CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAtik' 9•</t/ udita la relazione svolta dal éonsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in composizione monocratica del 12/09/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e - unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, nonché esclusa la recidiva e applicata la diminuente del rito abbreviato - lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 62-bis cod. pen e connesso vizio di motivazione. La difesa si duole che la Corte di appello non abbia valorizzato il buon contegno processuale - estrinsecatosi in dichiarazioni ammissive, rese prima della discussione - serbato dall'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, non assumendo rilievo dirimente - sul punto specifico - una confessione intervenuta a fronte di un conclamato quadro probatorio ed essendo il soggetto gravato, peraltro, da un precedente specifico. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art.133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, in ordine a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato. \r&' 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il