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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10566/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 10 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, per la cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo crack.

La ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante del lucro di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] In ordine al primo motivo si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che la condotta dell’imputata non può ritenersi di particolare tenuità, avuto riguardo alla natura della sostanza stupefacente di tipo crack, illecitamente detenuta, pari a grammi 0,9 lordi, nonché alla spiccata attitudine della stessa a commettere reati della medesima specie.

Invero, l’imputata annovera una condanna specifica per un reato commesso l’anno precedente ai fatti in esame e, al momento della commissione di questi ultimi, si trovava sottoposta a misura cautelare per un reato della stessa natura, sicché la condotta deve ritenersi abituale.

In ordine al secondo motivo, occorre precisare che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, 50660del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 ).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato la pericolosità della condotta e la sua incidenza sul tessuto sociale, rilevando come la reiterazione dell’attività criminosa, l’oggettiva destinazione a terzi della sostanza stupefacente e l’idoneità dell’azione a pregiudicare la salute pubblica non consentano il riconoscimento dell’attenuante invocata.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 10 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, per la cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo crack. La ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante del lucro di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] In ordine al primo motivo si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che la condotta dell’imputata non può ritenersi di particolare tenuità, avuto riguardo alla natura della sostanza stupefacente di tipo crack, illecitamente detenuta, pari a grammi 0,9 lordi, nonché alla spiccata attitudine della stessa a commettere reati della medesima specie. Invero, l’imputata annovera una condanna specifica per un reato commesso l’anno precedente ai fatti in esame e, al momento della commissione di questi ultimi, si trovava sottoposta a misura cautelare per un reato della stessa natura, sicché la condotta deve ritenersi abituale. In ordine al secondo motivo, occorre precisare che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, 50660del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695 ). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato la pericolosità della condotta e la sua incidenza sul tessuto sociale, rilevando come la reiterazione dell’attività criminosa, l’oggettiva destinazione a terzi della sostanza stupefacente e l’idoneità dell’azione a pregiudicare la salute pubblica non consentano il riconoscimento dell’attenuante invocata. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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