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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10042/2023

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via [OSCURATO:PERSONA], 20/A -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],15 -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2006/2019 pubblicata il 25.6.2019 non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto appello contro l'ordinanza ex art.186 quater c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 17.11.2017, con la quale è stato ordinato alla predetta Banca il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione della somma di C 208.066 oltre interessi legali dal 18.5.2011 al saldo, ritenuta dovuta a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite dalla Banca in forza delle clausole del contratto di conto corrente n.1303/51, stipulato tra le parti il 13.12.1991 e estinto nell'anno 2006, che prevedevano interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e interessi secondo gli usi di piazza e delle quali era stata in precedenza accertata la nullità con sentenza non definitiva n.154/2016 del medesimo Tribunale.

La appellante riteneva che sussisteva una violazione del principio della ripartizione dell'onere della prova poiché la società non aveva prodotto una documentazione completa e la CTU, stante l'incompletezza della documentazione, aveva applicato il criterio del c.d. saldo zero, così come richiesto dal giudice.

La Corte di Appello di Bologna accoglieva l'appello e revocava l'ordinanza impugnata con condanna alle spese.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato ricorso con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha dedotto:

1. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione art. 186 c.p.c., testo vigente e falsa applicazione degli artt. 133 e 137 c.p.c. in punto alla omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivo.

2. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione di legge degli artt.186 quater c.p.c. in punto alla inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve per impugnare, giusta conoscenza legale qualificata, equiparabile alla notifica dell'atto di appello.

3. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 115,157, comma 2, e 195 c.p.c. in tema di riesame dell'elaborato peritale non contestato.4.

Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

5. In data 5.9.2022 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositava richiesta di estinzione del giudizio a seguito di avvenuta transazione della lite, allegando atto del 16.11.2021 con accettazione di entrambe le parti firmato digitalmente e seguenti pec di consegna del 22.11.2021.

Il giudizio va dichiarato estinto.

Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via [OSCURATO:PERSONA], 20/A -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],15 -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2006/2019 pubblicata il 25.6.2019 non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto appello contro l'ordinanza ex art.186 quater c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 17.11.2017, con la quale è stato ordinato alla predetta Banca il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione della somma di C 208.066 oltre interessi legali dal 18.5.2011 al saldo, ritenuta dovuta a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite dalla Banca in forza delle clausole del contratto di conto corrente n.1303/51, stipulato tra le parti il 13.12.1991 e estinto nell'anno 2006, che prevedevano interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e interessi secondo gli usi di piazza e delle quali era stata in precedenza accertata la nullità con sentenza non definitiva n.154/2016 del medesimo Tribunale. La appellante riteneva che sussisteva una violazione del principio della ripartizione dell'onere della prova poiché la società non aveva prodotto una documentazione completa e la CTU, stante l'incompletezza della documentazione, aveva applicato il criterio del c.d. saldo zero, così come richiesto dal giudice. La Corte di Appello di Bologna accoglieva l'appello e revocava l'ordinanza impugnata con condanna alle spese. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato ricorso con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha dedotto: 1. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione art. 186 c.p.c., testo vigente e falsa applicazione degli artt. 133 e 137 c.p.c. in punto alla omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivo. 2. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione di legge degli artt.186 quater c.p.c. in punto alla inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve per impugnare, giusta conoscenza legale qualificata, equiparabile alla notifica dell'atto di appello. 3. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115,157, comma 2, e 195 c.p.c. in tema di riesame dell'elaborato peritale non contestato.4. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. 5. In data 5.9.2022 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositava richiesta di estinzione del giudizio a seguito di avvenuta transazione della lite, allegando atto del 16.11.2021 con accettazione di entrambe le parti firmato digitalmente e seguenti pec di consegna del 22.11.2021. Il giudizio va dichiarato estinto. Nulla spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre
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