Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2024
ECLI:EU:T:2024:555
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0441(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 agosto 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]Württemberg / CRU o SRB
(causa T‑441/23) (
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)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo contributivo 2023 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione nel tempo degli effetti dell’ordinanza»
1.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, comma 1 e 4)
(v. punto 30)
2.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, comma 1 e 4)
(v. punti 29, 31)
Dispositivo
1)
La decisione SRB/ES/2023/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 2 maggio 2023, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte riguardante la [OSCURATO:PERSONA]Württemberg.
2)
Gli effetti della decisione SRB/ES/2023/23 sono mantenuti, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]Württemberg, fino a quando il SRB non avrà adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente ordinanza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dal giorno in cui la presente ordinanza diventa definitiva.
3)
Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]Württemberg.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.
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GU C 329 del 18.9.2023
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