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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21065/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Melfi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispeGe di cui all'art. 589 cod. pen., nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41.

L'imputato è stato in particolare ritenuto responsabile di aver cagionato ('11 luglio 2008), alla guida di un autoarticolato, per colpa ed in violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di [OSCURATO:PERSONA] e lesioni personali in offesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, passeggeri (i primi due) e conducente di un autocarro.

2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo unico, sostanzialmenl:e in relazione aVart. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione (risultante dal testo della sentenza impugnata).

La Corte territoriale, in particolare, non avrebbe concesso le circostanze attenuanti generiche, con conseguente erronea applicazione anche degli altri citati articoli, nonostante l'incensuratezza dell'imputato (a seguito di dichiarazione, intervenuta nel 2019, di estinzione, sin dal 1995, del reato di «furto militare aggravato» in applicazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).

Sul punto, la sentenza impugnata, nell'escludere valide ragioni per il riconoscimento delle dette attenuanti, si sarebbe limitata a valorizzare l'assenza di particolari profir di meritorietà processuale in capo all'imputato.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Suprema Corte, in sede di requisitoria ha chiesto dichiararsi del ricorso mentre la difesa dell'imputato ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile.

2. Il motivo unico è manifestamente infondato ed ancor prima inammissibile, per difetto di specificità in termini di intrinseca contraddittorietà, nella parte in cui si deducono, allo stesso tempo e con riferimento al medesimo punto, tanto la mancanza della motivazione quanto la sua manifesta illogicità che, invece, presuppone proprio l'esistenza (iena motivazione.

2.1. Nel merito cassatorio e circa la manifesta infondatezza, deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto (nella specie, l'assenza di precedenti condanne) ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/15)93, Stelinato, Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di tatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustil"icarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01).

2.2. Ne consegue, nella specie, la maniresta insussistenza dei paventati vizi della sentenza impugnata dovendosi conclusivamente affermare che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato nel ricorso, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di precedenti penali, ciò anche nella formulazione dell'art. 62-bis cod. pen., ratione temporis applicabile alla fattispecie, antecedente all'inserimento del terzo comma ad opera della

I. n. 125 del 2008 (in sede di conversione del dl. n. 92 del 2008).

2.3. A quanto innanzi deve peraltro comunque aggiungersi che la Corte territoriale ha nella specie esplicitato gli elementi ritenuti rilevanti, ex art. 133 cod. pen., per l'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti con riferimento alle modalità dell'azione, tale da non rispettare l'elementare obbligo di dare precedenza, ed alla gravità dei danni che ne sono conseguiti, in considerazione della pluralità dei soggetti lesi, peraltro gravemente, e del decesso di uno dei trasportati nell'altro veicolo coinvolto.

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Melfi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispeGe di cui all'art. 589 cod. pen., nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41. L'imputato è stato in particolare ritenuto responsabile di aver cagionato ('11 luglio 2008), alla guida di un autoarticolato, per colpa ed in violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di [OSCURATO:PERSONA] e lesioni personali in offesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, passeggeri (i primi due) e conducente di un autocarro. 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo unico, sostanzialmenl:e in relazione aVart. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione (risultante dal testo della sentenza impugnata). La Corte territoriale, in particolare, non avrebbe concesso le circostanze attenuanti generiche, con conseguente erronea applicazione anche degli altri citati articoli, nonostante l'incensuratezza dell'imputato (a seguito di dichiarazione, intervenuta nel 2019, di estinzione, sin dal 1995, del reato di «furto militare aggravato» in applicazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.). Sul punto, la sentenza impugnata, nell'escludere valide ragioni per il riconoscimento delle dette attenuanti, si sarebbe limitata a valorizzare l'assenza di particolari profir di meritorietà processuale in capo all'imputato. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Suprema Corte, in sede di requisitoria ha chiesto dichiararsi del ricorso mentre la difesa dell'imputato ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile. 2. Il motivo unico è manifestamente infondato ed ancor prima inammissibile, per difetto di specificità in termini di intrinseca contraddittorietà, nella parte in cui si deducono, allo stesso tempo e con riferimento al medesimo punto, tanto la mancanza della motivazione quanto la sua manifesta illogicità che, invece, presuppone proprio l'esistenza (iena motivazione. 2.1. Nel merito cassatorio e circa la manifesta infondatezza, deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto (nella specie, l'assenza di precedenti condanne) ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/15)93, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di tatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustil"icarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). 2.2. Ne consegue, nella specie, la maniresta insussistenza dei paventati vizi della sentenza impugnata dovendosi conclusivamente affermare che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato nel ricorso, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di precedenti penali, ciò anche nella formulazione dell'art. 62-bis cod. pen., ratione temporis applicabile alla fattispecie, antecedente all'inserimento del terzo comma ad opera della I. n. 125 del 2008 (in sede di conversione del dl. n. 92 del 2008). 2.3. A quanto innanzi deve peraltro comunque aggiungersi che la Corte territoriale ha nella specie esplicitato gli elementi ritenuti rilevanti, ex art. 133 cod. pen., per l'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti con riferimento alle modalità dell'azione, tale da non rispettare l'elementare obbligo di dare precedenza, ed alla gravità dei danni che ne sono conseguiti, in considerazione della pluralità dei soggetti lesi, peraltro gravemente, e del decesso di uno dei trasportati nell'altro veicolo coinvolto. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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