CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Novara, con sentenza in data 16 dicembre 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo si ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non indicate nella richeista congiunta di applicazione della pena, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279117 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci