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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:F:2007:166
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione) 26 settembre 2007 Causa F‑129/06

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizioni previste all’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto – Residenza abituale – Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento in diritto» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione 18 agosto 2006 dell’autorità che ha il potere di nomina della [OSCURATO:PERSONA] di respingere il suo reclamo, presentato il 15 maggio 2006 contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 aprile 2006, con cui le viene rifiutato il beneficio dell’indennità di dislocazione, e, dall’altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a decorrere dal 1° aprile 2006, degli importi corrispondenti alla detta indennità, oltre agli interessi.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione [Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)] La residenza abituale cui si riferisce l’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto ai fini della concessione dell’indennità di dislocazione corrisponde al luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi, fermo restando che ai fini della determinazione della residenza abituale occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto costitutivi di quest’ultima e, in particolare, della residenza effettiva del funzionario.

Al riguardo, il luogo di esercizio dell’attività professionale di una persona, indipendentemente dalla sua portata in quanto criterio autonomo per l’applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto, costituisce un serio indizio per la determinazione della residenza abituale.

La circostanza che una persona abbia potuto avere l’intenzione di cercare un impiego in un paese diverso da quello della sua residenza non è tale da rimettere in discussione la determinazione della sua residenza abituale, qualora sia pacifico che, durante tutto il periodo di riferimento, tale persona ha conservato il centro dei suoi interessi nel luogo successivo della sua sede di lavoro, in cui aveva la sua residenza ed in cui, durante la maggior parte del suo periodo di riferimento, essa esercitava la sua attività professionale.

Pertanto, una siffatta condizione di volontà di conferire stabilità al centro dei propri interessi non va interpretata nel senso che il funzionario interessato deve aver escluso di ritornare nel suo paese d’origine o di partire verso un altro paese dell’Unione europea.

Vincoli di collegamento di un funzionario con il suo paese d’origine, come il possesso di un’autovettura, le consultazioni mediche, i beni immobili dei suoi genitori in tale paese, il fatto di rinnovarvi i suoi documenti di identità ufficiali, l’esercizio dei suoi diritti civili, il fatto di esservi domiciliato fiscalmente e di disporvi di interessi e di beni patrimoniali, come un conto bancario, nonché le visite che egli vi effettua, sono solo i vincoli usuali che le persone mantengono con il paese in cui vivono i loro genitori ed in cui esse hanno a lungo abitato, ma che non permettono di dimostrare che la residenza abituale si situi in tale paese. (v. punti 48, 51, 56 e 59) Riferimento: Tribunale di primo grado: 8 aprile 1992, causa T‑18/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑1655, punto 42); 28 settembre 1993, causa T‑90/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑971, punto 30); 13 aprile 2000, causa T‑18/98, Reichert/Parlamento (Racc.

PI pagg.

I‑A‑73 e II‑309, punto 25); 3 maggio 2001, causa T‑60/00, Liaskou/Consiglio (Racc.

PI pagg.

I‑A‑107 e II‑489, punti 53 e 64); 13 settembre 2005, causa T‑283/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑235 e II‑1075, punto 114); 25 ottobre 2005, causa T‑83/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑311 e II‑1407, punti 56 e 71, che forma oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑9/06 P); 27 settembre 2006, causa T‑259/04, Koistinen/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

FP pagg.

I‑A‑2‑177 e II‑A‑2‑879, punto 34), e 16 maggio 2007, causa T‑324/04, F/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione) 26 settembre 2007 Causa F‑129/06 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizioni previste all’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto – Residenza abituale – Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento in diritto» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione 18 agosto 2006 dell’autorità che ha il potere di nomina della [OSCURATO:PERSONA] di respingere il suo reclamo, presentato il 15 maggio 2006 contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 aprile 2006, con cui le viene rifiutato il beneficio dell’indennità di dislocazione, e, dall’altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a decorrere dal 1° aprile 2006, degli importi corrispondenti alla detta indennità, oltre agli interessi. Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione [Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)] La residenza abituale cui si riferisce l’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto ai fini della concessione dell’indennità di dislocazione corrisponde al luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi, fermo restando che ai fini della determinazione della residenza abituale occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto costitutivi di quest’ultima e, in particolare, della residenza effettiva del funzionario. Al riguardo, il luogo di esercizio dell’attività professionale di una persona, indipendentemente dalla sua portata in quanto criterio autonomo per l’applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto, costituisce un serio indizio per la determinazione della residenza abituale. La circostanza che una persona abbia potuto avere l’intenzione di cercare un impiego in un paese diverso da quello della sua residenza non è tale da rimettere in discussione la determinazione della sua residenza abituale, qualora sia pacifico che, durante tutto il periodo di riferimento, tale persona ha conservato il centro dei suoi interessi nel luogo successivo della sua sede di lavoro, in cui aveva la sua residenza ed in cui, durante la maggior parte del suo periodo di riferimento, essa esercitava la sua attività professionale. Pertanto, una siffatta condizione di volontà di conferire stabilità al centro dei propri interessi non va interpretata nel senso che il funzionario interessato deve aver escluso di ritornare nel suo paese d’origine o di partire verso un altro paese dell’Unione europea. Vincoli di collegamento di un funzionario con il suo paese d’origine, come il possesso di un’autovettura, le consultazioni mediche, i beni immobili dei suoi genitori in tale paese, il fatto di rinnovarvi i suoi documenti di identità ufficiali, l’esercizio dei suoi diritti civili, il fatto di esservi domiciliato fiscalmente e di disporvi di interessi e di beni patrimoniali, come un conto bancario, nonché le visite che egli vi effettua, sono solo i vincoli usuali che le persone mantengono con il paese in cui vivono i loro genitori ed in cui esse hanno a lungo abitato, ma che non permettono di dimostrare che la residenza abituale si situi in tale paese. (v. punti 48, 51, 56 e 59) Riferimento: Tribunale di primo grado: 8 aprile 1992, causa T‑18/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1655, punto 42); 28 settembre 1993, causa T‑90/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑971, punto 30); 13 aprile 2000, causa T‑18/98, Reichert/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑73 e II‑309, punto 25); 3 maggio 2001, causa T‑60/00, Liaskou/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑107 e II‑489, punti 53 e 64); 13 settembre 2005, causa T‑283/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑235 e II‑1075, punto 114); 25 ottobre 2005, causa T‑83/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1407, punti 56 e 71, che forma oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑9/06 P); 27 settembre 2006, causa T‑259/04, Koistinen/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑177 e II‑A‑2‑879, punto 34), e 16 maggio 2007, causa T‑324/04, F/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87)
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