Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33902/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha kj rktI4j.:5 confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 23 icembr ‘2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 d.

Igs. n. 159 del 2011.

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

F. Severino (violazione dell'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione) è manifestamente infondato posto che prospetta asserito difetto di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità di questa, non riscontrato dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3).

Ritenuto, invero, che il controllo svolto, secondo la completa motivazione dei giudici di merito, è stato attuato con modalità ritenute idonee all'accertamento cui era diretto, di cui rende conto la Corte territoriale con ragionamento coerente con i canoni di valutazione della prova dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. e non manifestamente illogico, avversato, peraltro, dal ricorrente con argomenti versati in fatto, non consentiti nella presente sede.

Considerato che il giudizio circa la conferma dell'affermazione di responsabilità risulta svolto dalla Corte territoriale con ragionamento che fonda su di un accertamento giudiziale sostenuto da un grado di conferma razionale così elevato da confinare con la certezza, superando il canone interpretativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio, anche in considerazione degli argomenti spesi dall'estensore della sentenza (cfr. p. 3 dove la Corte territoriale esclude che siano emersi elementi di fatto da cui ricavare l'assunzione di farmaci antidepressivi, nella notte dell'accertamento, da parte dell'imputato).

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha kj rktI4j.:5 confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 23 icembr ‘2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. F. Severino (violazione dell'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione) è manifestamente infondato posto che prospetta asserito difetto di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità di questa, non riscontrato dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3). Ritenuto, invero, che il controllo svolto, secondo la completa motivazione dei giudici di merito, è stato attuato con modalità ritenute idonee all'accertamento cui era diretto, di cui rende conto la Corte territoriale con ragionamento coerente con i canoni di valutazione della prova dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. e non manifestamente illogico, avversato, peraltro, dal ricorrente con argomenti versati in fatto, non consentiti nella presente sede. Considerato che il giudizio circa la conferma dell'affermazione di responsabilità risulta svolto dalla Corte territoriale con ragionamento che fonda su di un accertamento giudiziale sostenuto da un grado di conferma razionale così elevato da confinare con la certezza, superando il canone interpretativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio, anche in considerazione degli argomenti spesi dall'estensore della sentenza (cfr. p. 3 dove la Corte territoriale esclude che siano emersi elementi di fatto da cui ricavare l'assunzione di farmaci antidepressivi, nella notte dell'accertamento, da parte dell'imputato). Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 33902/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris