CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2023
Cassazione n. 07964/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16111-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali procuratori di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso il loro studio; -ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2023 n. 16111 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -2- per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20895/2023, depositata in data 18 luglio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE rilevato che: -nell’ordinanza n. 20895/2023, depositata in data 18 luglio 2023, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 21942/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2369/2018 della Corte d'appello di Milano, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità; rilevato che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno segnalato che nel pronunciare la condanna dei ricorrenti, la Corte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in loro favore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel controricorso e ribadita nelle memorie; considerato che dai menzionati atti processuali emerge in maniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata dai difensori della parte; ritenuto che debba pertanto disporsi la correzione dell’omissione della distrazione delle spese di lite; P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20895/2023, pubblicata il 18.07.2023, venga corretta, in dispositivo, Ric. 2023 n. 16111 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -3- aggiungendo, a pag. 11, le parole “con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” dopo la frase “che liquida in euro 7500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfetario al 15% IVA e CPA come per legge”, e prima dell’ultima frase “così deciso in Roma nella camera di consiglio della 2 Sezione civile in data 8 giugno 2023”. Dispone la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanz