CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16436/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 14502 /20 17 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona dellegale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA]Escalar (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - c ontroricorrent e e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardian. 6525 / 45 / 16 depositata i n data 06 / 12 /20 16 ; Oggetto: contraddittorio endoprocedimentale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 7 / 0 5 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatolea seguito di segnalazione della DRE del Piemonte che avevasottoposto a controllo la società [OSCURATO:SOCIETA]. nel bilancio della quale erano indicat e prestazioni di factoring rese dalla odierna ricorrente nei confronti della MERLO ridetta che invece l’Ufficio riqualificava come prestazioni di recupero cre diti come tali imponibili ex art. 10 c. 1 n. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972; recuperava quindi la maggiore iva dovuta, oltre a interessi e sanzioni; - la CTP di Milano rigettava il ricorso; - appellava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - il g iudice del gravame, con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione,confermava la statuizione di primo grado; - r icorre a questa Corte [OSCURATO:PERSONA] SOLUTIONSs.p.a. con atto affidato a sei motivi di impugnazione illustratida memoria ; - resist e l’Agenzia delle Entrate con controricorso ; la stessa propone anche ricorso incidentale condizionato articolato in un solomotivo; Consideratoche: -il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 41della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , dell’art. 117 Cost.e dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. e dell’art. 62 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 mancato di ritenere illegittimo l’atto impugnato pe r violazione del contraddittorioendoprocedimentale tra Ufficio e contribuente ; -essa, secondo la parte ricorrente, da un lato avrebbe affermato che lasussistenza della violazione implicherebbe l’illegittimità dell’avviso di accertamento ove il contribuent e prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere ove detto diritto fosse stato rispettato; dall’altro avrebbe sorprendentemente ritenuto non integrato tale requisito nel casoin parola, per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] SOLUTIONSs.p.a. ha fatto valere ragioni, in giudizio, poi disattese; - rileva il Collegio che il profilo oggetto del motivo risulta in sostanza vertere sul contenuto della c.d. “prova di resistenza” : in argomento, questa Corte c on l’ o rdinanza interlocutoria n. 7829 depositata il 22 marzo2024Corte ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazionealle S ezioni U nite in ordine alla questione di massima di particolare importanza che riguarda proprio la già menzionata c.d. “provadi resistenza” con riferimento al contraddittorio preventivo. Al riguardo,sono stati evidenziati , nell’ordinanza di cui si è detto, possibili disallineamentitra i principi del diritto dell’U nion e e quelli fissati dalla giurisprudenza di Legittimità , rendendosi necessario un intervento chiarificatore, secondo il Collegio rimettente, al fine di individuare il contenutoed i limiti della stessa c.d. “ prova di resistenza ”; - pertanto, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite, ove la questionesia ad esse effettivamente rimes