CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 25742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di sostituzione di persona, commesso in Rometta tra il 31/01/2014 e il 18 marzo 2015. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze di cui al primo motivo, articolate sotto l'egida formale del vizio di motivazione, sono dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). A ciò deve aggiungersi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401). Poiché tutte le deduzioni difensive in esame sono state sviluppate in spregio ai richiamati criteri interpretativi, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto non consentite: ciò tanto più perché la motivazione censurata ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione, con gli esiti della quale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) il ricorrente non si è affatto confrontato. 3.2. L'eccezione di omessa risposta alla richiesta di integrazione istruttoria in appello, dedotta con il secondo motivo, è parimenti generica, perché, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, la Corte territoriale ha respinto l'istanza stessa argomentando nel senso che l'indirizzo corrispondente al domicilio dell'imputato a Roma, «non era mai stato contestato dalla difesa, neanche in sede di appello» (cfr. 3 primo capoverso della sentenza impugnata). Donde, il motivo è anche manifestamente ìnfondato, posto che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ove abbia riguardo a prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o a temi di prova pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio (Sez. 2, n. 48010 del 30/10/2019, Rv. 277804). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere