CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8132/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.I.A.C. – SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe di- fesodagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Gramsci , n. 22; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;–controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Varese n. 3411/16, depositato il 10 feb- braio 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il curatore del fallimento della S.I.A.C. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., lamentando il rigetto di a)un'istanza di rivendica presentata l'11 ottobre 2013, avente ad oggetto una erosione a filo Agie 300 con controllo numericoe una ret tifica planetaria Moore 450 CPZ completa di cartere accessori, b) un'istanza integrativa presentata il 16 ottobre 2013, avente ad oggetto una pressa HFA 7000 plus con decoiler FBA 8/300, e c) un'istanza di rivendica presentata il 9 aprile 2014, avente ad oggetto la me- desima pressa. Si costituì il curatore del fallimento della Algat, ed eccepì la mancanza dell'autorizzazione del Giudice delegato e l'inammissibilità della seconda istanza, nonché l'infondatezza di tutte le domande. 1.1. Con decreto del 10 febbraio 2016, il Tribunale di Varese ha rigettato l'opposizione. Premesso che il difetto di autorizzazione alla proposizione della domanda risultava sanato dalla produzione della stessa, ancorché rilasciata in data suc- cessiva al deposito del ricorso, e ritenuta la tempestività e la procedibilità dell'opposizione, il Tribunale ha rilevato innanzitutto che l'oggetto della do- manda era limitato alla sola pressa, avendo il ricorrente proposto un'altra opposizione avverso il rigetto delle istanze di rivendica deglialtri beni. Ciò posto, e precisato che l'istanza di ammissione al passivo ha natura di vera e propria domanda giudiziale, volta a sollecitare lo svolgimento di un'at- tività cognitiva idonea a tradursi in una decisione suscettibile di assumere, nell'ambitodella procedura, un grado di stabilità assimilabile al giudicato, ha ritenuto che l'istanza presentata il 16 ottobre 2013 costituisse una domanda nuova rispetto a quella presentata l'11 ottobre 2013, in quanto avente un oggetto più ampio, mentre il rapporto tra l'istanza presentata il 16 ottobre 2013 e quella presentata il 9 aprile 2014 fosse qualificabile in termini di con- tinenza, avendo la seconda ad oggetto un bene già compreso nella prima. Ha escluso che la proposizione della nuova istanza implicasse la rinuncia a quella precedente, osservando che la rinuncia richiede una specifica presa di posi- zione in ordine alla persistenza dell'interesse all'insinuazione, mentre la pro- posizione dell'opposizione avverso le determinazioni adottate dal Giudice de- legatoin ordine ad entrambe le domande dimostrava il difetto d'interesse del ricorrente all'abbandono di uno dei ricorsi. Pur escludendo che la duplicazione delle domande comportasse di per sé una dichiarazione d'improcedibilità, ha ritenuto che la pronuncia adottata dal Giudice delegato in ordine alla prima precludesse la disamina della questione sottoposta alla sua attenzione con la seconda. Nel merito, premesso che le domande di rivendica hanno la stessa natura delle opposizioni di terzo all'esecuzione e sonosoggette alla medesima disci- plina, la quale richiede la dimostrazione, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di aver acquistato la proprietà del bene e di averlo affidato al debitore per un titolo diverso dalla proprietà oda un altro diritto reale, il Tribunale ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell'ac- quisto, la produzione del contratto di locazione finanziaria stipulato dalla ri- corrente con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. il 24 luglio 2006, delle fatture emesse dalla concedente per il pagamento delle singole rate e del riscatto e degli estratti conto attestanti i pagamenti effettuati, osservando che il contratto risultava privo di data certa e formato nell'ambito di un rapporto al quale era rimasto estraneo il curatore, le contabili fiscali costituivano atti giuridici uni- laterali a contenuto partecipativo formati da un terzo, e le copie cartacee delle interrogazioni telematiche relative alle movimentazioni del conto corrente della SIAC erano sprovviste dei requisiti necessari per poter valere come do- cumento spendibile in giudizio. Ha rilevato inoltre la genericità delle istanze di esibizione avanzate dall'istante con il ricorso introduttivo, ritenendo inam- missibile, in quanto tardiva, l'integrazione intervenuta nel corso del giudizio. Ha ritenuto infine insufficiente anche la prova dell'affidamento, osservando che, in quantocompatibile con una pluralità di situazioni giuridiche distinte, ladetenzione del bene da parte della Algat al momento della dichiarazione di fallimento non risultava riconducibile ad un rapporto assimilabile ad un co- modato d'uso. 3. Avverso il predetto decreto il curatore del fallimento della SIAC ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento della Algat ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. La causa, avviata alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pub- blica udienza della Prima Sezione civile, con ordinanza del 5 maggio 2017, ai sensi dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2704, 2724 e 2729 cod. civ. e dell'art. 621 cod. proc. civ., nonché l'insufficienza della motivazione in ordine ad un punto controverso e decisivo per il giudizioe l'omesso esame di documenti decisivi, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato l'acquisto del bene, per mancanza di un atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Premesso che l'art. 2704 cod. civ. non reca un'e- lencazione tassativa dei fatti idonei ad attribuire data certa ad una scrittura privata, ma lascia al giudice di merito la relativa valutazione, sostiene che le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e registrate dalla SIAC in bonisrichia- mavano espressamente il contratto di leasing, mentre gli estratti conto ban- cari facevano specificamente riferimento ai ratei del canone indicati nelle fat- ture e nel contratto. 2. Con il secondo,il ricorrente deduce l'omessa o insufficiente motiva- zione in ordine a un punto motivo controverso e decisivo per il giudizio, cen- surando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di esi- bizione dei libri contabili, dei libri cespiti e/o del registro dei beni ammortiz- zabili della Algat relativi al periodo compreso tra il 2006 e il 2008, proposta da esso ricorrente ai fini della prova dell'affidamento, rilevando la genericità della stessa ela mancanza dei presupposti di legge, senza motivare più spe- cificamente la propria decisione. 3. Conformemente al criterio della ragione più liquida, che consente di prescindere, nella decisione della causa, dauna rigorosa osservanza dell'or- dine giuridico delle questioni da trattare, prescritta dall'art. 279 cod. proc. civ., attribuendo la precedenza a quelle ritenute di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinate (cfr. Cass., Sez. Un., 8/05/2014, n. 9936; Cass., Sez. V, 11/05/ 2018, n. 11458;Cass., Sez. VI, 28/05/2014, n. 12002), va esaminato prioritariamente il secondo motivo, concernente il rigetto dell'i- stanza di esibizione proposta dal ricorrente ai fini della prova dell'affidamento del bene rivendicato. In proposito, va richiamato il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità, secondo cui il rigetto dell'istanza di esibizione non è sin- dacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motiva- zione, trattandosi di un provvedimento che costituisce espressione di un po- tere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione, in quanto avente ad oggetto uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi,e l'iniziativa della parte istante non abbia carattere esplorativo(cfr. Cass., Sez. III, 8/10/2021, n. 27412; Cass., Sez. lav., 1/04/2019, n. 9020; Cass., Sez. VI, 21/02/2017, n. 4504). 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , restando assorbito il primo motivo, riguardante la prova dell'acquisto dei beni, dal momento che il suo accoglimento non potrebbe in alcun caso condurre alla cassazione del decreto impugnato, avuto riguardo alla mancata dimostrazione del titolo in base al quale il bene rivendicato si trovava nella disponibilità la società fallita. Come correttamente osservato dal decreto impugnato, infatti, poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 e ss. cod. proc. civ., con la conseguenza che il terzo, il quale rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, ha l'onere di di- mostrare, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, non solo di avere acquistato in passato la proprietà del bene, ma anche che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, trovando applicazione il regime probatorio previsto dall'art. 621 cod. proc. civ.(cfr. Cass., Sez. III, 17/10/2019, n. 26327; Cass., Sez. I, 20/07/2007, n. 16158; 9/07/2004, n. 12684). 5. Lespese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par