Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07692/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 20/10/2020 del Tribunale di Roma, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Ftv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alla eterogeneità delle sostanze, alla suddivisione in singole dosi delle stesse, alle condizioni economiche dell'imputato (assenza di attività lavorativa) ed al possesso ingiustificato di una somma consistente di denaro (euro 740,00 in contanti), circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente.

Il ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità.

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti sequestrate, le modalità della condotta e, quanto alla recidiva, i precedenti penali dimostrativi della accentuata pericolosità dell'imputato in ragione della natura omogenea e del lungo arco temporale degli stessi; ha, poi, evidenziato l'assenza di elementi positivi per giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 20/10/2020 del Tribunale di Roma, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Ftv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alla eterogeneità delle sostanze, alla suddivisione in singole dosi delle stesse, alle condizioni economiche dell'imputato (assenza di attività lavorativa) ed al possesso ingiustificato di una somma consistente di denaro (euro 740,00 in contanti), circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. Il ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti sequestrate, le modalità della condotta e, quanto alla recidiva, i precedenti penali dimostrativi della accentuata pericolosità dell'imputato in ragione della natura omogenea e del lungo arco temporale degli stessi; ha, poi, evidenziato l'assenza di elementi positivi per giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 07692/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris