CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23593/23 PARISI + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per entrambi gli imputati); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel comune motivo dedotto nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 1, ove si rappresenta la disponibilità di 506 dosi medie di sostanza stupefacente); Ritenuto che il secondo motivo dedotto nell'interesse di Parisi, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 58 I. 689/1981 è altresì manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale argomentato, senza discrasie logiche, in merito al negativo giudizio prognostico rispetto alla idoneità delle prescrizioni a scongiurare il pericolo di recidiva; Ritenuto, infine, che le doglianze della imputata [OSCURATO:PERSONA] in merito all'affermazione della responsabilità concorsuale della stessa (e quindi alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 378 cod. pen. con conseguente assoluzione ex art. 384 cod. pen.) sono meramente riproduttive di quelle svolte nell'atto di appello, cui la Corte ha fornito ampia risposta trattando della qualificazione giuridica del fatto (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così