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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 20578/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12610/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliatoex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE-ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5110/2020depositata il 28/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, impugnando la sentenza della CTR Campania, con la quale era stato rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo prescritta la pretesa fiscale oggetto di intimazione di pagamento notificata il 24.7.2013, in relazione al decorso del termine decennale di prescrizione.

In seguito alla cassazione con rinvio della sentenza d’appello, disposta con ordinanza della Corte di Cassazione n. 29979 del 2018, il Guarino ha riassunto il giudizio di rinvio dinanzi alla CTR della Campania, articolando due motivi di censura.

L’Agenzia è rimasta intimata, [OSCURATO:PERSONA] spa non si è costituita.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986, per avere la CTR erroneamente valutato il profilo della prescrizione del credito.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 384, co. 1, c.p.c., non essendosi la CTR uniformata in sede di giudizio di rinvio al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte.

Il primo motivo è inammissibile.

La CTR ha accertato che la cartella di pagamento per cui è causa è stata “correttamente notificata al Guarino il 30 aprile 2011, avendo depositato copia della relazione di notificazione, perfezionatasi, dopo la constatazione della temporanea assenza del destinatario presso la sua residenza il 29 aprile 2011, con la consegna della raccomandata informativa, avvenuta il 24 maggio 2011, come da avviso di ricevimento depositato unitamente all’attestazione del deposito dell’atto presso il Comune.

Ciò basta ad affermare l’inammissibilità dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento, essendosi in tal modo dimostrata l’infondatezza della lamentata omissione di notifica dell’atto presupposto; ciò basta, inoltre, a rendere improponibile l’eccezione di prescrizione, che avrebbe potuto al più essere mossa con l’impugnazione, se fosse stata proposta, della cartella di pagamento, ma certamente non con quella dell’intimazione di pagamento, di per sé preclusa dall’irretrattabilità del credito”.

L’approccio del giudice regionale appare corretto, dal momento che, risolvendosi l'intimazione di pagamento inun sollecito inviato al contribuente per chiedere – ribadendone la debenza – il versamento di un importo precedentemente ingiunto mediante lacartella di pagamento, si presta ad essere impugnata per vizi propri, non già in relazione a profili di censura che avrebbero potuto essere sollevati con riferimento all’atto presupposto, id est la cartella.

Pertanto, il mezzo di ricorso prospettato dal Guarino non coglie nel segno, finendo per indugiare –riproponendolo – su un aspetto, quello della prescrizione, vagliato dalla CTR, che ha respinto la relativa eccezione sulla base di una statuizione di improponibilità, tesa a stigmatizzare la mancata, tempestiva censura del ridetto profilo col veicolo dell’impugnazione della cartella.

La parte della motivazione della sentenza d’appello che, ad abundantiam, si sofferma sul merito dell’eccezione di prescrizione costituisce all’evidenza un’ulteriore ratio decidendi che si affianca pleonasticamente a quella compendiata dall’improcedibilità tranchant dell’eccezione di prescrizione.

Non è un caso che detta porzione motivazionale sia testualmente esposta dalla CTR “per completezza”.

Ed allora viene in apice l’insegnamento nomofilattico in base al quale “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 11493 del 2018).

Il secondo motivo è infondato.

Non viene sovvertito, né trasceso alcun principio di diritto, che infatti non viene neppure enucleato dal ricorrente.

Invero, la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 29978 del 2018 ha rilevato che la CTR aveva erroneamente finito per “tralasciare l'esame della dedotta irretrattabilità del credito che l'Agenzia aveva proposto in relazione alla mancata impugnazione della cartella.

Questione che, se fosse stata riconosciuta come fondata dal giudice di appello, avrebbe potuto determinare l'inammissibilità della questione relativa alla prescrizione del credito che non sarebbe stato possibile formulare in caso di mancata impugnazione della cartella stessa”.

La CTR, del tutto coerentemente, si è pertanto soffermata sulla non impugnabilità dell’intimazione con riferimento ad un aspetto – quello dell’eccepita prescrizione della pretesa fiscale – che il contribuente aveva trascurato di veicolare con l’impugnazione della cartella di pagamento notificatagli il 30.4.2011.

Non constapertanto la violazione denunciata.

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura esposta in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12610/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliatoex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE-ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5110/2020depositata il 28/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, impugnando la sentenza della CTR Campania, con la quale era stato rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo prescritta la pretesa fiscale oggetto di intimazione di pagamento notificata il 24.7.2013, in relazione al decorso del termine decennale di prescrizione. In seguito alla cassazione con rinvio della sentenza d’appello, disposta con ordinanza della Corte di Cassazione n. 29979 del 2018, il Guarino ha riassunto il giudizio di rinvio dinanzi alla CTR della Campania, articolando due motivi di censura. L’Agenzia è rimasta intimata, [OSCURATO:PERSONA] spa non si è costituita. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986, per avere la CTR erroneamente valutato il profilo della prescrizione del credito. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 384, co. 1, c.p.c., non essendosi la CTR uniformata in sede di giudizio di rinvio al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte. Il primo motivo è inammissibile. La CTR ha accertato che la cartella di pagamento per cui è causa è stata “correttamente notificata al Guarino il 30 aprile 2011, avendo depositato copia della relazione di notificazione, perfezionatasi, dopo la constatazione della temporanea assenza del destinatario presso la sua residenza il 29 aprile 2011, con la consegna della raccomandata informativa, avvenuta il 24 maggio 2011, come da avviso di ricevimento depositato unitamente all’attestazione del deposito dell’atto presso il Comune. Ciò basta ad affermare l’inammissibilità dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento, essendosi in tal modo dimostrata l’infondatezza della lamentata omissione di notifica dell’atto presupposto; ciò basta, inoltre, a rendere improponibile l’eccezione di prescrizione, che avrebbe potuto al più essere mossa con l’impugnazione, se fosse stata proposta, della cartella di pagamento, ma certamente non con quella dell’intimazione di pagamento, di per sé preclusa dall’irretrattabilità del credito”. L’approccio del giudice regionale appare corretto, dal momento che, risolvendosi l'intimazione di pagamento inun sollecito inviato al contribuente per chiedere – ribadendone la debenza – il versamento di un importo precedentemente ingiunto mediante lacartella di pagamento, si presta ad essere impugnata per vizi propri, non già in relazione a profili di censura che avrebbero potuto essere sollevati con riferimento all’atto presupposto, id est la cartella. Pertanto, il mezzo di ricorso prospettato dal Guarino non coglie nel segno, finendo per indugiare –riproponendolo – su un aspetto, quello della prescrizione, vagliato dalla CTR, che ha respinto la relativa eccezione sulla base di una statuizione di improponibilità, tesa a stigmatizzare la mancata, tempestiva censura del ridetto profilo col veicolo dell’impugnazione della cartella. La parte della motivazione della sentenza d’appello che, ad abundantiam, si sofferma sul merito dell’eccezione di prescrizione costituisce all’evidenza un’ulteriore ratio decidendi che si affianca pleonasticamente a quella compendiata dall’improcedibilità tranchant dell’eccezione di prescrizione. Non è un caso che detta porzione motivazionale sia testualmente esposta dalla CTR “per completezza”. Ed allora viene in apice l’insegnamento nomofilattico in base al quale “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 11493 del 2018). Il secondo motivo è infondato. Non viene sovvertito, né trasceso alcun principio di diritto, che infatti non viene neppure enucleato dal ricorrente. Invero, la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 29978 del 2018 ha rilevato che la CTR aveva erroneamente finito per “tralasciare l'esame della dedotta irretrattabilità del credito che l'Agenzia aveva proposto in relazione alla mancata impugnazione della cartella. Questione che, se fosse stata riconosciuta come fondata dal giudice di appello, avrebbe potuto determinare l'inammissibilità della questione relativa alla prescrizione del credito che non sarebbe stato possibile formulare in caso di mancata impugnazione della cartella stessa”. La CTR, del tutto coerentemente, si è pertanto soffermata sulla non impugnabilità dell’intimazione con riferimento ad un aspetto – quello dell’eccepita prescrizione della pretesa fiscale – che il contribuente aveva trascurato di veicolare con l’impugnazione della cartella di pagamento notificatagli il 30.4.2011. Non constapertanto la violazione denunciata. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura esposta in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1
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