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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11250/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché del tutto eccentrico rispetto alla sentenza impugnata; Considerato, infatti, che con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.; che non risulta esserci stato alcun concordato in appello, non trovandosi in atti alcuna richiesta da parte della difesa; che, pertanto, il motivo di ricorso non si confronta con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché del tutto eccentrico rispetto alla sentenza impugnata; Considerato, infatti, che con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.; che non risulta esserci stato alcun concordato in appello, non trovandosi in atti alcuna richiesta da parte della difesa; che, pertanto, il motivo di ricorso non si confronta con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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