fornire alcuna spiegazione, avrebbe considerato la torre dell’aerogeneratore come elemento autonomo, nonostante tre pareri tecnici universitari qualificati avessero evidenziato l’inscindibilità del macchinario (torre, navicella e rotore).

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.

La società ricorrente contesta che la CTR del Molise abbia ignorato e omesso di valutare prove decisive prodotte nel giudizio di merito.

In particolare, erano stati depositati tre pareri “pro veritate” redatti da qualificati accademici del Politecnico di Milano, dell’Università di Trento e dell’Università di Roma “[OSCURATO:PERSONA]”, i quali, in modo concorde, avevano affermato che la torre è parte integrante e inscindibile dell’aerogeneratore insieme a navicella e rotore, oltre a essere priva di qualsiasi autonomia funzionale o reddituale se considerata isolatamente.

Nella sentenza impugnata non vi è traccia di tali pareri né delle conclusioni in essi contenute, come se non fossero mai stati prodotti.

Trattandosi di elementi decisivi per il giudizio, poiché confermavano la natura unitaria del macchinario e la correttezza dell’esclusione dell’intero aerogeneratore dal calcolo della rendita catastale a partire dal 1° gennaio 2016 in applicazione della legge 208/2015, la mancata valutazione da parte del giudice d’appello configurerebbeun errore tale da imporre la cassazione con rinvio per un nuovo esame

5. La questione prospettata con il primo motivo di ricorso è stata già da tempo risolta dalla giurisprudenza di questa Corte.

5.1. In particolare, è stato affermato che “Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impiantoeolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, latorre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina” (Cass. 06/03/2023, n. 6685(Rv. 667408 - 01)) .

Negli stessi termini si è espressa anche altra più recente pronuncia (Cass. 23/12/2024, n. 34230): “3.

Il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore) deve essere risolto alla luce dall'art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che «a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento ».

La norma soggiunge poi che: «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: «Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia » (così Cass.n.1010/21; nello stesso senso: Cass. nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20).

I passaggi fondamentali di questo indirizzo possono così riassumersi: - la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di ‘immobile urbano’ (art.4 r.d.l. 652/39), di ‘unità immobiliare’ (art.2, co. 3^, dm 2.1.98 n. 28) e la scelta legislativa è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (così Cass. n. 20726/20); con conseguentesua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella; - la vocazione ‘strutturale’ e la ‘strumentalità’ sostenitiva della torre non sono dunque indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibilicon il parametro legale della ‘funzionalità’ prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica.

Va ancora qui osservato come appaia poco persuasivo anche l’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'indirizzodi legittimità in materia contrasterebbe con i criteri di stretta interpretazione che devono pacificamente presiedere l’intera materia delle agevolazioni.

Va infatti considerato che la norma in esame non ha natura impositiva ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che -per quanto infissi al suolo e non privi di connotati ‘immobiliari’ –rientrino nella tipologia generale dei ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo’.

Conclusione, questa, che non muta sol perché, con specifico riguardo applicativo al settore delle energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo valga ad intercettare anche altre opzioni legislative (di matrice eurounitaria ed internazionale: Cass. n. 15870/21), quanto a tutela ambientale e sostenibilità.

Orbene, quanto in diverso senso sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza qui impugnata contrasta con il su indicato indirizzo nella parte in cui opera sostanzialmente un distinguo non consentito tra funzione di sostegno (imponibile) e funzione di produzione energetica (esente), posto che - come evidenziato – quest’ultima non può prescindere, nel raggiungimento del suo scopo, dalla prima, sicché entrambi i ruoli vanno unitariamente ed inscindibilmente ascritti, ex art.1 co. 21 cit., al medesimo impianto ed al medesimo processo produttivo dell’energia da fonte eolica.

E siccome le conclusioni alle quali è giunta la [OSCURATO:PERSONA] derivano non da una difforme ricostruzione dello stato dei luoghi o da un difettoso accertamento della situazione di fatto (del tutto pacifici tra le parti), ma da una determinata, ed erronea, interpretazione della normativa di riferimento, neppure sussistono i presupposti per il rinvio al giudice del merito sul punto specifico dell’accertamento in concreto di questa unitarietà funzionale; risolvendosi dunque il problema nella correzione in diritto della sentenza secondo quanto rientra nella cognizione di questo giudice di legittimità”.

5.2. Ne consegue che sussiste la violazione di legge dedotta dalla ricorrente e il motivo, dunque, risulta fondato.

5.3. Va chiarito anche che non può farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere - come richiesto dalla controricorrente nell’aderire con memoria alla prospettata tesi attorea - non avendo la Agenzia annullato in autotutela il provvedimento contestato.

6. All’accoglimento del primo motivo consegue invece che i successivi motivi risultano assorbiti.

7. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto relativ ame n te al primo motivo , assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9043/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE, conl'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, in CAMPOBASSO n.100/2022 depositata il 28/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ERG [OSCURATO:PERSONA] srl, proprietaria di un parco eolico a Montelongo (CB) composto da dieci aerogeneratori da 2 Mw ciascuno, di cui cinque oggetto del presente giudizio, aveva inizialmente accatastato nel 2009 ciascun impianto con una rendita proposta di circa € 3.790,00. 2. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate di Campobasso ha rettificato tale valore portandolo a € 11.240,60, importo non contestato e divenuto definitivo. 3. Con l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 21, della legge 208/2015, la società nel maggio 2016 ha presentato nuove dichiarazioni DOCFA eliminando dal calcolo della rendita l’intero aerogeneratore e, in generale, tutti i macchinari e impianti, mantenendo la stima limitata al suolo, alle fondazioni e alle eventuali cabine elettriche, con conseguente riduzione della rendita. 4. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento del 2016, ha rettificato nuovamente tali valori, attribuendo autonoma rilevanza catastale alla sola torre dell’aerogeneratore, considerata elemento distinto rispetto a navicella e rotore. 5. La CTP di Campobasso, con sentenza n. 127/2018, ha accolto il ricorso. 6. La Agenzia delle Entrate ha interposto appello, che la CTR del Molise, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto. In particolare, la CTR del Molise ha condiviso le tesi dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che le torri eoliche non vadano considerate come macchinari esclusi dalla rendita catastale, bensì come strutture rilevanti ai fini estimativi in virtù della loro stabilità, solidità e fissità al suolo. Ha censurato la sentenza di primo grado per non aver adeguatamente esaminato la giurisprudenza di legittimità richiamata dall’appellante ed ha negato l’applicabilità dell’art. 1, comma 21, della legge 208/2015, giudicando la motivazione sul punto adottata dal primo giudice “estremamente succinta”. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 8. Successivamente la difesa erariale ha depositato memoria illustrativacon la quale ha aderito alla tesi del ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione art. 1, comma 21, ultimo periodo, legge 208/2015, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La società ricorrente contesta, in particolare, la decisione della CTR per errata applicazione della legge, sostenendo che l’articolo 1, comma 21, della legge 208/2015 esclude dal calcolo della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli impianti e i macchinari funzionali a uno specifico processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano stabilmente ancorati al suolo. L’ancoraggio, infatti, sarebbe un elemento estraneo alla nuova disciplina, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 2016, che ha riconosciuto l’esclusione dalla stima catastale di macchinari e impianti produttivi come gru, altoforni, torri di raffinazione o torri eoliche, sebbene stabilmente infissi. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, inoltre, sarebbe consolidata nel ritenere che la torre dell’aerogeneratore costituisca parte integrante del macchinario eolico e, pertanto, non debba concorrere alla determinazione della rendita catastale. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la omessa pronuncia su questione fondamentale ai fini della controversia -violazione art. 360, c. I, n. 4 c.p.c. In particolare, la società ricorrente contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Molise abbia completamente omesso di pronunciarsi sulla questione preliminare e centrale se la "torre" dell'aerogeneratore debba essere considerata un elemento autonomo o una parte integrante del macchinario stesso. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa motivazione su questione fondamentale ai fini della controversia – violazione art. 360, c. I,n. 4 c.p.c. Il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al primo, riguarda un vizio di omessa motivazione della sentenza della CTR. La società lamenta in particolare che il giudice del gravame, senza a suo avviso fornire alcuna spiegazione, avrebbe considerato la torre dell’aerogeneratore come elemento autonomo, nonostante tre pareri tecnici universitari qualificati avessero evidenziato l’inscindibilità del macchinario (torre, navicella e rotore). 4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. La società ricorrente contesta che la CTR del Molise abbia ignorato e omesso di valutare prove decisive prodotte nel giudizio di merito. In particolare, erano stati depositati tre pareri “pro veritate” redatti da qualificati accademici del Politecnico di Milano, dell’Università di Trento e dell’Università di Roma “[OSCURATO:PERSONA]”, i quali, in modo concorde, avevano affermato che la torre è parte integrante e inscindibile dell’aerogeneratore insieme a navicella e rotore, oltre a essere priva di qualsiasi autonomia funzionale o reddituale se considerata isolatamente. Nella sentenza impugnata non vi è traccia di tali pareri né delle conclusioni in essi contenute, come se non fossero mai stati prodotti. Trattandosi di elementi decisivi per il giudizio, poiché confermavano la natura unitaria del macchinario e la correttezza dell’esclusione dell’intero aerogeneratore dal calcolo della rendita catastale a partire dal 1° gennaio 2016 in applicazione della legge 208/2015, la mancata valutazione da parte del giudice d’appello configurerebbeun errore tale da imporre la cassazione con rinvio per un nuovo esame 5. La questione prospettata con il primo motivo di ricorso è stata già da tempo risolta dalla giurisprudenza di questa Corte. 5.1. In particolare, è stato affermato che “Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impiantoeolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, latorre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina” (Cass. 06/03/2023, n. 6685(Rv. 667408 - 01)) . Negli stessi termini si è espressa anche altra più recente pronuncia (Cass. 23/12/2024, n. 34230): “3. Il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore) deve essere risolto alla luce dall'art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che «a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento ». La norma soggiunge poi che: «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: «Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia » (così Cass.n.1010/21; nello stesso senso: Cass. nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20). I passaggi fondamentali di questo indirizzo possono così riassumersi: - la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di ‘immobile urbano’ (art.4 r.d.l. 652/39), di ‘unità immobiliare’ (art.2, co. 3^, dm 2.1.98 n. 28) e la scelta legislativa è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (così Cass. n. 20726/20); con conseguentesua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella; - la vocazione ‘strutturale’ e la ‘strumentalità’ sostenitiva della torre non sono dunque indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibilicon il parametro legale della ‘funzionalità’ prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica. Va ancora qui osservato come appaia poco persuasivo anche l’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'indirizzodi legittimità in materia contrasterebbe con i criteri di stretta interpretazione che devono pacificamente presiedere l’intera materia delle agevolazioni. Va infatti considerato che la norma in esame non ha natura impositiva ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che -per quanto infissi al suolo e non privi di connotati ‘immobiliari’ –rientrino nella tipologia generale dei ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo’. Conclusione, questa, che non muta sol perché, con specifico riguardo applicativo al settore delle energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo valga ad intercettare anche altre opzioni legislative (di matrice eurounitaria ed internazionale: Cass. n. 15870/21), quanto a tutela ambientale e sostenibilità. Orbene, quanto in diverso senso sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza qui impugnata contrasta con il su indicato indirizzo nella parte in cui opera sostanzialmente un distinguo non consentito tra funzione di sostegno (imponibile) e funzione di produzione energetica (esente), posto che - come evidenziato – quest’ultima non può prescindere, nel raggiungimento del suo scopo, dalla prima, sicché entrambi i ruoli vanno unitariamente ed inscindibilmente ascritti, ex art.1 co. 21 cit., al medesimo impianto ed al medesimo processo produttivo dell’energia da fonte eolica. E siccome le conclusioni alle quali è giunta la [OSCURATO:PERSONA] derivano non da una difforme ricostruzione dello stato dei luoghi o da un difettoso accertamento della situazione di fatto (del tutto pacifici tra le parti), ma da una determinata, ed erronea, interpretazione della normativa di riferimento, neppure sussistono i presupposti per il rinvio al giudice del merito sul punto specifico dell’accertamento in concreto di questa unitarietà funzionale; risolvendosi dunque il problema nella correzione in diritto della sentenza secondo quanto rientra nella cognizione di questo giudice di legittimità”. 5.2. Ne consegue che sussiste la violazione di legge dedotta dalla ricorrente e il motivo, dunque, risulta fondato. 5.3. Va chiarito anche che non può farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere - come richiesto dalla controricorrente nell’aderire con memoria alla prospettata tesi attorea - non avendo la Agenzia annullato in autotutela il provvedimento contestato. 6. All’accoglimento del primo motivo consegue invece che i successivi motivi risultano assorbiti. 7. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto relativ ame n te al primo motivo , assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cas
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