CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 15496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ler Roner-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in Vicolo dei Ladini 8/10, SantoStefano di Cadore, rappresentato e difeso dall'avvocata RosalisaSartorel-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 119/2022 depositata il14/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalPresidente [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26027/2022Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 15496/2026Data pubblicazione 21/05/20261. - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenzadel Tribunale di Belluno n. 119/2022 depositata il 14 aprile 2022.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 8/10, [OSCURATO:PERSONA] di Cadore.Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio anorma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.2. - Il Tribunale di Belluno ha respinto l’appello avvero la sentenza n.50/2021 resa dal Giudice di pace di Belluno il 18 febbraio 2021, cosìconfermando il rigetto dell’opposizione spiegato dal condominoRemigio [OSCURATO:PERSONA] (insieme a altri due condebitori intimati) conriguardo a decreto ingiuntivo richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] ResidenceComelico per la riscossione dei contributi condominiali ripartiti nelrendiconto consuntivo 2016/2017 e preventivo 2017/2018, approvaticon delibera assembleare del 20 ottobre 2017.Il Tribunale ha sostenuto che il giudice dell’opposizione a ingiunzionedi pagamento concernente spese condominiali è tenutoesclusivamente a verificare l'esistenza del credito azionato e adesaminare la documentazione posta a sostegno della pretesa,restandogli preclusa ogni verifica circa la validità della delibera postaa sostegno della domanda monitoria. Peraltro, la sentenza impugnataha riferito che fosse “pacifico che la deliberazione condominiale erastata impugnata davanti al Tribunale (donde l'impossibilità, per ilgiudice di pace, anche di valutare l'eventuale nullità, che era statadedotta in altro giudizio)”, non essendo il giudice di pace “neppurecompetente a conoscere dell'impugnazione”. Il Tribunale di Belluno hacomunque sottolineato che nel giudizio ex art. 1137 c.c. non risultavaessere stata sospesa l’esecuzione della deliberazione e che in primogrado l’impugnazione era stata rigettata. Di talché, secondo ilTribunale, escluso ogni “potere del giudice di pace di valutare ilNumero registro generale 26027/2022Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 15496/2026Data pubblicazione 21/05/2026merito della deliberazione assembleare, ove fosse infine annullata,ovvero dichiarata nulla o inefficace la deliberazione posta afondamento della domanda monitoria, semplicemente sorgerebbe ildiritto alla ripetizione dell'indebito a favore del condòmino, che hapagato sulla base di un titolo venuto meno”.3. - Il ricorso è stato notificato anche ai due coobbligati, già rimasticontumaci in appello, in funzione di semplice litis denuntiatio.4. – Il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il ricorso censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1117, 1123 e 1126 c.c. in relazione all’art 633 c.p.c. e all’art. 63 disp.invalidità della delibera assembleare del 21 ottobre 2017 non potesseessere delibata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cosìviolando anche il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civilidella Corte di cassazione nella sentenza n. 9839 del 2021. Ilricorrente allega di aver “comunque, prudenzialmente, promossoautonomo giudizio di impugnazione della delibera assembleare del21.10.2017, poiché parte opposta mai aveva eccepito unalitispendenza e, soprattutto, poiché in ogni caso non sussistevacomunque alcuna impugnazione relativamente all’assemblea del23.7.2016 di cui era stata eccepita la nullità assoluta”.Il controricorrente, nel chiedere il rigetto del ricorso, deduce altresìche la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1393/2022 del 6giugno 2022, ha confermato il rigetto dell’impugnazione delladeliberazione assembleare del 21 ottobre 2017.2. – Il ricorso è infondato, ma occorre correggere consistentemente lamotivazione in diritto della sentenza del Tribunale di Belluno, ai sensidell’art. 384, comma 4, c.p.c.Numero registro generale 26027/2022Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 15496/2026Data pubblicazione 21/05/20262.1. – Il Tribunale di Belluno, pur pervenendo all’esito del rigettodell’appello, che è conforme a diritto, non ha tenuto conto dei principienunciati nella sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, n. 9839,ove è stato chiarito che nel giudizio di opposizione al decretoingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali ilgiudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevatad'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamentodell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizioneche quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante appositadomanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto dicitazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termineperentorio ivi previsto.2.2. - Secondo più risalenti precedenti di questa Corte, nelprocedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per lariscossione di contributi condominiali non avrebbe assunto rilevanzal’avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazioneassembleare posta a fondamento della domanda monitoria, attesoche il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto pur sempre limitarsi averificarne la perdurante esistenza ed efficacia, senza poternesindacare, incidentalmente, la validità, dovendo tuttavia accoglierel’opposizione quando la delibera condominiale avesse perduto la suaefficacia, per esserne stata sospesa l’esecuzione dal giudicedell’impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenzaanche non passata in giudicato (tra le tante, Cass. n. 7741 del 2017).La sentenza sopravvenuta di annullamento della delibera avrebbepotuto, peraltro, prodursi altresì nel giudizio di cassazione inerente alparallelo processo di opposizione al decreto ingiuntivo, nonincorrendo nel divieto cui all'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 19938 del2012).Numero registro generale 26027/2022Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 15496/2026Data pubblicazione 21/05/2026Il regime di pregiudizialità tra la causa di opposizione a decretoingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., ed il giudizio incui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, esclusonella sentenza delle Sezioni Unite n. 4421 del 2007, era statoaltrimenti delineato nella più recente sentenza Cass. n. 25890 del2013 secondo il modello dell’art. 337 c.p.c. ove nella causapregiudicante sia intervenuta la sentenza di primo grado, dichiarativadella nullità della delibera in forza del quale il decreto sia statoemesso.Avendo, tuttavia, la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n.9839 del 2021 riconosciuto che oggetto del giudizio di opposizione aldecreto ingiuntivo per la riscossione delle spese condominiali sonoanche la nullità o l’annullabilità della delibera posta a fondamentodell'ingiunzione, qualora l’impugnazione ex art. 1137 c.c. el’opposizione ex art. 645 c.p.c. siano distintamente instaurate, tra gliesiti delle due cause è possibile ravvisare quel rapporto di“dipendenza” o di “interdipendenza” che è proprio di ogni situazionedi coesistenza tra una controversia con la quale si sia fatto valere uncredito e altra nella quale, fra le stesse parti, sia stata messa indiscussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo.Così, la ricostruzione operata nella sentenza delle Sezioni Unite n.9839 del 2021 ha superato il principio, enunciato nella sentenza dellestesse Sezioni Unite n. 4421 del 2007, secondo cui la disciplina delcondominio deroga alla regola di inesecutività del titolo negoziale aseguito di allegazione della sua originaria invalidità oggetto di altrogiudizio pendente.Ciò porta a concludere che tra il giudizio ove è domandata, eccepita orilevata la nullità o l’annullabilità della delibera su cui è fondato ilcredito e il giudizio in cui il medesimo credito è azionato intercorreuna relazione di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico, dovendoNumero registro generale 26027/2022Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 15496/2026Data pubblicazione 21/05/2026l’invalidità della decisione collegiale essere accertata “per tutti icondomini” (come può argomentarsi dal primo comma dell’art. 1137c.c.). Analogamente occorre tener conto, nel giudizio sul credito dicontribuzione alla spesa condominiale, del parallelo processo voltoall’annullamento della deliberazione che configura la ragione di dirittodella stessa pretesa di pagamento, pur trattandosi in questo casodegli effetti di una statuizione necessariamente costitutiva, il cui esitoè ad un tempo sottratto all’ambito di un mero accertamentoincidentale.Partendo da tali premesse, Cass. 30 gennaio 2025, n. 2211, ha cosìprecisato che:a) - Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossionedi contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera diapprovazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decretoingiuntivo è fondato, pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsila relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c.,stante la identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza trale domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto,essendo la validità e l’efficacia della delibera il necessario presuppostologico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria(ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione adichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio)(indicativamente, Cass. Sez. Unite n. 20596, n. 20597, n. 20598, n.20599 del 2007).b)- Se la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossionedi contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera diapprovazione e ripartizione della spesa pendono, invece, dinanzi almedesimo ufficio giudiziario, trova applicazione l’art. 274 c.p.c. al finedella riunione dei procedimenti connessi.Numero registro generale 26027/2022Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 15496/2026Data pubblicazione 21/05/2026c) - Se non possa farsi luogo, per ragioni di ordine processuale, allariunione dei procedimenti o alla declaratoria di continenza, il giudicedell’opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, aisensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337, comma 2, c.p.c., in relazionealla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata larelativa delibera condominiale.3. - Nel presente giudizio, i plurimi vizi che il condomino Remigio DeMario Sartor contesta alla deliberazione assembleare del 20 ottobre2017, di approvazione del rendiconto consuntivo 2016/2017 e delpreventivo 2017/2018, stando alle categorie elaborate nella sentenzan. 9839 del 2021, deponevano per l’annullabilità (e non per la nullità)della medesima delibera, attenendo alla ripartizione in concreto tra icondomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizicomuni, e non alla determinazione, a maggioranza, dei generali criteridi suddivisione da seguire valere per il futuro. Pertanto, per far valeretali vizi nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbeoccorso proporre apposita domanda riconvenzionale di annullamento,non essendo sufficiente la mera proposizione al riguardo diun’eccezione di annullabilità della deliberazione assembleare.Nella specie, peraltro, l’impugnazione della deliberazione del 20ottobre 2017 era stata proposta dal condomino [OSCURATO:PERSONA] MarioSartor in autonomo giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Belluno.Alla luce delle regole dettata da Cass. 30 gennaio 2025, n. 2211, nonessendovi questione sulla possibilità della riunione dei distintiprocedimenti o sulla possibile declaratoria di continenza, il ricorrentepoteva solo lamentare che il giudice dell’opposizione a decretoingiuntivo non avesse sospeso la causa, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. odell’art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudiziopregiudiziale in cui era stata impugnata la relativa deliberacondominiale. Al riguardo, tuttavia, il ricorrente non allega eNumero registro generale 26027/2022Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 15496/2026Data pubblicazione 21/05/2026comprova che il rapporto di pregiudizialità sia concreto ed attuale, nelsenso che la causa sull’impugnazione della delibera ex art. 1137 c.c.sia tuttora pendente, non potendo né la Corte di cassazione, né uneventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio ineffettivamente in corso (Cass. n. 26716 del 2019; n. 22878 del 2015;n. 18026 del 2012).4. – Rimane pertanto soddisfatta, nel caso in esame, l’esigenza diprova del credito azionato in sede monitoria sulla base del rendicontoapprovato dalla delibera assembleare del 21 ottobre 2017.Non è infine possibile sindacare ed accertare in questa sede ladedotta nullità della precedente delibera del 23 luglio 2016, per il suoipotizzato effetto espansivo che avrebbe portato alla invaliditàderivata della delibera del 21 ottobre 2017.5. - Il ricorso va pertanto rigettato, condannandosi il ricorrente alrimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione,liquidate in dispositivo.Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo diversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazioneintegralmente respinta. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daNumero registro generale 26027/2022Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 15496/2026Data pubblicazione 21/05/2026parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa