CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14603/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Silvana avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 20.5.2024 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova in data 9.1.2020 di condanna della 3 ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs n. 159 del 2011; Evidenziato che il ricorso non contiene alcuna critica argomentata su capi o punti della decisione e si risolve in una generica censura dell'omesso rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una motivazione adeguata della Corte d'Appello di Venezia sull'unico motivo d'appello che atteneva al difetto dell'elemento psicologico del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non essendo state specificamente confutate le argomentazioni della sentenza impugnata, con la conseguente condanna dekcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i