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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10733/2025

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta il provvedimento del 19/12/2024 della Corte di assise di appello di Catanzaro, con la quale viene trasmesso il manoscritto a firma di [OSCURATO:PERSONA], imputato nell'ambito del proc. n. 26/2024 innanzi a detta Corte, qualificato come istanza di remissione ex art. 45 cod. proc. pen.; rilevato che l'istanza di remissione è inammissibile, perché priva dei requisiti di forma e di sostanza previsti dall'art. 46 cod. proc. pen., essendo il suo contenuto completamente incomprensibile e non suscettibile di qualsiasi tipo di valutazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta il provvedimento del 19/12/2024 della Corte di assise di appello di Catanzaro, con la quale viene trasmesso il manoscritto a firma di [OSCURATO:PERSONA], imputato nell'ambito del proc. n. 26/2024 innanzi a detta Corte, qualificato come istanza di remissione ex art. 45 cod. proc. pen.; rilevato che l'istanza di remissione è inammissibile, perché priva dei requisiti di forma e di sostanza previsti dall'art. 46 cod. proc. pen., essendo il suo contenuto completamente incomprensibile e non suscettibile di qualsiasi tipo di valutazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0
Sentenza Cassazione n. 10733/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris