CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina in data 31/08/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31/08/2022, il Tribunale di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza dello stesso Tribunale in data 2/04/2019, irrevocabile in data 19/02/2020. Con lo stesso provvedimento, il Collegio ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto delle seguenti pronunce: A) sentenza del Tribunale di Messina in data 18/09/2015, irrevocabile in data 7/11/2018, con cui Muscarà è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e di 350,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 2 dl. n. 463 del 1983, commesso in Messina dal 16/04/2011 al 16/07/2011; B) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 22/01/2019, con cui egli è stato condannato alla pena di 1 mese di reclusione e di 200,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 2 d.l. n. 463 del 1983, commesso in Messina in data 15/01/2010; C) sentenza della Corte di appello di Messina in data 3/02/2020, irrevocabile in data 19/02/2020, con cui Muscarà è stato condannato alla pena di 3 mesi di reclusione e di 300,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 2 d.l. n. 463 del 1983, commesso in Messina in data 16/04/2013. 1.1. Quanto al primo profilo, il Collegio ha evidenziato che la revoca del beneficio è preclusa al giudice dell'esecuzione allorché la causa ostativa alla concessione fosse già nota al giudice della cognizione, il quale, nel caso di specie, non ne era però a conoscenza, dal momento che il certificato del casellario giudiziale attestava che Muscarà, al momento della decisione, era incensurato, non essendo state ivi riportate le precedenti condanne inflittegli. Per tale ragione, il Collegio ha disposto la revoca della sospensione condizionale concessagli, per la terza volta, con la sentenza in data 2/04/2019 del Tribunale di Messina, in violazione del quarto comma dell'art. 164 cod. pen. 1.2. Quanto al riconoscimento della continuazione, l'ordinanza impugnata ha rilevato come l'unico elemento evidenziato dalla difesa a sostegno della richiesta fosse costituito dalla omogeneità dei reati commessi. Tanto più che le sentenze di condanna riguardavano periodi contributivi non consecutivi, relativi a differenti annualità, sì da potersi ritenere che l'omesso versamento delle ritenute fosse stato frutto di decisioni estemporanee, condizionate dall'andamento dell'attività aziendale, incompatibili con una programmazione delittuosa unitaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.674 cod. proc. pen. e 164 cod. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione alla disposta revoca della sospensione condizionale. Nel caso di specie, la decisione sulla concessione del beneficio avrebbe natura di giudicato sostanziale e intrinseco; sicché la relativa decisione avrebbe potuto essere riformata esclusivamente con i mezzi di impugnazione ordinari e non in sede di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. La reiterata violazione dell'art. 2, d.l. n. 463 del 1983 sarebbe stata commessa in anni diversi (2009, 2010 e 2012), ma contenuti in un «brevissimo lasso temporale» e a causa della crisi finanziaria che aveva coinvolto l'azienda agricola gestita da Mussarà. l:n ogni caso, non si comprenderebbe il motivo per cui il Tribunale non abbia ritenuto sussistente quantomeno la continuazione tra i primi due titoli esecutivi, dal momento che i fatti contestati si accavallerebbero e sarebbero consecutivi. 3. In data 28/11/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, 2. Quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel caso della decisione su tale beneficio, «la preclusione "debole", la quale opera rebus sic sta ntibus, può essere superata sulla base non solo di elementi «emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo» ma anche sulla base di elementi storicamente «preesistenti» ma «non presi in considerazione» (Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, Servadei, Rv. 250350; cui adde Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701, circa «fatti antecedenti» non oggetto di valutazione; e Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolac:i, Rv. 260358, in tema di revoca in executivis dell'indulto applicato in fase di cognizione a dispetto della oggettiva preesistenza di causa ostativa, non nota al giudice concedente e, pertanto, non presa in esame)» (così Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01). Ne consegue che, quando la oggettiva presenza di una causa ostativa alla nuova concessione non sia stata valutata, il giudice dell'esecuzione possa procedere alla revoca del beneficio. Pertanto, deve ritenersi che, nel caso in esame, la revoca in parola sia stata correttamente adottata da parte del Tribunale messinese. Le censure difensive, di conseguenza, devono ritenersi manifestamente infondate, in quanto palesemente in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. 3. Quanto alla applicazione della disciplina del reato c:ontinuato, osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). 3.1. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha motivatamente escluso la riconducibilità delle varie ipotesi criminose a una unitaria cornice deliberativa in considerazione del fatto che le violazioni ascritte all'imputato riguardavano periodi contributivi non consecutivi e che esse erano riferite a differenti annualità, su tali basi argomentando, in maniera niente affatto illogica, che l'omesso versamento delle ritenute fosse stato frutto di decisioni estemporanee, legate al contingente andamento dell'attività aziendale e non alla formulazione di un iniziale proposito delittuoso, atto a dare iniziale impulso alle varie condotte criminose. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese