CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 46364/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 171-ter I. n. 633 del 1941 e 648, cpv., cod. pen.), mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione dell'art. 648 cod. pen.,in conseguenza della affermazione della configurabilità del concorso tra il delitto di ricettazione (di cui al capo B) e quello di detenzione per la vendita di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti (contestato al capo A), è manifestamente infondato, in quanto il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. concorrono nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga, come nel caso in esame, a fine di commercializzazione, e non vi sia prova, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, della riconducibilità al ricorrente della abusiva contraffazione (Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Caputo, Rv. 275400 - 01; v. anche Sez. 2, n. 25215 del 11/04/2019, Diouf, Rv. 276426 - 01). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata l'eccessività della pena, è inammissibile sia a causa della sua genericità, consistendo nella sola asserzione della eccessività del trattamento sanzionatorio, disgiunto da qualsiasi considerazione in ordine alla condotta e alla personalità del ricorrente; sia perché propone una non consentita rivisitazione sul piano del merito delle valutazioni compiute concordemente dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Napoli, che hanno giustificato la misura della pena in modo corretto e con motivazione adeguata, sottolineando l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la loro dichiarazione di prevalenza sulla contestata recidiva, con il conseguente giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P