CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 05GCCI4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-MM 11.ahmani2Abderrahim ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano il 25/11/2025, per il reato, riqualificato ai sensi del comma 5, di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere stato proposto personalmente dall'interessato, esula dagli unici motivi per i quali, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., esso è consentito avverso sentenza applicativa di pena (afferenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M\ ti 2026 .o [OSCURATO:PERSONA] 2