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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 26112/2022

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019 ORDINANZA sul ricorso 38241/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Sant'Elena e Piove di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. in persona del Presidente del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 208 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2370/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] di Sant'Elena e Piove del Sacco ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2370 del 2019, della Corte di appello di Venezia esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - aveva proceduto, in danno di [OSCURATO:PERSONA], a iscrizione d'ipoteca e poi pignoramento immobiliare in forza di titoli esecutivi giudiziali, condannatori e di accoglimento in prime cure di una domanda revocatoria della costituzione, da parte dell'esecutato, di un fondo patrimoniale sui beni coinvolti; - Buso si era opposto all'esecuzione deducendo il mancato passaggio in giudicato, essenziale, della dichiarazione di revoca e dunque inopponibilità del fondo, e poi, in aggiunta, la dichiarazione d'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria, per i medesimi motivi; - il Tribunale aveva rigettato l'opposizione per mancata prova dell'estraneità del debito ai bisogni familiari; - la Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado, con regolazione delle spese secondo soccombenza, osservando che la discussa estraneità dell'obbligazione doveva ritenersi non contestata alla luce del contegno processuale della banca, e, inoltre, che era anche fondata la domanda relativa all'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo, trattandosi di atto, sebbene non esecutivo, comunque rientrante nei possibili effetl:i del titolo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 324, cod. proc. civ., poiché la sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria, ovvero inopponibilità del fondo patrimoniale, era RG n 38241 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] passata in giudicato, con effetti retroattivi, dopo il sopravvenuto rigetto dell'appello e la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, cod. proc. civ., poiché la deducente aveva sempre richiesto il rigetto dell'opposizione, contegno incompatibile con la mancata contestazione evocata dalla Corte territoriale, al contempo non ipotizzabile rispetto a fatti non noti alla stessa banca, e dunque, in particolare, con riferimento all'elemento oggettivo della discussa estraneità del debito ai bisogni familiari, di cui avrebbe dovuto darsi prova positiva, in uno a quella della conoscenza di tale circostanza da parte della suddetta creditrice; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2828, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'ipoteca avrebbe in ogni caso potuto iscriversi, salvi, nella specie, gli effetti del giudizio sulla domanda di revocatoria del fondo; Rilevato che nel controricorso, in coerenza con quanto riferito in ricorso circa un accordo conciliativo intervenuto già nelle more della pubblicazione della sentenza di appello e ad esecuzione coattiva giunta all'aggiudicazione (pagg. 7-8 del gravame), si allega l'intervenuta definizione transattiva della lite a spese compensate; parte ricorrente ha depositato infatti l'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la suddetta compensazione; deve dunque pronunciarsi di conseguenza; P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la mate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 38241/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Sant'Elena e Piove di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. in persona del Presidente del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 208 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2370/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] di Sant'Elena e Piove del Sacco ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2370 del 2019, della Corte di appello di Venezia esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - aveva proceduto, in danno di [OSCURATO:PERSONA], a iscrizione d'ipoteca e poi pignoramento immobiliare in forza di titoli esecutivi giudiziali, condannatori e di accoglimento in prime cure di una domanda revocatoria della costituzione, da parte dell'esecutato, di un fondo patrimoniale sui beni coinvolti; - Buso si era opposto all'esecuzione deducendo il mancato passaggio in giudicato, essenziale, della dichiarazione di revoca e dunque inopponibilità del fondo, e poi, in aggiunta, la dichiarazione d'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria, per i medesimi motivi; - il Tribunale aveva rigettato l'opposizione per mancata prova dell'estraneità del debito ai bisogni familiari; - la Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado, con regolazione delle spese secondo soccombenza, osservando che la discussa estraneità dell'obbligazione doveva ritenersi non contestata alla luce del contegno processuale della banca, e, inoltre, che era anche fondata la domanda relativa all'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo, trattandosi di atto, sebbene non esecutivo, comunque rientrante nei possibili effetl:i del titolo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 324, cod. proc. civ., poiché la sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria, ovvero inopponibilità del fondo patrimoniale, era RG n 38241 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] passata in giudicato, con effetti retroattivi, dopo il sopravvenuto rigetto dell'appello e la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, cod. proc. civ., poiché la deducente aveva sempre richiesto il rigetto dell'opposizione, contegno incompatibile con la mancata contestazione evocata dalla Corte territoriale, al contempo non ipotizzabile rispetto a fatti non noti alla stessa banca, e dunque, in particolare, con riferimento all'elemento oggettivo della discussa estraneità del debito ai bisogni familiari, di cui avrebbe dovuto darsi prova positiva, in uno a quella della conoscenza di tale circostanza da parte della suddetta creditrice; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2828, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'ipoteca avrebbe in ogni caso potuto iscriversi, salvi, nella specie, gli effetti del giudizio sulla domanda di revocatoria del fondo; Rilevato che nel controricorso, in coerenza con quanto riferito in ricorso circa un accordo conciliativo intervenuto già nelle more della pubblicazione della sentenza di appello e ad esecuzione coattiva giunta all'aggiudicazione (pagg. 7-8 del gravame), si allega l'intervenuta definizione transattiva della lite a spese compensate; parte ricorrente ha depositato infatti l'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la suddetta compensazione; deve dunque pronunciarsi di conseguenza; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la mate
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