CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05725/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18272/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale delle Marche,n. 530/01/2022, depositata in data 12 giugno 2022 Oggetto: tributi- cartella N.18272/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Che [OSCURATO:PERSONA] S.d.f. ha proposto impugnazione avverso una cartelladi pagamento per carichi tributari dei periodi di imposta 2003, 2004, 2005, che traevano origine da atti di contestazione di sanzioni; gli avvisi facevano seguito a una verifica, in esito alla quale si accertava che il legale rappresentante della S.d.f. [OSCURATO:PERSONA] fosse risultato amministratore di fatto della medesima, pur essendo formalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] che la società fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; che la CTP di Pesaro ha accolto il ricorsosulla base di un giudicato esterno formatosi in relazione alla società di fatto contribuente, giudicato formatosi in relazione a precedenti periodi di imposta; che la CTR delle Marche, con sentenza in data 12 giugno 2021, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la formazione del giudicato esternoritenendo, in particolare, che il giudicato esterno, formatosi per effetto di quattro pronunce di questa Corte, per quanto formatosi in diversi period i di imposta, ha investito accertamenti relativi a circostanze di fatto a carattere permanente; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivie che il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Checon il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto volto a riproporre le eccezioni di merito relative ad atti di contestazione dai quali erano scaturite le cartelle di pagamento, nonché osservandosi, in particolare, che gli N.18272/22 R.G. Est. F. D’Aquino originari atti impositivi erano stati oggetto di sgravioa fronte, invece, degli atti di contestazione che non erano stati oggetto di impugnazione ed erano divenuti pertanto definitivi; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 19, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha impugnato la cartella di pagamentoal fine di far valere ragioni di merito della pretesa tributaria che dovevano ritenersi definitivamente precluse; che il ricorrente in data 4 settembre 2023 ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per cui – in assenza di costituzione dell’intimato e di comunicazione della rinuncia (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.) - deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente (Cass., Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876), senza alcuna pronuncia sulle spese; P. Q. M. LaCorte dichiara inammissi