CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44881/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 28 ottobre 2020, ha rigettato la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la concessione di misure alternative alla detenzione e, per quanto di interesse in questa sede, dell'affidamento in prova ai servizi sociali. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per vizio della motivazione in relazione all'art. 47 Ord. pen. ed agli artt. 656, comma 6, e 677 cod. pen. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto il condannato irreperibile anche dopo il rituale deposito dell'istanza di affidamento in prova. Al contrario il condannato ha interloquito con l'autorità giudiziaria non presentandosi di persona sol perché impossibilitato a spostarsi dalla Francia dove si trovava, chiedendo l'esecuzione dell'affidamento all'estero e depositando tempestivamente documentazione integrativa che ben poteva essere tradotta dall'autorità giudiziaria procedente. Non rileva l'assenza di strumenti idonei all'applicabilità dell'istituto all'estero, dovendo il Tribunale, in puntuale applicazione della normativa vigente, compiere le necessarie verifiche sulla base delle allegazioni del condannato T 2.1. Solleva, infine, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della d.lgs. n. 38 del 2016 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione laddove non contengono le norme di attuazione idonee a consentire in concreto ai condannati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di usufruire dell'affidamento in prova,. 3. Il ricorso è inammissibile perché l'unico mótivo proposto è aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, pur esprimendo perplessità sulla normativa introdotta dal d.lgs., 15 febbraio 2016 n. 38, e sul più recente orientamento giurisprudenziale che consente l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, non ha considerato l'istanza inammissibile per irreperibilità o per la mancata indicazione di attività risocializzante da svolgere in Italia, ma è entrato nel merito formulando un giudizio prognostico negativo sul buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Al riguardo ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], con le ripetute violazioni del decreto di espulsione e le indicazioni volutamente erronee sul suo domicilio, ha 42. dimostrato di non essere affidabilevÓi non avere ancora avviato alcun processo di revisione critica del passato deviante. Rispetto a questo apparato argomentativo, che costituisce il nucleo centrale della decisione, il ricorrente nulla ha osservato, limitando l'impugnazione su punti non decisivi. 3.1. La questione di costituzionalità non è rilevante concernendo norme relative alla fase esecutiva della misura alternativa non applicabili, quindi, al caso una volta esclusc\,in radice la concessione del beneficio. 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma i