CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28375/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26673-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2567/02/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 25/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /7,‘ Rilevato che: Con sentenza in data 25 marzo 201.9 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e concernente ritenute alla fonte, indicate in dichiarazione per gli anni 2012 e 2013 e non versate. La CTR così testualmente motivava: «Ritiene questa commissione di poter confermare la sentenza di 10 grado ritenendo che il mancato rispetto dei termini degli adempimenti fiscali era effettivamente riconducibile parzialmente ai mancati pagamenti da parte della P.A. ritenendo altresì la buona fede da parte del contribuente in ordine ai ritardi nei pagamenti». Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente la nullità della sentenza impugnata poiché motivata con un apodittico rinvio alle conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado. Il motivo è fondato. Questa Corte ha osservato che «Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non Ric. 2019 n. 26673 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello» (Cass. n. 22022 del 2017). Analogamente, si è affermato che «In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli art. 36 e 61 d.leg. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame» (Cass. n. 15884 del 2017). In detto vizio di motivazione per relationem meramente apparente incorre, certamente, la decisione della CTR, che si è limitata a confermare la sentenza di primo grado sulla base di argomentazioni del tutto generiche, prive di ogni riferimento ai motivi di appello formulati dall'Ufficio e di qualsivoglia autonoma valutazione del contenuto decisione impugnata. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente la dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Ric. 2019 n. 26673 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021. Il