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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 34556/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 Marzo 2026, depositata il 28 aprile 2026, il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 15 dicembre 2025, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare in atto nei suoi confronti della custodia in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 390 e 416-bis.1 cod. pen,,per avere favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 191 cod. proc. pen., artt. 1, §§ 3 e 4, della direttiva 2014/41/UE, artt. 24 e 111 Cost, artt. 6 e 13 CEDU, artt. 47 CDFUE e 4, § 3, TUE, e vizio di motivazione.

Le uniche emergenze probatorie a carico del [OSCURATO:PERSONA] si identificano in chat "Sky ECC", scambiate sulla utenza telefonica 3F4VIP associata al ricorrente.

Si tratta di chat criptate intercettate e messe in chiaro, nel quadro di un procedimento penale francese, rispetto al quale il [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto estraneo, trasmesse nel procedimento italiano attraverso ordine europeo di indagine.

Con l'istanza ex art 299 cod. proc. pen. si rappresentava che la Corte di cassazione francese, sollevando rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 16 settembre 2025, aveva smentito gli approdi giurisprudenziali posti a base della sentenza della Cassazione (Sez. 6, n. 30383 del 14/07/2025, Rv. 288650-01) che aveva chiuso il primo incidente cautelare coltivato dal [OSCURATO:PERSONA].

Invero, la Cassazione aveva affermato che il terzo non indagato in Francia, ma imputato nel proprio Paese di residenza sulla scorta delle captazioni disposte nel procedimento base transalpino, avrebbe avuto la possibilità di contestare sia la legittimità della misura del trasferimento dei risultati delle intercettazioni sia, e soprattutto, la misura di captazione sottostante, accedendo al giudice francese, ai sensi dell'art. 694-41 del codice di procedura penale francese.

La Cassazione francese, nel disporre il rinvio pregiudiziale, ha, però, affermato che il rimedio ex art. 694-41 citato è esperibile solo quando l'Autorità francese ha provveduto a raccogliere le prove in esecuzione di un ordine europeo di indagine, non anche nel diverso caso, di interesse in questa sede, in cui quella Autorità, quale Stato di esecuzione, già disponeva delle prove richieste a mezzo ordine europeo di indagine, perché pre-acquisite nel corso di un proprio procedimento penale interno. 1 Con l'istanza de libertate, dunque, si evidenziava che con il rinvio pregiudiziale la Corte di cassazione francese aveva smentito la possibilità di esperire un rimedio in quello Stato di esecuzione per il terzo colà non indagato, ma imputato nello Stato di emissione, sicché le chat acquisite con ordine europeo di indagine risultavano inutilizzabili.

In subordine, si chiedeva di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 2dell'Unione europea per verificare se l'art 1, § 4, della direttiva 2014/41/UE, in combinato disposto con gli artt. 47 CDFUE e 4, § 3, TUE, ostassero a che lo Stato di emissione potesse utilizzare prove già disponibili nello Stato di esecuzione trasmesse a mezzo ordine europeo di indagine quando l'imputato nel procedimento interno dello Stato di emissione non ha potuto avere accesso al giudice dello Stato di esecuzione per contestarne le modalità di raccolta.

Il Tribunale del riesame, come il Giudice delle indagini preliminari, per rigettare la questione, in prima battuta ha posto il tema del giudicato cautelare, ma poi, smentendosi, kentrato nel merito, disattendendo la doglianza, affermando che il ricorrente non aveva 'rappresentato quale fosse l'interesse ad adire l'Autorità giudiziaria francese, tenuto conto che la decisione di inammissibilità che la Corte di appello di Parigi aveva reso atteneva ad un ricorso del [OSCURATO:PERSONA], ma presentato quale imputato del diverso procedimento reggino "Eureka".

Si contesta la prima affermazione evidenziando come il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di cassazione francese costituisce un elemento di novità rispetto al primo incidente cautelare.

Quanto alla seconda affermazione, si evidenzia che anche con riguardo al provvedimento della Corte di appello di Parigi che ha dichiarato inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], imputato nel diverso procedimento reggino "Eureka", si poneva la stessa questione, è cioè la possibilità di contestare la legittimità delle captazioni nello Stato di esecuzione da parte di un soggetto terzo rispetto al procedimento francese, risolta in senso negativo del giudice francese, sicché si tratterebbe di argomentazione trasversale.

In buona sostanza, sarebbe preclusa al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di contestare nello Stato di esecuzione le modalità di acquisizione delle chat in spregio ai suoi diritti fondamentali, ciò che, anche secondo la giurisprudenza interna, renderebbe inutilizzabili quelle chat.

In subordine, si sollecita il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel senso sopra delineato.

2.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri. in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., agli artt. 14, § 7, direttiva 2014/41/UE, agli artt. 24 e 111 Cost., all'art. 6 CEDU, e vizio di motivazione.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto inammissibile la questione concernente l'oscurità dei criteri di filtraggio delle chat intercettate e l'integrità e affidabilità dei files excel veicolati a mezzo ordine europeo di indagine poiché non sottoposta all'attenzione del Giudice delle indagini preliminari con l'istanza cautelare.

Tuttavia, trattandosi di questione che attiene all'utilizzabilità delle chat incriminatrici, potrebbe essere prospettata in ogni stato e grado del procedimento. 3Quanto al merito, il file excel, rappresentativo delle conversazioni in entrata e in uscita sul criptofonino target, non può che contenere una selezione di tutte le comunicazioni corse sull'utenza monitorata.

Tuttavia, si disconoscono le modalità di filtraggio, che avrebbero portato a questa selezione, mentre la verifica circa la bontà dei risultati delle operazioni di filtraggio sarebbe possibile, avendo accesso non già a tutte le chat scambiate sulla piattaforma "[OSCURATO:PERSONA]", ma alla globalità dei messaggi corsi sula sola utenza associata al ricorrente.

L'ordinanza impugnata, che ha escluso la possibilità di verifica delle operazioni di filtraggio, contiene una motivazione insufficiente e manifestamente illogica.

3. In data 11 settembre 2026 è pervenuta memoria difensiva con la quale sono state ribadite le ragioni poste a base del ricorso.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile essendo stato presentato con modalità non consentite dalla legge.

2. Il ricorso risulta presentato a mezzo PEC in data 8 maggio 2026 con trasmissione all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] dall'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] .

3. Come è noto, l'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.).

L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175 - bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici.

L'art. 175-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. disciplina i casi di 4malfunzionamento dei sistemi informatici, che, come il ripristino del corretto funzionamento, devono essere certificati dal DGSIA, attestati sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicati dal Dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.

Nel periodo di malfunzionamento come sopra certificato, attestato e comunicato, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche.

Peraltro, la redazione degli atti e documenti in forma analogica e con deposito con modalità non telematiche è possibile anche quando il malfunzionamento del sistema non è certificato dal DGSIA, ma è accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati (comma 4 dell'art. 175 -bis codice di rito).

Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d.

Igs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.

Peraltro, l'art. 87-bis, comma 1, d.

Igs. n. 150/2022 stabilisce che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6 -ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito con le predette modalità deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio.

Infine, l'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 (regolamento recante: «decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n, 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, 5recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»), come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206 (e poi ancora, di recente, dal decreto ministeriale 26 giugno 2026 n. 114, pubblicato in G.U. del 30 giugno 2026, in vigore da detta data, e, dunque, non rilevante nel caso di specie, anche perché non interviene sulle disposizioni di interesse in questa sede), stabilisce, al comma 3 -ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) — cioè il Tribunale ordinario — il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.

4. Così ricostruita la complessa disciplina, anche transitoria, relativa al deposito degli atti di impugnazione, in particolare, di quelli relativi alle misure cautelari, deve rilevarsi che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina prevista in via ordinaria per il deposito del ricorso per cassazione cautelare dagli artt. 111-bis, 175-bis, 311 e 582 cod. proc. pen., in quanto, a fare data dal l' aprile 2026 non è più prevista la possibilità del deposito dell'atto di impugnazione cautelare mediante PEC se non in ipotesi di malfunzionamento del portale dei servizi telematici, debitamente certificato, ovvero accertato e attestato, e salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, prevista dal comma 1 -bis dell'art. 582 cod. proc. pen.

Al riguardo, deve osservarsi che il ricorso per cassazione è stato presentato mediante PEC in data 8 maggio 2026.

Dalla data del 10 aprile 2026, come detto, anche per gli atti di impugnazione previsti dal libro IV, titolo I, capo VI del codice di procedura penale non è più prevista la possibilità del deposito mediante PEC, ma esclusivamente attraverso il portale dei servizi telematici.

Nel caso in esame, il ricorso è stato depositato a mezzo PEC e non risulta fornito alcun riscontro circa eventuali malfunzionamenti del servizio PSI GIUSTIZIA da parte del ricorrente, tale da legittimare una modalità di presentazione dell'atto di impugnazione non attraverso il portale dei servizi telematici, ma mediante PEC.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condanna artt. 111 -del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila 6in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 Marzo 2026, depositata il 28 aprile 2026, il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 15 dicembre 2025, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare in atto nei suoi confronti della custodia in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 390 e 416-bis.1 cod. pen,,per avere favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 191 cod. proc. pen., artt. 1, §§ 3 e 4, della direttiva 2014/41/UE, artt. 24 e 111 Cost, artt. 6 e 13 CEDU, artt. 47 CDFUE e 4, § 3, TUE, e vizio di motivazione. Le uniche emergenze probatorie a carico del [OSCURATO:PERSONA] si identificano in chat "Sky ECC", scambiate sulla utenza telefonica 3F4VIP associata al ricorrente. Si tratta di chat criptate intercettate e messe in chiaro, nel quadro di un procedimento penale francese, rispetto al quale il [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto estraneo, trasmesse nel procedimento italiano attraverso ordine europeo di indagine. Con l'istanza ex art 299 cod. proc. pen. si rappresentava che la Corte di cassazione francese, sollevando rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 16 settembre 2025, aveva smentito gli approdi giurisprudenziali posti a base della sentenza della Cassazione (Sez. 6, n. 30383 del 14/07/2025, Rv. 288650-01) che aveva chiuso il primo incidente cautelare coltivato dal [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la Cassazione aveva affermato che il terzo non indagato in Francia, ma imputato nel proprio Paese di residenza sulla scorta delle captazioni disposte nel procedimento base transalpino, avrebbe avuto la possibilità di contestare sia la legittimità della misura del trasferimento dei risultati delle intercettazioni sia, e soprattutto, la misura di captazione sottostante, accedendo al giudice francese, ai sensi dell'art. 694-41 del codice di procedura penale francese. La Cassazione francese, nel disporre il rinvio pregiudiziale, ha, però, affermato che il rimedio ex art. 694-41 citato è esperibile solo quando l'Autorità francese ha provveduto a raccogliere le prove in esecuzione di un ordine europeo di indagine, non anche nel diverso caso, di interesse in questa sede, in cui quella Autorità, quale Stato di esecuzione, già disponeva delle prove richieste a mezzo ordine europeo di indagine, perché pre-acquisite nel corso di un proprio procedimento penale interno. 1 Con l'istanza de libertate, dunque, si evidenziava che con il rinvio pregiudiziale la Corte di cassazione francese aveva smentito la possibilità di esperire un rimedio in quello Stato di esecuzione per il terzo colà non indagato, ma imputato nello Stato di emissione, sicché le chat acquisite con ordine europeo di indagine risultavano inutilizzabili. In subordine, si chiedeva di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 2dell'Unione europea per verificare se l'art 1, § 4, della direttiva 2014/41/UE, in combinato disposto con gli artt. 47 CDFUE e 4, § 3, TUE, ostassero a che lo Stato di emissione potesse utilizzare prove già disponibili nello Stato di esecuzione trasmesse a mezzo ordine europeo di indagine quando l'imputato nel procedimento interno dello Stato di emissione non ha potuto avere accesso al giudice dello Stato di esecuzione per contestarne le modalità di raccolta. Il Tribunale del riesame, come il Giudice delle indagini preliminari, per rigettare la questione, in prima battuta ha posto il tema del giudicato cautelare, ma poi, smentendosi, kentrato nel merito, disattendendo la doglianza, affermando che il ricorrente non aveva 'rappresentato quale fosse l'interesse ad adire l'Autorità giudiziaria francese, tenuto conto che la decisione di inammissibilità che la Corte di appello di Parigi aveva reso atteneva ad un ricorso del [OSCURATO:PERSONA], ma presentato quale imputato del diverso procedimento reggino "Eureka". Si contesta la prima affermazione evidenziando come il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di cassazione francese costituisce un elemento di novità rispetto al primo incidente cautelare. Quanto alla seconda affermazione, si evidenzia che anche con riguardo al provvedimento della Corte di appello di Parigi che ha dichiarato inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], imputato nel diverso procedimento reggino "Eureka", si poneva la stessa questione, è cioè la possibilità di contestare la legittimità delle captazioni nello Stato di esecuzione da parte di un soggetto terzo rispetto al procedimento francese, risolta in senso negativo del giudice francese, sicché si tratterebbe di argomentazione trasversale. In buona sostanza, sarebbe preclusa al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di contestare nello Stato di esecuzione le modalità di acquisizione delle chat in spregio ai suoi diritti fondamentali, ciò che, anche secondo la giurisprudenza interna, renderebbe inutilizzabili quelle chat. In subordine, si sollecita il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel senso sopra delineato. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri. in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., agli artt. 14, § 7, direttiva 2014/41/UE, agli artt. 24 e 111 Cost., all'art. 6 CEDU, e vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame ha ritenuto inammissibile la questione concernente l'oscurità dei criteri di filtraggio delle chat intercettate e l'integrità e affidabilità dei files excel veicolati a mezzo ordine europeo di indagine poiché non sottoposta all'attenzione del Giudice delle indagini preliminari con l'istanza cautelare. Tuttavia, trattandosi di questione che attiene all'utilizzabilità delle chat incriminatrici, potrebbe essere prospettata in ogni stato e grado del procedimento. 3Quanto al merito, il file excel, rappresentativo delle conversazioni in entrata e in uscita sul criptofonino target, non può che contenere una selezione di tutte le comunicazioni corse sull'utenza monitorata. Tuttavia, si disconoscono le modalità di filtraggio, che avrebbero portato a questa selezione, mentre la verifica circa la bontà dei risultati delle operazioni di filtraggio sarebbe possibile, avendo accesso non già a tutte le chat scambiate sulla piattaforma "[OSCURATO:PERSONA]", ma alla globalità dei messaggi corsi sula sola utenza associata al ricorrente. L'ordinanza impugnata, che ha escluso la possibilità di verifica delle operazioni di filtraggio, contiene una motivazione insufficiente e manifestamente illogica. 3. In data 11 settembre 2026 è pervenuta memoria difensiva con la quale sono state ribadite le ragioni poste a base del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile essendo stato presentato con modalità non consentite dalla legge. 2. Il ricorso risulta presentato a mezzo PEC in data 8 maggio 2026 con trasmissione all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] dall'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] . 3. Come è noto, l'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.). L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175 - bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici. L'art. 175-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. disciplina i casi di 4malfunzionamento dei sistemi informatici, che, come il ripristino del corretto funzionamento, devono essere certificati dal DGSIA, attestati sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicati dal Dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Nel periodo di malfunzionamento come sopra certificato, attestato e comunicato, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche. Peraltro, la redazione degli atti e documenti in forma analogica e con deposito con modalità non telematiche è possibile anche quando il malfunzionamento del sistema non è certificato dal DGSIA, ma è accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati (comma 4 dell'art. 175 -bis codice di rito). Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. Igs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati. Peraltro, l'art. 87-bis, comma 1, d. Igs. n. 150/2022 stabilisce che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6 -ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le predette modalità deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Infine, l'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 (regolamento recante: «decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n, 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, 5recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»), come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206 (e poi ancora, di recente, dal decreto ministeriale 26 giugno 2026 n. 114, pubblicato in G.U. del 30 giugno 2026, in vigore da detta data, e, dunque, non rilevante nel caso di specie, anche perché non interviene sulle disposizioni di interesse in questa sede), stabilisce, al comma 3 -ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) — cioè il Tribunale ordinario — il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale. 4. Così ricostruita la complessa disciplina, anche transitoria, relativa al deposito degli atti di impugnazione, in particolare, di quelli relativi alle misure cautelari, deve rilevarsi che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina prevista in via ordinaria per il deposito del ricorso per cassazione cautelare dagli artt. 111-bis, 175-bis, 311 e 582 cod. proc. pen., in quanto, a fare data dal l' aprile 2026 non è più prevista la possibilità del deposito dell'atto di impugnazione cautelare mediante PEC se non in ipotesi di malfunzionamento del portale dei servizi telematici, debitamente certificato, ovvero accertato e attestato, e salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, prevista dal comma 1 -bis dell'art. 582 cod. proc. pen. Al riguardo, deve osservarsi che il ricorso per cassazione è stato presentato mediante PEC in data 8 maggio 2026. Dalla data del 10 aprile 2026, come detto, anche per gli atti di impugnazione previsti dal libro IV, titolo I, capo VI del codice di procedura penale non è più prevista la possibilità del deposito mediante PEC, ma esclusivamente attraverso il portale dei servizi telematici. Nel caso in esame, il ricorso è stato depositato a mezzo PEC e non risulta fornito alcun riscontro circa eventuali malfunzionamenti del servizio PSI GIUSTIZIA da parte del ricorrente, tale da legittimare una modalità di presentazione dell'atto di impugnazione non attraverso il portale dei servizi telematici, ma mediante PEC. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condanna artt. 111 -del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila 6in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34556/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris