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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 05149/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso10187-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 1, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – per la correzione della sentenza n. 12735 /20 2 5 della CORTE D I CASSAZIONE,depositata in data 13/05/2025; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Conla sentenza n. 12735/2025 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione n. 549/2020 della Corte di Appello di Bologna, condannando i ricorrenti alla refusione, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso non notificato del 3.6.2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel predetto giudizio di legittimità, ha chiesto la correzione della sentenza n. 12735/2025 di questa Corte, perché la stessa ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in suo favore.

Con provvedimento del Presidente della sezione del 10.5.2025 è stata disposta la fissazioned’ufficio del ricorso in camera di consiglio per la trattazione del procedimento di correzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Dalla lettura di pag. 15 del controricorso emerge che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

La sentenza n. 12735/2025 di questa Corte va di conseguenza corretta, con inserimento, alla quarta riga del dispositivo, dopo la parola “spese”delle seguenti parole “, in relazione alle quali dispone la distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.

Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, alla luce delprincipio, che merita di essere ribadito, secondo cui “Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 29432 del 14/ 11/2024, Rv. 672744).

P.Q.M la Corte accoglie il ricorso e corregge la propria sentenza n. 12735/2025, disponendo l’inserimento, alla quarta riga del dispositivo, dopo la parola “spese” delle seguenti parole “, in relazione alle quali dispone la distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso10187-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 1, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – per la correzione della sentenza n. 12735 /20 2 5 della CORTE D I CASSAZIONE,depositata in data 13/05/2025; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Conla sentenza n. 12735/2025 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione n. 549/2020 della Corte di Appello di Bologna, condannando i ricorrenti alla refusione, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità. Con ricorso non notificato del 3.6.2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel predetto giudizio di legittimità, ha chiesto la correzione della sentenza n. 12735/2025 di questa Corte, perché la stessa ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in suo favore. Con provvedimento del Presidente della sezione del 10.5.2025 è stata disposta la fissazioned’ufficio del ricorso in camera di consiglio per la trattazione del procedimento di correzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dalla lettura di pag. 15 del controricorso emerge che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore. La sentenza n. 12735/2025 di questa Corte va di conseguenza corretta, con inserimento, alla quarta riga del dispositivo, dopo la parola “spese”delle seguenti parole “, in relazione alle quali dispone la distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”. Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, alla luce delprincipio, che merita di essere ribadito, secondo cui “Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 29432 del 14/ 11/2024, Rv. 672744). P.Q.M la Corte accoglie il ricorso e corregge la propria sentenza n. 12735/2025, disponendo l’inserimento, alla quarta riga del dispositivo, dopo la parola “spese” delle seguenti parole “, in relazione alle quali dispone la distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”. Così deciso in Roma, nella camer
Sentenza Cassazione n. 05149/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris