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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 38541/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 15 giugno 2023 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, il giorno 4 luglio 2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 2.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso la qualificabilità del fatto contestato nell'ipotesi di detenzione ad uso personale.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione non manifestamente illogica, ha escluso la ricorrenza dell'invocata ipotesi di condotta non punibile penalmente dando rilievo al numero non esiguo di dosi medie singole ricavabili dallo stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto, circa 800, alla disponibilità di quanto necessario alla sua pesatura ed al suo confezionamento nonché al difetto di uno dei requisiti, in specie lo "scarso numero di piantine da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto", individuati dalla Suprema Corte quale presupposto oggettivo per qualificare la condotta nell'ambito della non rilevanza penale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] lipre nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 15 giugno 2023 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, il giorno 4 luglio 2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 2.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso la qualificabilità del fatto contestato nell'ipotesi di detenzione ad uso personale. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione non manifestamente illogica, ha escluso la ricorrenza dell'invocata ipotesi di condotta non punibile penalmente dando rilievo al numero non esiguo di dosi medie singole ricavabili dallo stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto, circa 800, alla disponibilità di quanto necessario alla sua pesatura ed al suo confezionamento nonché al difetto di uno dei requisiti, in specie lo "scarso numero di piantine da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto", individuati dalla Suprema Corte quale presupposto oggettivo per qualificare la condotta nell'ambito della non rilevanza penale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] lipre nsore
Sentenza Cassazione n. 38541/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris