CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 44927/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 18 febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Ravenna, che ha confermato l'ordinanza applicativa di sequestro conservativo emessa il 7 gennaio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare di quel Tribunale nell'ambito del procedimento n. 6340/16 RGNR, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rinviati a giudizio per i reati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta distrattiva e falso in bilancio. Il sequestro è stato disposto su richiesta della parte civile curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e riguarda quote di partecipazione societaria, l'immobile sito a Ravenna alla via Cerchio n. 19, cinque unità immobiliari di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]. e una porzione della proprietà di un altro immobile appartenente alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi, che seguono ad una premessa, che rievoca le vicende del procedimento n. 4399/14 RGNR, definito come il processo "madre" rispetto a quello odierno, e che sostiene che l'ordinanza genetica di sequestro mancava sia dell'illustrazione del periculum in mora che del fumus boni iuris. 2.1. Venendo ai veri e propri motivi di ricorso, il primo lamenta violazione degli artt. 316 e 125 cod. proc. pen. quanto al fumus boni iuris. Il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame avrebbe omesso qualsiasi valutazione circa la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], nel diverso procedimento n. 4399/14 RGNR, da due ipotesi di bancarotta concernenti la società Arca s.r.I., per una sola delle quali era stato proposto appello dal pubblico ministero. Tali assoluzioni — si sostiene nel ricorso — si riverberano immediatamente sul fumus della fattispecie associativa e, indirettamente, su quello dei reati di cui ai capi B) e C). Né ha rilievo che il sodalizio fosse diretto anche alla commissione di bancarotte concernenti società diverse dalla Arca, in quanto il sequestro conservativo è stato concesso su sola richiesta della curatela di quest'ultima società, sicché l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per ipotesi bancarottiere che riguardano la Arca e che costituiscono reati scopo della compagine non può non riverberarsi sul presupposto della misura reale in discorso. Il silenzio del Tribunale del riesame costruisce un'ipotesi di mancanza assoluta di motivazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 125, 316 e 324 cod. proc. pen. e 496 cod. proc. civ. sul vaglio in ordine al periculum in mora. Si sostiene nel ricorso che, nel provvedimento impugnato, mancherebbe qualsiasi valutazione in merito al valore dei beni sequestrati, all'importo del credito ed all'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfarlo. Quanto alla determinazione esatta del danno da reato, erroneamente l'ordinanza impugnata lo collega al passivo del fallimento, mentre quest'ultimo costituisce il pregiudizio economico prodotto dall'insolvenza e non il danno prodotto dall'illecito, né quanto alla fattispecie associativa né circa la bancarotta postfallimentare sub B) (quanto a quest'ultima, si sostiene che il danno è già specificamente determinato in euro 92.539). Di fronte a questo ammontare, il ricorso segnala poi analiticamente una massiccia sproporzione rispetto al valore dei beni di pertinenza del ricorrente che sono caduti in sequestro, donde appare cruciale l'omessa motivazione sulla richiesta di riduzione del sequestro — escludendo quello delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. — avanzata dal ricorrente al Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 1. Non lo è il primo motivo di ricorso — quello concernente il fumus boni iuris — che è anzi inammissibile, in quanto esula dai limiti entro i quali è consentito sindacare, dinanzi a questa Corte, i provvedimenti del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali. A quest'ultimo proposito, va ricordato che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto al vizio di «violazione di legge» ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nel quale rientrano quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; esulano, invece, dal novero dei vizi deducibili l'illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Altra premessa teorica che è opportuno svolgere riguarda i limiti del sindacato del Tribunale del riesame in punto di sequestro conservativo. Va rimarcato, a quest'ultimo proposito, che è precluso, in sede di riesame avverso ordinanza di sequestro conservativo, far valere questioni attinenti al fumus quando sia intervenuto, per i fatti cui è riferibile il danno per garantire il quale si è disposto il sequestro, decreto che dispone il giudizio (Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906 , Sez. 5, n. 26588 del 09/04/2014, Miserocchi, Rv. 260569; Sez. 2, n. 805 del 12/11/2003 dep. 2004, Tuzzolo, Rv. 227802). Orbene, sulla scorta della giurisprudenza da ultimo evocata, il Tribunale del riesame ha dato atto che l'istante agitava la questione delle assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA], ma non è entrato nello specifico, reputando sufficiente il fumus in ragione del rinvio a giudizio che — si badi — è avvenuto dopo le assoluzioni che la parte pone a fondamento delle sue doglianze. La motivazione dunque c'è e disattende, pur nei limiti in cui ciò è richiesto in questa sede, il tema propugnato, che d'altronde la parte non illustra adeguatamente, non chiarendo come l'assoluzione (una delle quali peraltro non definitiva) per le ipotesi per cui Musca era imputato nell'altro procedimento, tenuto altresì conto di quelle di cui risponde oggi, minino radicalmente la risposta del Collegio della cautela reale. In conclusione, è opinione del Collegio che il nucleo argomentativo essenziale del provvedimento impugnato risulti dotato dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e sia, quindi, idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, il che esclude la riconoscibilità di un vizio radicale della motivazione sindacabile in questa sede. 2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. 2.1. In primo luogo, coglie nel segno il ricorrente quando evidenzia che l'ordinanza impugnata è carente quanto all'indicazione delle ragioni del periculum in mora. Per inquadrare il tema, occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte richiede, per l'adozione del sequestro conservativo, che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118; Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813; Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019, dep. 2020, Pellegrini, Rv. 278885). Ebbene, nella specie tale giustificazione risulta solo apparente, giacché il Tribunale del riesame ha operato un generico richiamo al provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare, ritenendolo sufficiente ad evidenziare l'insufficienza del patrimonio del ricorrente rispetto al soddisfacimento delle ingenti pretese risarcitorie fatte valere dalla parte civile. La motivazione per relationem, tuttavia, non soddisfa l'onere argomentativo dovuto, giacché l'ordinanza genetica era vaga nell'indicare l'entità del patrimonio di tutti i coobbligati, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], cui peraltro non è dedicata né nel provvedimento impugnato, né in quello di prima istanza, alcuna proposizione specifica. Ne risulta un vuoto motivazionale che va colmato, lasciando comprendere le ragioni per le quali l'obbligazione risarcitoria non possa essere fronteggiata dal ricorrente e come questo generi il periculum che giustifica l'apprensione provvisoria dei beni. 2.2. Altro aspetto in cui l'ordinanza impugnata non si sottrae alle critiche del ricorrente riguarda la determinazione del danno e, in via correlata, il valore dei beni da sottoporre a sequestro. La questione non è superata dall'avvenuto rinvio a giudizio, giacché il quantum della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio, in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall'intervenuto vaglio in ordine al fumus (Sez. 6, n. 3504 del 24/10/2019, Rv. 278193). Ebbene, il Tribunale del riesame ha quantificato tale danno in «oltre dieci milioni di euro»— in ciò mutuando un'indicazione dell'ordinanza genetica — e lo ha ancorato al passivo fallimentare, oltre che alla presenza di un nutrito comitato dei creditori e ai debiti verso l'Erario. Ciò posto, la rilevanza scardinante della doglianza del ricorrente sul punto passa attraverso la presa d'atto — ben delineata da Sez. 5, n. 47087 del 10/10/2019, Crenca, in motivazione — della prospettiva più di recente delineata dalle Sezioni unite (il riferimento è a Sezioni Unite Culasso), che valorizza la matrice penale del sequestro ex art. 316 cod. proc. pen. e, nel suo ambito, il principio di proporzionalità, che impone un bilanciamento tra l'interesse alla cui tutela è indirizzato l'intervento provvisoriamente ablativo e quello del soggetto nei cui confronti detto intervento è adottato. Tale proporzionalità trova la sua realizzazione mediante il giusto contemperamento tra l'entità del credito stesso e il valore del bene oggetto di sequestro (Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Lombardi, Rv. 252865). Quanto al primo, l'individuazione della sua portata può essere effettuata anche solo in via approssimativa, sempre che tale vaglio sia ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice (Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702; Sez. 5, n. 35525 del 25/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248494; Sez. 5, n. 28268 del 08/05/2009, Turku, Rv. 244201). In questo senso, allora, l'apodittica quantificazione in dieci milioni di euro e il riferimento al passivo fallimentare, al comitato dei creditori e all'esistenza di debiti verso enti previdenziali — che si leggono nell'ordinanza impugnata — non danno luogo ad una giustificazione effettiva della misura reale in discorso. In primo luogo, non si comprende come si sia giunti alla quantificazione di dieci milioni di euro, la cui indicazione equivale, in assenza delle dovute puntualizzazioni, ad una non motivazione; in secondo luogo, il riferimento al passivo fallimentare, ai debiti verso gli enti previdenziali ed al nutrito comitato dei creditori può condurre a valutazioni errate, laddove si rischia di confondere il danno del reato di bancarotta e di quello associativo — reato, per così dire, strumentale rispetto al primo — con il pregiudizio economico derivante dall'insolvenza. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto annullata con rinvio affinché il Tribunale del riesame fornisca nuova ed effettiva motivazione sul periculum derivante dall'insufficienza del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e sull'entità del danno da risarcire, in rapporto ai beni cui si riferisce il sequestro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ravenna. Così deciso il 29/9/2021. Il