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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32838/2026

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ella CORTE D'APPELLO DI PALERMOUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Lette le memorie di replica pervenute in data 27 aprile 2026 del difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 24 novembre 2025, depositato il 19 gennaio 2026 la Corted’appello di Palermo ha confermato il decreto del Tribunale di Trapani sezionemisure di prevenzione, del 9 settembre 2022 depositato in data 7 dicembre 2022con il quale, per quanto di interesse, era stata disposta nei confronti di LuppinoCalogero la confisca di una serie di cespiti ivi compresi compendi aziendali didiverse società meglio indicati nel dispositivo del decreto.2.

Avverso siffatto decreto ha proposto ricorso per cassazione, con attosottoscritto dal difensore di fiducia, il proposto.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge tradottasiin apparente motivazione, quanto alla sussistenza dei presupposti per la misura diprevenzione patrimoniale.Rileva la difesa che, pur essendo stata esclusa nel giudizio penale lacircostanza aggravante di cui all’art. 416 bis comma 6 cod. pen., nelprovvedimento impugnato non è stato esplicitato il criterio di collegamento tra lapericolosità qualificata e i beni colpiti dalla confisca, così da non rendere verificabileil rispetto delle categorie legali di ablazione.Lamenta inoltre che il provvedimento impugnato confonde le differenticategorie della impresa mafiosa, da un lato, e del controllo del territorio conannessa protezione mafiosa delle imprese, dall'altro, omettendo di spiegare leragioni per cui l'attività economica gestita dal ricorrente, seppure cresciutaall'ombra o sotto la protezione mafiosa, possa dirsi stabilmente e strutturalmenteasservita agli interessi dell'associazione criminale secondo un vincolo distrumentalità.Infine, il provvedimento impugnato omette di dare specifica risposta ai puntisopra segnalati con apposita memoria difensiva, depositata nel giudizio di appello;omette, altresì, di spiegare qual è il nesso funzionale tra i beni aziendali oggettodi confisca e specifici segmenti del programma criminoso dell'associazione.2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge tradottasi inmotivazione apparente quanto alla valutazione del requisito della sproporzione.Lamenta la difesa che il decreto impugnato non spiega la ragione per laquale, seppure l'impresa del ricorrente volesse considerarsi mafiosa, debbaconsiderarsi illecito tutto il reddito prodotto.Quanto agli indici ISTAT, appare irragionevole il criterio adottato dalla Corteche attribuisce prevalenza alla spesa media calcolata sulla base dei parametri Istatrispetto ai dati effettivi allegati che dimostrano nel caso di specie l’insussistenzadi talune voci di spesa.Quanto ai proventi derivanti dalla vendita di cavalli e dalle vincite dascommesse, la difesa ribadisce che parte del reddito proviene da attività lecite, e,dunque, non può considerarsi nella valutazione di illiceità patrimoniale indirettaper sproporzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Deve essere premesso che ai sensi degli artt. 10 e 27 D. lgs. 159/2011 ilricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzionepatrimoniali è ammesso solo per violazione di legge.Ed invero il richiamato art. 27 comma secondo espressamente stabilisce che"per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizionipreviste dall'articolo 10".L’art. 10 comma terzo, che opera con riferimento alle misure di prevenzionepersonali, stabilisce espressamente che:" avverso il decreto della Corte di appello,è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblicoministero e dell'interessato e del suo difensore".Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal noverodei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art.606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso,poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decretomotivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 leggen.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U,n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv.266365).2.

Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato dal momentoche, pur deducendo violazione di legge tradottasi in motivazione apparente,deduce censure che attengono a vizi motivazionali.2.1.

Il decreto impugnato (p.9 e ss.):- valorizza, con motivazione non apparente, il ruolo ricoperto dal propostoall'interno dell’associazione e i collegamenti diretti tra l’attività imprenditoriale delricorrente e l’attività del sodalizio;- evidenzia il rapporto di inserimento stabile e organico del ricorrenteall'interno dell'associazione criminale “cosa nostra”, desumibile da indici fattualiinequivoci quali aiuti economici e dazioni in danaro significative in favore di variefamiglie mafiose o ai fini dell’apertura di agenzie di giochi e scommesse o al finedel reperimento di attività lavorative;- richiama le conversazioni intercettate che rivelano come il ricorrente sirapportasse con gli altri partecipi dell'associazione criminale su un piano paritario,fosse posto al corrente di vicende riservate e certamente non comunicabili adestranei, conoscesse e rispettasse le regole di “cosa nostra”, con riguardo allacompetenza territoriale dei vari mandamenti e con riguardo alle gerarchieall’interno degli stessi;- evidenzia che proprio in ragione di siffatta posizione e siffatti apportiLuppino riceveva dall’associazione criminale aiuto e protezione per le proprieimprese, restituendo all’associazione medesima, in un rapporto di sinallagmaticitàe di reciproca convenienza, parte dei ricavi che, poi, l’associazione utilizzava peril mantenimento delle famiglie dei sodali detenuti o per essere reinvestiti conl'apertura di ulteriori punti di giochi e scommesse direttamente gestiti dagliappartenenti alle famiglie mafiose.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il decreto impugnato chiariscesulla base degli elementi di fatto richiamati, come il ricorrente contribuiva anche,in modo consapevole, stabile e strutturato, al mantenimento dell’esistenza dellaconsorteria mafiosa attraverso un sostegno economico essenziale per ilraggiungimento dei suoi programmi di espansione economica e di controllo delterritorio.2.2.Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corteespressamente richiamata nel decreto impugnato secondo cui in tema di confiscadi prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa conl'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminatotutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi partidell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca,a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. (Sez.6, n. 7072 del 14/07/2021, dep.2022, Zummo, Rv. 283462 che ha chiarito chenon può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorseillecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile allacapacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima.)Il decreto richiama altresì la costante giurisprudenza che ha pacificamenteescluso la possibilità di operare una distinzione fra componenti lecite e illecitedell’impresa mafiosa (Sez. 5, n. 17988 del 30/01/2009, Baratta, Rv. 244802; Sez.5, n. 16311 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259871; Sez. 2, n. 9774 del11/02/2015, D'[OSCURATO:PERSONA]. 262622)2.3.E’, infine, manifestamente infondata anche la doglianza in punto diomessa risposta alla memoria difensiva secondo cui il decreto non indica lemodalità di stabile e funzionale asservimento dell’attività economica del ricorrenteagli interessi dell'associazione criminale dal momento che gli elementi fattualirichiamati rivelano la specifica destinazione del denaro versato come diretto almantenimento delle famiglie degli associati detenuti e al reimpiego nell'aperturadi ulteriori punti di giochi e scommesse direttamente gestiti dagli appartenenti allefamiglie mafiose.3.Il secondo motivo, in punto di omessa motivazione quanto alla valutazionedi illiceità patrimoniale per sproporzione, è anch’esso manifestamente infondato.Anche in tal caso il ricorrente, pur deducendo violazione di legge tradottasiin motivazione apparente, avanza censure che attengono a vizi motivazionali sulleragioni dell’infondatezza della liceità delle fonti di reddito alternative prospettatadal ricorrente.3.1.

Il decreto impugnato (p.24/27) motiva le ragioni dell’utilizzo degli indiciIstat quale parametro di riferimento del reddito e delle spese in quanto indicativodel valore medio dei consumi di una famiglia avente determinate caratteristiche,trattandosi di paniere rappresentativo delle abitudini dei consumatori; confuta conmotivazione immune da vizi e in quanto tale insindacabile la stima prudenzialeproposta dal perito.3.2.

Analoghe considerazioni devono spendersi quanto ai redditi derivantidalla vendita di cavalli atteso che anche in questo caso il decreto impugnato(p.27/29) con motivazione immune da vizi e non sindacabile valorizza lamarginalità del profitto e la carenza di prova in ordine alla riconducibilità dellaproprietà dei cavalli al ricorrente.3.3.

Infine, quanto agli introiti derivanti da vincite da scommesse, il decretoimpugnato (p.30/31) con motivazione immune da vizi e non sindacabile evidenziache manca la prova circa l'effettiva riconducibilità delle ricevute vincenti alricorrente; che non si tratta di redditi sufficienti a superare il requisito dellasproporzione; che si tratta, comunque, di fonti di guadagno illecite poichéconseguite all'interno della medesima cornice di illiceità che costituisce la basedella confisca del compendio aziendale.4.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento- alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000- diuna somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazionedelle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE D'APPELLO DI PALERMOUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Lette le memorie di replica pervenute in data 27 aprile 2026 del difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 24 novembre 2025, depositato il 19 gennaio 2026 la Corted’appello di Palermo ha confermato il decreto del Tribunale di Trapani sezionemisure di prevenzione, del 9 settembre 2022 depositato in data 7 dicembre 2022con il quale, per quanto di interesse, era stata disposta nei confronti di LuppinoCalogero la confisca di una serie di cespiti ivi compresi compendi aziendali didiverse società meglio indicati nel dispositivo del decreto.2. Avverso siffatto decreto ha proposto ricorso per cassazione, con attosottoscritto dal difensore di fiducia, il proposto.2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge tradottasiin apparente motivazione, quanto alla sussistenza dei presupposti per la misura diprevenzione patrimoniale.Rileva la difesa che, pur essendo stata esclusa nel giudizio penale lacircostanza aggravante di cui all’art. 416 bis comma 6 cod. pen., nelprovvedimento impugnato non è stato esplicitato il criterio di collegamento tra lapericolosità qualificata e i beni colpiti dalla confisca, così da non rendere verificabileil rispetto delle categorie legali di ablazione.Lamenta inoltre che il provvedimento impugnato confonde le differenticategorie della impresa mafiosa, da un lato, e del controllo del territorio conannessa protezione mafiosa delle imprese, dall'altro, omettendo di spiegare leragioni per cui l'attività economica gestita dal ricorrente, seppure cresciutaall'ombra o sotto la protezione mafiosa, possa dirsi stabilmente e strutturalmenteasservita agli interessi dell'associazione criminale secondo un vincolo distrumentalità.Infine, il provvedimento impugnato omette di dare specifica risposta ai puntisopra segnalati con apposita memoria difensiva, depositata nel giudizio di appello;omette, altresì, di spiegare qual è il nesso funzionale tra i beni aziendali oggettodi confisca e specifici segmenti del programma criminoso dell'associazione.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge tradottasi inmotivazione apparente quanto alla valutazione del requisito della sproporzione.Lamenta la difesa che il decreto impugnato non spiega la ragione per laquale, seppure l'impresa del ricorrente volesse considerarsi mafiosa, debbaconsiderarsi illecito tutto il reddito prodotto.Quanto agli indici ISTAT, appare irragionevole il criterio adottato dalla Corteche attribuisce prevalenza alla spesa media calcolata sulla base dei parametri Istatrispetto ai dati effettivi allegati che dimostrano nel caso di specie l’insussistenzadi talune voci di spesa.Quanto ai proventi derivanti dalla vendita di cavalli e dalle vincite dascommesse, la difesa ribadisce che parte del reddito proviene da attività lecite, e,dunque, non può considerarsi nella valutazione di illiceità patrimoniale indirettaper sproporzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Deve essere premesso che ai sensi degli artt. 10 e 27 D. lgs. 159/2011 ilricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzionepatrimoniali è ammesso solo per violazione di legge.Ed invero il richiamato art. 27 comma secondo espressamente stabilisce che"per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizionipreviste dall'articolo 10".L’art. 10 comma terzo, che opera con riferimento alle misure di prevenzionepersonali, stabilisce espressamente che:" avverso il decreto della Corte di appello,è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblicoministero e dell'interessato e del suo difensore".Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal noverodei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art.606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso,poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decretomotivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 leggen.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U,n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv.266365).2. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato dal momentoche, pur deducendo violazione di legge tradottasi in motivazione apparente,deduce censure che attengono a vizi motivazionali.2.1. Il decreto impugnato (p.9 e ss.):- valorizza, con motivazione non apparente, il ruolo ricoperto dal propostoall'interno dell’associazione e i collegamenti diretti tra l’attività imprenditoriale delricorrente e l’attività del sodalizio;- evidenzia il rapporto di inserimento stabile e organico del ricorrenteall'interno dell'associazione criminale “cosa nostra”, desumibile da indici fattualiinequivoci quali aiuti economici e dazioni in danaro significative in favore di variefamiglie mafiose o ai fini dell’apertura di agenzie di giochi e scommesse o al finedel reperimento di attività lavorative;- richiama le conversazioni intercettate che rivelano come il ricorrente sirapportasse con gli altri partecipi dell'associazione criminale su un piano paritario,fosse posto al corrente di vicende riservate e certamente non comunicabili adestranei, conoscesse e rispettasse le regole di “cosa nostra”, con riguardo allacompetenza territoriale dei vari mandamenti e con riguardo alle gerarchieall’interno degli stessi;- evidenzia che proprio in ragione di siffatta posizione e siffatti apportiLuppino riceveva dall’associazione criminale aiuto e protezione per le proprieimprese, restituendo all’associazione medesima, in un rapporto di sinallagmaticitàe di reciproca convenienza, parte dei ricavi che, poi, l’associazione utilizzava peril mantenimento delle famiglie dei sodali detenuti o per essere reinvestiti conl'apertura di ulteriori punti di giochi e scommesse direttamente gestiti dagliappartenenti alle famiglie mafiose.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il decreto impugnato chiariscesulla base degli elementi di fatto richiamati, come il ricorrente contribuiva anche,in modo consapevole, stabile e strutturato, al mantenimento dell’esistenza dellaconsorteria mafiosa attraverso un sostegno economico essenziale per ilraggiungimento dei suoi programmi di espansione economica e di controllo delterritorio.2.2.Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corteespressamente richiamata nel decreto impugnato secondo cui in tema di confiscadi prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa conl'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminatotutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi partidell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca,a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. (Sez.6, n. 7072 del 14/07/2021, dep.2022, Zummo, Rv. 283462 che ha chiarito chenon può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorseillecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile allacapacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima.)Il decreto richiama altresì la costante giurisprudenza che ha pacificamenteescluso la possibilità di operare una distinzione fra componenti lecite e illecitedell’impresa mafiosa (Sez. 5, n. 17988 del 30/01/2009, Baratta, Rv. 244802; Sez.5, n. 16311 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259871; Sez. 2, n. 9774 del11/02/2015, D'[OSCURATO:PERSONA]. 262622)2.3.E’, infine, manifestamente infondata anche la doglianza in punto diomessa risposta alla memoria difensiva secondo cui il decreto non indica lemodalità di stabile e funzionale asservimento dell’attività economica del ricorrenteagli interessi dell'associazione criminale dal momento che gli elementi fattualirichiamati rivelano la specifica destinazione del denaro versato come diretto almantenimento delle famiglie degli associati detenuti e al reimpiego nell'aperturadi ulteriori punti di giochi e scommesse direttamente gestiti dagli appartenenti allefamiglie mafiose.3.Il secondo motivo, in punto di omessa motivazione quanto alla valutazionedi illiceità patrimoniale per sproporzione, è anch’esso manifestamente infondato.Anche in tal caso il ricorrente, pur deducendo violazione di legge tradottasiin motivazione apparente, avanza censure che attengono a vizi motivazionali sulleragioni dell’infondatezza della liceità delle fonti di reddito alternative prospettatadal ricorrente.3.1. Il decreto impugnato (p.24/27) motiva le ragioni dell’utilizzo degli indiciIstat quale parametro di riferimento del reddito e delle spese in quanto indicativodel valore medio dei consumi di una famiglia avente determinate caratteristiche,trattandosi di paniere rappresentativo delle abitudini dei consumatori; confuta conmotivazione immune da vizi e in quanto tale insindacabile la stima prudenzialeproposta dal perito.3.2. Analoghe considerazioni devono spendersi quanto ai redditi derivantidalla vendita di cavalli atteso che anche in questo caso il decreto impugnato(p.27/29) con motivazione immune da vizi e non sindacabile valorizza lamarginalità del profitto e la carenza di prova in ordine alla riconducibilità dellaproprietà dei cavalli al ricorrente.3.3. Infine, quanto agli introiti derivanti da vincite da scommesse, il decretoimpugnato (p.30/31) con motivazione immune da vizi e non sindacabile evidenziache manca la prova circa l'effettiva riconducibilità delle ricevute vincenti alricorrente; che non si tratta di redditi sufficienti a superare il requisito dellasproporzione; che si tratta, comunque, di fonti di guadagno illecite poichéconseguite all'interno della medesima cornice di illiceità che costituisce la basedella confisca del compendio aziendale.4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento- alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000- diuna somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazionedelle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32838/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris