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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00790/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 di. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, provvedendosia rideterminare la pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Como all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava e/o distruggeva i documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione degli agli anni di imposta dal 2014 al 2017 (parte delle fatture emesse), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari.

Con la recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. 2.

Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Assume il ricorrente che la Corte territoriale ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione apparente, senza valutare il carattere parziale dell'occultamento, il rapido reperimento aliunde dei dati mancanti, l'effettivo pagamento delle ritenute da parte delle aziende clienti, la regolarizzazione del pregresso e il deposito della dichiarazione fiscale.

La Corte d'appello, inoltre, ha individuato la negazione dell'addebito quale elemento ostativo, ciò che comporta la lesione del diritto di difesa, e, comunque, non ha compiuto una valutazione complessiva degli elementi addotti con l'appello.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. in relazione all'art. 99, comma 2, cod. pen.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza della recidiva con motivazione apparente, peraltro non emendando il denunciato errore di computo, avendo il Tribunale operato un aumento eccedente il limite legale, ciò che ha comportato l'irrogazione di una pena contra legem.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.

Secondo il ricorrente, non solo la pena inflitta sarebbe illegale, essendo stato applicato per la recidiva un aumento di pena in misura non consentita, ma la Corte di appello ha motivato in relazione alla pena base negli stessi termini per l'aumento della recidiva, senza alcuna distinzione degli elementi valutativi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

2. Si osserva che il ricorrente non muove alcuna censura in punto di affermazione della penale responsabilità, essendo i motivi diretti, sotto profili diversi, a censurare il trattamento lato sensu sanzionatorio.

3. Quanto al primo motivo, si rammenta che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).

Si è precisato, inoltre, che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).

Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti sempre e comunque, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena.

In altri termini, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).4.

Nella vicenda in esame, nel condividere le conclusioni del Tribunale, la Corte di appello -M non ha ravvisato alcun elemento idoneo a giustificare una riduzione di pena, peraltro nemmeno indicato dal ricorrente, il quale, come emerge dalla sentenza impugnata (p. 5), si è limitato a manifestare l'intenzione di provvedere a regolarizzare la propria posizione e di depositare la dichiarazione fiscale, senza che, tuttavia, sia stata fornita una prova circa l'effettiva e piena soddisfazione delle pretese creditorie del fisco. 5.

Il secondo motivo è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

6. Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 192 del 2007 e poi, ex plurimis, sentenza n. 185 del 2015) e di legittimità (Sez.

U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, Celibè, Rv. 247838, nonché, inter alla, Sez. 6 n. 34670 del 28 giugno-5 agosto 2016), l'applicazione della recidiva in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne; tale maggiore rimproverabilità che non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo, ad esempio, essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato i precedenti penali di cui è gravato l'imputato, di tale entità che, come ritenuto dal Tribunale (p. 5), avrebbero giustificato la contestazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, in luogo della recidiva infraquinquennale; in particolare, il Tribunale ha evidenziato che il Meduri è stato "condannato nel 2000 per il reato di falsità ideologica, nel 2004 per abusivo esercizio della professione, sostituzione di persona, lesioni personali, nel 2011 per truffa, nel 2016 per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliari" (p. 5), da ciò desumendo, in maniera non implausibile, la spiccata capacità a delinquere del Meduri, che si è reso responsabile del delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento a ben quattro annualità consecutive di imposta (2014, 2015, 2016 e 2017).

7. E' fondata, invece, la censura diretta a evidenziare l'illegalità dell'aumento della pena per effetto della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., contestata al Meduri nel capo di imputazione, la quale comporta un aumento di pena "fino alla metà".

Nel caso in esame, invece, come risulta dalla sentenza di primo grado (p. 5), la pena base, individuata in due anni e sei mesi di reclusione, è stata aumentata a quattro anni, e quindi nella misura di un anno e sei mesi: un aumento maggiore della metà, che è di un anno e tre mesi, aumento che, quindi, questa Corte può rideterminare in questi termini, essendo chiara l'intenzione dei giudici di merito di operare detto aumento nella misura massima; e ciò in applicazione del principio secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 24/01/2018, Matrone, Rv. 271831-01).

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, aumento che si ridetermina in anni uno e mesi tre di reclusione.

8. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha ravvisato la congruità della pena valorizzando non solo i precedenti penali - che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il giudice è tenuto a considerare ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 2) cod. pen. per apprezzare la capacità a delinquere dell'imputato - ma anche "la modalità della condotta, perpetrata per diversi anni di imposta" e il "valore d'affari, ricostruito sulla base degli accertamenti fiscali".

Si tratta di una valutazione di fatto, immune da violazioni di leggi e da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, aumento ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 di. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, provvedendosia rideterminare la pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Como all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava e/o distruggeva i documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione degli agli anni di imposta dal 2014 al 2017 (parte delle fatture emesse), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari. Con la recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione apparente, senza valutare il carattere parziale dell'occultamento, il rapido reperimento aliunde dei dati mancanti, l'effettivo pagamento delle ritenute da parte delle aziende clienti, la regolarizzazione del pregresso e il deposito della dichiarazione fiscale. La Corte d'appello, inoltre, ha individuato la negazione dell'addebito quale elemento ostativo, ciò che comporta la lesione del diritto di difesa, e, comunque, non ha compiuto una valutazione complessiva degli elementi addotti con l'appello. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. in relazione all'art. 99, comma 2, cod. pen. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza della recidiva con motivazione apparente, peraltro non emendando il denunciato errore di computo, avendo il Tribunale operato un aumento eccedente il limite legale, ciò che ha comportato l'irrogazione di una pena contra legem. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. Secondo il ricorrente, non solo la pena inflitta sarebbe illegale, essendo stato applicato per la recidiva un aumento di pena in misura non consentita, ma la Corte di appello ha motivato in relazione alla pena base negli stessi termini per l'aumento della recidiva, senza alcuna distinzione degli elementi valutativi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo. 2. Si osserva che il ricorrente non muove alcuna censura in punto di affermazione della penale responsabilità, essendo i motivi diretti, sotto profili diversi, a censurare il trattamento lato sensu sanzionatorio. 3. Quanto al primo motivo, si rammenta che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è precisato, inoltre, che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti sempre e comunque, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. In altri termini, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).4. Nella vicenda in esame, nel condividere le conclusioni del Tribunale, la Corte di appello -M non ha ravvisato alcun elemento idoneo a giustificare una riduzione di pena, peraltro nemmeno indicato dal ricorrente, il quale, come emerge dalla sentenza impugnata (p. 5), si è limitato a manifestare l'intenzione di provvedere a regolarizzare la propria posizione e di depositare la dichiarazione fiscale, senza che, tuttavia, sia stata fornita una prova circa l'effettiva e piena soddisfazione delle pretese creditorie del fisco. 5. Il secondo motivo è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati. 6. Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 192 del 2007 e poi, ex plurimis, sentenza n. 185 del 2015) e di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, Celibè, Rv. 247838, nonché, inter alla, Sez. 6 n. 34670 del 28 giugno-5 agosto 2016), l'applicazione della recidiva in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne; tale maggiore rimproverabilità che non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo, ad esempio, essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato i precedenti penali di cui è gravato l'imputato, di tale entità che, come ritenuto dal Tribunale (p. 5), avrebbero giustificato la contestazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, in luogo della recidiva infraquinquennale; in particolare, il Tribunale ha evidenziato che il Meduri è stato "condannato nel 2000 per il reato di falsità ideologica, nel 2004 per abusivo esercizio della professione, sostituzione di persona, lesioni personali, nel 2011 per truffa, nel 2016 per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliari" (p. 5), da ciò desumendo, in maniera non implausibile, la spiccata capacità a delinquere del Meduri, che si è reso responsabile del delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento a ben quattro annualità consecutive di imposta (2014, 2015, 2016 e 2017). 7. E' fondata, invece, la censura diretta a evidenziare l'illegalità dell'aumento della pena per effetto della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., contestata al Meduri nel capo di imputazione, la quale comporta un aumento di pena "fino alla metà". Nel caso in esame, invece, come risulta dalla sentenza di primo grado (p. 5), la pena base, individuata in due anni e sei mesi di reclusione, è stata aumentata a quattro anni, e quindi nella misura di un anno e sei mesi: un aumento maggiore della metà, che è di un anno e tre mesi, aumento che, quindi, questa Corte può rideterminare in questi termini, essendo chiara l'intenzione dei giudici di merito di operare detto aumento nella misura massima; e ciò in applicazione del principio secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 24/01/2018, Matrone, Rv. 271831-01). La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, aumento che si ridetermina in anni uno e mesi tre di reclusione. 8. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito ha ravvisato la congruità della pena valorizzando non solo i precedenti penali - che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il giudice è tenuto a considerare ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 2) cod. pen. per apprezzare la capacità a delinquere dell'imputato - ma anche "la modalità della condotta, perpetrata per diversi anni di imposta" e il "valore d'affari, ricostruito sulla base degli accertamenti fiscali". Si tratta di una valutazione di fatto, immune da violazioni di leggi e da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, aumento ch
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