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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 22953/2026

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[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 20 marzo 2026, a seguito di giudizio di riesame e per la partein questa sede di interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmenteannullato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 27 febbraio 2026 dal Giudice perle indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamentealla somma di denaro di 31.940,00 euro e confermato nel resto l’indicato decreto con il qualeera stata sopposta a sequestro la complessiva somma di 52.790,00 euro nei confronti delpredetto indagato.2.

Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza, con atti separati, idifensori dell’indagato, deducendo:2.1. (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]) Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 321, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.Sulla premessa che [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto ad indagini per i reati di concorso in furtoaggravato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, in relaz. all’art. 625, comma 1, nn. 2 e 3,cod. pen. (capo E della rubrica delle imputazioni) e di rapina aggravata di cui agli artt. 110,628, commi 2 e 3 nn. 1 e 3-bis, cod. pen. (capo F della rubrica delle imputazioni), si duole ildifensore mantenimento in sequestro della residua somma di 20.850,00 euro, ritenuta ilprofitto degli indicati reati.Rileva il difensore del ricorrente che emerge dalle imputazioni provvisorie che ilprofitto dei reati in contestazione non è consistito in somme di denaro, ma in oggetti di valore(argenteria, gioielli ed altro) che, secondo la valutazione delle persone offese, era stimabilenell’ammontare sopra indicato.

Poiché detti oggetti di valore non sono stati rinvenuti nelladisponibilità dell'indagato, né in quella dei correi, il giudice ha quindi convalidato il sequestropreventivo delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità degli indagati da parte dellapolizia giudiziaria.Osserva, ancora, la difesa del ricorrente che non vi è alcun indizio che i beni oggettodei reati predatori contestati siano stati convertiti in denaro, con la conseguenza che iltribunale avrebbe trasformato il sequestro preventivo cd.

“diretto” in sequestro preventivo“per equivalente”.

Così operando il tribunale sarebbe però incorso in una violazione di leggein quanto il sequestro preventivo per equivalente, avendo carattere marcatamentesanzionatorio, può essere disposto solo nei casi espressamente previsti dalla legge mentrele imputazioni provvisorie contestate non prevedono il sequestro preventivo per equivalentedel profitto del reato.Aggiunge, infine, che la motivazione sul punto adottata dal Tribunale sarebbemeramente apparente nel momento in cui ha apoditticamente affermato che «Considerata labreve distanza temporale tra i reati di cui ai capi E ed F (risalenti al 27.1.2026) e il sequestro(6.2.2026), nonché il mancato rinvenimento della refurtiva, appare logico ritenere che partedel denaro rinvenuto sia il ricavato della vendita dei beni sottratti», così come lo era quelladel G.i.p. che aveva motivato sulla necessità di evitare l’aggravamento delle conseguenzedel reato aggiungendo che vi era la possibilità che il denaro potesse essere utilizzato percommettere altri reati, finanziando il gruppo per l’acquisto di altri beni strumentali e basilogistiche.2.2. (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]) Violazione di legge ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. permancanza, illogicità ovvero manifesta contraddittorietà della motivazione dell'ordinanzaimpugnata con riferimento alla mancata restituzione all’assistito della parte residua dellasomma in sequestro.Deduce il ricorrente che non vi sarebbe nesso di pertinenzialità tra il denarorinvenuto presso l'abitazione dell’indagato e i reati oggetto di incolpazione provvisoria, siaperché il valore della refurtiva è significativamente inferiore alla somma di denaro insequestro, sia perché i reati predatori in contestazione non hanno ad oggetto la sottrazionedi somme di denaro bensì quella di beni il cui valore è stato quantificato dalle persone offesein maniera puramente approssimativa.Aggiunge poi il difensore del ricorrente che, diversamente da quanto sostenuto dalG.i.p. nel decreto di sequestro preventivo, non corrisponde al vero il fatto che l'indagato nonsvolge alcuna attività lavorativa, avendo, invece, la difesa ampiamente documentato dettadocumentazione difensiva comprovante la capacità economica dell'indagato, ma sirivelerebbe estremamente contraddittoria nella misura in cui ha ritenuto che parte del denarorinvenuto sia il ricavato della vendita dei beni sottratti il cui valore, viene ribadito, non èsupportato da alcuna documentazione o certificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre, in via preliminare, osservare che il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile in quanto, ancorché richiamante nell’intestazione la violazione di legge, risultada un lato sostanzialmente proposto in relazione a vizi di motivazione dell'ordinanzaimpugnata e, dall’altro, caratterizzato da assoluta genericità.Quanto al primo profilo è sufficiente ricordare che «Il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (ex ceteris: Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01), vizi certamente non rilevabili nell’ordinanzaimpugnata.Quanto al secondo profilo di inammissibilità per genericità occorre evidenziare che ilricorso non è neppure “autosufficiente” atteso che la difesa del ricorrente citadocumentazione asseritamente inerente l’attività lavorativa dell’indagato che non allega edella quale non indica neppure elementi reperibilità all’interno del fascicolo procedimentalenella disponibilità di questa Corte di legittimità, con ciò non rispettando il principio secondo ilquale «In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere dipuntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali siritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che haemesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu,Rv. 280419-01).2.

Manifestamente infondato è invece il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Non è, innanzitutto, condivisibile quanto affermato nel gravame circa il fatto che ilTribunale avrebbe convertito il sequestro preventivo da “diretto” in sequestro “perequivalente”.Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come sussistono sufficienti elementi per ritenereche la parte di denaro mantenuta in sequestro sia riconducibile ai reati contestatiall’indagato, alla luce delle seguenti circostanze:a) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto gravemente indiziato di reati predatori (furti erapine);b) l’indagato è stato trovato nella disponibilità di armi clandestine, gioielli e diun'ingente somma di denaro contante di cui non ha fornito una valida giustificazione;c) l’indagato è privo di comprovate lecite fonti di reddito (la mera partecipazionesocietaria nella [OSCURATO:SOCIETA]. nulla prova, non avendo l'istante documentato i redditi prodottidalla società, né gli utili ricevuti, così come poco aggiunge il contratto di prestito di tre milionidi Lec (pari a poco più di 30.000,00 euro, ammontare peraltro inferiore al denaro rinvenuto)stipulato tre anni prima atteso che non vi è meno prova che detto contratto sia statoeffettivamente seguito dal bonifico delle somme;d) la breve distanza temporale tra i reati di cui capi E ed F, il mancato rinvenimentodella refurtiva, unitamente alle altre circostanze sopra rappresentate, portano logicamente aritenere che parte del denaro rinvenuto sia il ricavato della vendita dei beni sottratti,sussistendo pertinenzialità tra i predetti reati e la somma di denaro mantenuta in sequestro,da qualificarsi come profitto proveniente da detti reati.Il Tribunale ha fatto quindi corretta applicazione del principio secondo il quale «Intema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano nonsoltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilitàche sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa» (Sez. 2, n. 45389 del06/11/2008, Perino, Rv. 241973-01; in tal senso in relazione alla problematica de qua ancheSez.

U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700-01 e, in tempi piùrecenti, Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281532-02).

In sostanza, il profittodel reato di furto o di rapina non è solo quello relativo all’acquisizione dei beni oggettodell’azione predatoria dei quali l’autore ha ottenuto la diretta disponibilità per effettoimmediato dell’illecito ma anche quello derivante dalla creazione, trasformazione oacquisizione di cose suscettibili di valutazione economica (nella specie la conversione indenaro dei beni sottratti), ciò in quanto qualsiasi trasformazione che il bene illecitamenteconseguito subisce per effetto di attività dello stesso autore, deve essere considerata profittodel reato allorché sia direttamente riconducibile al reato stesso ed al profitto immediatoconseguito e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato che quella trasformazioneabbia voluto.Ci si trova pertanto nel caso in esame e per le ragioni correttamente, quantologicamente, illustrate nell’ordinanza impugnata in presenza di un sequestro “diretto” e noncerto “per equivalente” del profitto dei reati in contestazione.Quanto, poi, al periculum in mora, l’ordinanza impugnata appare adeguatamentemotivata (pag. 5) con riferimento al concreto rischio di dispersione delle risorse economichein sequestro ed alla possibilità che il denaro venga utilizzato per la consumazione di ulteriorireati anche attraverso il finanziamento del gruppo per l’acquisito di ulteriori beni strumentali ebasi logistiche.Deve solo aggiungersi che la manifesta infondatezza del ricorso in esame riguardaanche la doglianza relativa al fatto che ci si trovi in presenza di una motivazione meramente“apparente”, avendo come detto, il Tribunale spiegato le ragioni per le quali è da ritenersiche la residua somma mantenuta in sequestro sia derivante (anche per ragioni di strettolegame temporale tra la consumazione delle azioni delittuose ed il rinvenimento della stessa)dalla vendita dei beni sottratti.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 20 marzo 2026, a seguito di giudizio di riesame e per la partein questa sede di interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmenteannullato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 27 febbraio 2026 dal Giudice perle indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamentealla somma di denaro di 31.940,00 euro e confermato nel resto l’indicato decreto con il qualeera stata sopposta a sequestro la complessiva somma di 52.790,00 euro nei confronti delpredetto indagato.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza, con atti separati, idifensori dell’indagato, deducendo:2.1. (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]) Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 321, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.Sulla premessa che [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto ad indagini per i reati di concorso in furtoaggravato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, in relaz. all’art. 625, comma 1, nn. 2 e 3,cod. pen. (capo E della rubrica delle imputazioni) e di rapina aggravata di cui agli artt. 110,628, commi 2 e 3 nn. 1 e 3-bis, cod. pen. (capo F della rubrica delle imputazioni), si duole ildifensore mantenimento in sequestro della residua somma di 20.850,00 euro, ritenuta ilprofitto degli indicati reati.Rileva il difensore del ricorrente che emerge dalle imputazioni provvisorie che ilprofitto dei reati in contestazione non è consistito in somme di denaro, ma in oggetti di valore(argenteria, gioielli ed altro) che, secondo la valutazione delle persone offese, era stimabilenell’ammontare sopra indicato. Poiché detti oggetti di valore non sono stati rinvenuti nelladisponibilità dell'indagato, né in quella dei correi, il giudice ha quindi convalidato il sequestropreventivo delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità degli indagati da parte dellapolizia giudiziaria.Osserva, ancora, la difesa del ricorrente che non vi è alcun indizio che i beni oggettodei reati predatori contestati siano stati convertiti in denaro, con la conseguenza che iltribunale avrebbe trasformato il sequestro preventivo cd. “diretto” in sequestro preventivo“per equivalente”. Così operando il tribunale sarebbe però incorso in una violazione di leggein quanto il sequestro preventivo per equivalente, avendo carattere marcatamentesanzionatorio, può essere disposto solo nei casi espressamente previsti dalla legge mentrele imputazioni provvisorie contestate non prevedono il sequestro preventivo per equivalentedel profitto del reato.Aggiunge, infine, che la motivazione sul punto adottata dal Tribunale sarebbemeramente apparente nel momento in cui ha apoditticamente affermato che «Considerata labreve distanza temporale tra i reati di cui ai capi E ed F (risalenti al 27.1.2026) e il sequestro(6.2.2026), nonché il mancato rinvenimento della refurtiva, appare logico ritenere che partedel denaro rinvenuto sia il ricavato della vendita dei beni sottratti», così come lo era quelladel G.i.p. che aveva motivato sulla necessità di evitare l’aggravamento delle conseguenzedel reato aggiungendo che vi era la possibilità che il denaro potesse essere utilizzato percommettere altri reati, finanziando il gruppo per l’acquisto di altri beni strumentali e basilogistiche.2.2. (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]) Violazione di legge ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. permancanza, illogicità ovvero manifesta contraddittorietà della motivazione dell'ordinanzaimpugnata con riferimento alla mancata restituzione all’assistito della parte residua dellasomma in sequestro.Deduce il ricorrente che non vi sarebbe nesso di pertinenzialità tra il denarorinvenuto presso l'abitazione dell’indagato e i reati oggetto di incolpazione provvisoria, siaperché il valore della refurtiva è significativamente inferiore alla somma di denaro insequestro, sia perché i reati predatori in contestazione non hanno ad oggetto la sottrazionedi somme di denaro bensì quella di beni il cui valore è stato quantificato dalle persone offesein maniera puramente approssimativa.Aggiunge poi il difensore del ricorrente che, diversamente da quanto sostenuto dalG.i.p. nel decreto di sequestro preventivo, non corrisponde al vero il fatto che l'indagato nonsvolge alcuna attività lavorativa, avendo, invece, la difesa ampiamente documentato dettadocumentazione difensiva comprovante la capacità economica dell'indagato, ma sirivelerebbe estremamente contraddittoria nella misura in cui ha ritenuto che parte del denarorinvenuto sia il ricavato della vendita dei beni sottratti il cui valore, viene ribadito, non èsupportato da alcuna documentazione o certificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre, in via preliminare, osservare che il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile in quanto, ancorché richiamante nell’intestazione la violazione di legge, risultada un lato sostanzialmente proposto in relazione a vizi di motivazione dell'ordinanzaimpugnata e, dall’altro, caratterizzato da assoluta genericità.Quanto al primo profilo è sufficiente ricordare che «Il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (ex ceteris: Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01), vizi certamente non rilevabili nell’ordinanzaimpugnata.Quanto al secondo profilo di inammissibilità per genericità occorre evidenziare che ilricorso non è neppure “autosufficiente” atteso che la difesa del ricorrente citadocumentazione asseritamente inerente l’attività lavorativa dell’indagato che non allega edella quale non indica neppure elementi reperibilità all’interno del fascicolo procedimentalenella disponibilità di questa Corte di legittimità, con ciò non rispettando il principio secondo ilquale «In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere dipuntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali siritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che haemesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu,Rv. 280419-01).2. Manifestamente infondato è invece il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Non è, innanzitutto, condivisibile quanto affermato nel gravame circa il fatto che ilTribunale avrebbe convertito il sequestro preventivo da “diretto” in sequestro “perequivalente”.Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come sussistono sufficienti elementi per ritenereche la parte di denaro mantenuta in sequestro sia riconducibile ai reati contestatiall’indagato, alla luce delle seguenti circostanze:a) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto gravemente indiziato di reati predatori (furti erapine);b) l’indagato è stato trovato nella disponibilità di armi clandestine, gioielli e diun'ingente somma di denaro contante di cui non ha fornito una valida giustificazione;c) l’indagato è privo di comprovate lecite fonti di reddito (la mera partecipazionesocietaria nella [OSCURATO:SOCIETA]. nulla prova, non avendo l'istante documentato i redditi prodottidalla società, né gli utili ricevuti, così come poco aggiunge il contratto di prestito di tre milionidi Lec (pari a poco più di 30.000,00 euro, ammontare peraltro inferiore al denaro rinvenuto)stipulato tre anni prima atteso che non vi è meno prova che detto contratto sia statoeffettivamente seguito dal bonifico delle somme;d) la breve distanza temporale tra i reati di cui capi E ed F, il mancato rinvenimentodella refurtiva, unitamente alle altre circostanze sopra rappresentate, portano logicamente aritenere che parte del denaro rinvenuto sia il ricavato della vendita dei beni sottratti,sussistendo pertinenzialità tra i predetti reati e la somma di denaro mantenuta in sequestro,da qualificarsi come profitto proveniente da detti reati.Il Tribunale ha fatto quindi corretta applicazione del principio secondo il quale «Intema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano nonsoltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilitàche sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa» (Sez. 2, n. 45389 del06/11/2008, Perino, Rv. 241973-01; in tal senso in relazione alla problematica de qua ancheSez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700-01 e, in tempi piùrecenti, Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281532-02). In sostanza, il profittodel reato di furto o di rapina non è solo quello relativo all’acquisizione dei beni oggettodell’azione predatoria dei quali l’autore ha ottenuto la diretta disponibilità per effettoimmediato dell’illecito ma anche quello derivante dalla creazione, trasformazione oacquisizione di cose suscettibili di valutazione economica (nella specie la conversione indenaro dei beni sottratti), ciò in quanto qualsiasi trasformazione che il bene illecitamenteconseguito subisce per effetto di attività dello stesso autore, deve essere considerata profittodel reato allorché sia direttamente riconducibile al reato stesso ed al profitto immediatoconseguito e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato che quella trasformazioneabbia voluto.Ci si trova pertanto nel caso in esame e per le ragioni correttamente, quantologicamente, illustrate nell’ordinanza impugnata in presenza di un sequestro “diretto” e noncerto “per equivalente” del profitto dei reati in contestazione.Quanto, poi, al periculum in mora, l’ordinanza impugnata appare adeguatamentemotivata (pag. 5) con riferimento al concreto rischio di dispersione delle risorse economichein sequestro ed alla possibilità che il denaro venga utilizzato per la consumazione di ulteriorireati anche attraverso il finanziamento del gruppo per l’acquisito di ulteriori beni strumentali ebasi logistiche.Deve solo aggiungersi che la manifesta infondatezza del ricorso in esame riguardaanche la doglianza relativa al fatto che ci si trovi in presenza di una motivazione meramente“apparente”, avendo come detto, il Tribunale spiegato le ragioni per le quali è da ritenersiche la residua somma mantenuta in sequestro sia derivante (anche per ragioni di strettolegame temporale tra la consumazione delle azioni delittuose ed il rinvenimento della stessa)dalla vendita dei beni sottratti. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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